Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29345 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29345 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO di INDIRIZZO presso lo studio del l’ AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso, unitamente a ll’ AVV_NOTAIO.
-controricorrente – avverso la sentenza n.4616/49/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16 settembre 2014;
SanzioniCompensazioneIus superveniens
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME alla pubblica udienza del 12 ottobre 2023;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e per la controricorrente l’AVV_NOTAIO per delega dell’AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di incorporante la RAGIONE_SOCIALE, impugnò l’atto con cui era stata irrogata, ai sensi dell’art.13, primo comma, del d.lgs. n. 471 del 1997, la sanzione amministrativa pecuniaria, per avere l’ incorporata superato il limite di compensabilità tra credito di imposta e debiti tributari per l’anno di imposta 2006.
La Commissione tributaria di prima istanza rigettò il ricorso e la decisione, appellata dalla RAGIONE_SOCIALE, è stata integralmente riformata, con l’annullamento dell’avviso di irrogazione della sanzione dalla Commiss ione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi C.T.R.) con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, la C.T.R., riteneva che, nel caso in esame, era stata dimostrata l’insussistenza dello ‘splafonamento’ e l’assenza di alcun danno erariale . Inoltre, secondo il Giudice di appello, l’illegittimità dell’atto traspariva dalla violazione dell’art. 10 della legge n.212 del 2000 in quanto esso comportava l’afflizione del contribuente in buona fede.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha p roposto ricorso, su unico motivo, cui resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato avviato alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2021 ai sensi dell’art.23, comma 8 -bis del d.l. n.137 del 2020, conv. con modif. dalla legge n.176 del 2020, in prossimità della quale il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso e la ricorrente memoria, con cui invocava l’applicazione dello
ius superveniens, costituito dall’art. 9, comma 2, del d.l. n. 35 del 2013, conv. nella legge n. 64 del 2013, e, quindi, del principio del favor rei.
Questa Corte, con ordinanza resa all’esito dell’udienza, rinviava la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite su questione attinta dal ricorso; indi, dopo la pubblicazione della sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite n.13145/2022, che, in realtà, non ha statuito principi applicabili alla presente controversia, il ricorso veniva nuovamente avviato alla trattazione in pubblica udienza in prossimità della quale la controricorrente ha nuovamente depositato memoria, ex art.378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1.Con unico motivo di ricorso -rubricato: art.360 1° comma n.3) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art.34 1° comma della legge n.388 del 2000 anche in combinato con l’art.115 c.p.c. nonché violazione dell’art.13 del d.lgs. 417/97 e dell’art.10, primo comma, Statuto del contribuentel’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lamenta che la C.T.R. abbia affermato l’insussistenza del presupposto sanzionatorio, per mancanza del superamento del limite di compensazione, laddove tale dato fattuale non era stato contestato neanche dalla contribuente, la quale si era limitata a dedurre che lo sconfinamento si sarebbe potuto evitare tenendo un diverso comportamento (che, in ogni caso, la RAGIONE_SOCIALE non aveva posto in essere).
L’Amministrazione finanziaria censura, altresì, il passo motivazionale con cui la C.T. R. ha affermato l’insussistenza del danno erariale.
1.1. Sulla materia attinta dal ricorso è intervenuto l’art. 9, secondo comma, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35 che ha innalzato ad euro 700.000,00 il limite di euro 516.000,00 previsto dall’articolo 34, primo comma, della legge n. 388 del 2000. Il richiamato art. 9, secondo
comma, disponendo l’innalzamento del limite per la compensazione dei crediti, ha determinato una riduzione dell’ambito della condotta rilevante ai fini sanzionatoria, che risulta, per l’effetto, circoscritta all’omesso versamento di importi eccedenti il pi ù elevato tetto, e, conseguentemente, l’applicazione di un trattamento sanzionatorio pi ù̀ mite, in ragione del fatto che la sanzione è liquidata in relazione all’entit à̀ della somma indebitamente compensate.
1.2 Alla luce dello ius superveniens questa Corte ha statuito che la nuova disposizione introduce un regime sanzionatorio pi ù̀ favorevole per il contribuente che trova applicazione al caso in esame, in ossequio al principio del favor rei di cui all’art. 3, d.lgs. n. 472 del 1997 (cfr. Cass.Sez.5 n.18367 del 2021 la quale richiama in termini, Cass., ord., 23 febbraio 2021, n. 4806 ed è cosi massimata: <>.).
Il principio risulta seguito anche dalla sentenza n. 35385 del giorno 1/12/2022 così massimata:<> e, più di recente, da Cass.n.35385 del 1/12/2022.
1.3. Il Collegio ritiene di dare continuità ai su esposti principi non ravvisando alcuna idonea ragione per discostarsene. In conseguenza, nel caso in specie, nel quale pacificamente lo sforamento della soglia limite per la compensazione era di euro 161.538,60 e, quindi, entro il nuovo limite euro 700.000, in quanto la sommatoria della soglia previgente di euro 516.546,90 e della compensazione eccedente è pari a euro 678.085,50, in applicazione del principio del favor rei e dello ius superveniens, la sentenza impugnata, conforme a diritto nel dispositivo, va confermata, correggendone la motivazione, e il ricorso va rigettato.
Le spese, attesa la soluzione, in applicazione di ius superveniens, della controversia, vanno integralmente compensate tra le parti.
Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo ( cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso, in Roma, li 12.10.2023