Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5671 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5671 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
sul ricorso 18660/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
proposto avverso la sentenza n.455/18/2020 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, depositata il 14/2/2020;
Udita la relazione della causa svolta in data 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 455/18/2020 depositata il 14/2/2020 accoglieva l’ appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 5757/7/2018 di accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla società avente ad oggetto l’ atto di contestazione sanzioni per IVA 2012.
L’atto di irrogazione sanzioni veniva emesso in ragione del l’omessa regolarizzazione di fatture per operazioni imponibili scaturenti da rapporti di coassicurazione, in violazione dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n.471/1997, sul presupposto del disconoscimento della qualificazione di operazioni esenti IVA ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n.633/1972 perché non rientranti tra le operazioni assicurative.
Nel periodo di imposta, la contribuente aveva intrattenuto con le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rapporti di coassicurazione, nell’ambito dei quali aveva loro delegato , in virtù di ‘clausole di delega’ da qualificarsi come mandato con rappresentanza, la gestione di rapporti assicurativi, tra cui la gestione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni con gli assicurati, l’esazione dei premi e la gestione e liquidazione dei sinistri. La controprestazione era un corrispettivo forfetario pagato quale ‘commissione di delega’, ritenuto dall’RAGIONE_SOCIALE corrispettivo per la prestazione di servizi imponibile IVA.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo stabilendo che le prestazioni delegate sottese all’atto di irrogazione sanzioni erano da considerarsi accessorie all’operazione di assicurazione.
Il giudice d’appello rovesciava l’esito del giudizio di primo grado, quanto alla qualificazione del regime fiscale RAGIONE_SOCIALE operazioni di delega all’interno d el rapporto di coassicurazione. L ‘operazione economica rientrava nell’alveo del contratto di assicurazione se vi era sostanza economica della causa assicurativa e il rapporto contrattuale con l’assicurato e, dunque, le commissioni di delega potevano essere qualificate operazioni esenti IVA o imponibili solo sulla base della valutazione concreta del rapporto contrattuale, ed erano qualificate imponibili nella fattispecie in esame. La CTR riteneva anche che non sussistesse nel caso alcuna incertezza normativa determinata da obiettive condizioni che potesse escludere la punibilità dell’autore della violazione commessa.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a due motivi, cui replica l ‘RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 da parte del giudice che ha rigettato la domanda di annullamento del la sanzione per insussistenza dell’elemento soggettivo. La statuizione sarebbe viziata in quanto «la Commissione ha del tutto omesso di esaminare il fatto, ben documentato, della presenza di n. 9 sentenze favorevoli a società del RAGIONE_SOCIALE, tutte relative alla esenzione da IVA RAGIONE_SOCIALE c.d. commissioni di delega in applicazione di contratti di coassicurazione. Come si vede, quindi, ben risultava agli atti del giudizio che non era solo da pareri richiesti dagli stessi soggetti coinvolti che derivava la situazione di incertezza interpretativa. La
Commissione ha altresì omesso di esaminare il fatto, anch’esso decisivo ai fini della valutazione della presenza o meno di una situazione di incertezza giuridica, che quanto meno fino al 2016, anno in cui è stata depositata la sentenza n. 22429, non vi era stata ancora nessuna pronuncia di legittimità sul tema oggetto del presente giudizio. L’accertamento oggetto del presente giudizio riguarda l’anno di imposta 2012. Il mancato esame di questi due fatti, e cioè della presenza RAGIONE_SOCIALE sentenze favorevoli a soc ietà del RAGIONE_SOCIALE e l’assenza di pronunce della Corte di cassazione quanto meno fino al 2016, è risultato decisivo per il giudizio, in quanto ha consentito alla Commissione Regionale di ritenere, impropriamente, che in materia non sussiste e sussisteva alcuna incertezza» (v. pp.16 e 17 ricorso).
Va dato atto che è stata eccepita in controricorso l’inammissibilità della censura con riferimento alle modalità di riproposizione della questione in appello da parte della società integrale vincitrice in primo grado, considerato che la questione è rimasta assorbita in primo grado e la controricorrente sostiene la tardiva riproposizione in appello con atto di ‘ integrazione pagine mancanti controdeduzioni ‘ . Il Collegio osserva che l’eccezione da un lato non risulta tempestivamente sollevata davanti al giudic e d’appello nella prima difesa utile successiva e dall’altro, la presunzione di rinunzia deriva da un comportamento omissivo (Cass., S.U. n. 13195 del 25/05/2018) che nel caso in esame non sussiste.
2.1. Inoltre, la sentenza esplicitamente si pronuncia sulla questione dell’elemento soggettivo , nei seguenti termini all’ultima pagina della decisione: «Ciò posto, occorre a questo punto indagare se nella condotta della resistente sia rinvenibile il requisito soggettivo oppure se, al contrario, questa sia non punibile stante l’asserita incertezza nor-
mativa». L ‘RAGIONE_SOCIALE non ha proposto ricorso per cassazione condizionato contro il suddetto capo di decisione, lamentando l’eventuale vizio in cui sarebbe incorso il giudice pronunciandosi su questione non ritualmente devoluta.
In ogni caso il mezzo di impugnazione è infondato.
3.1. Alcuni elementi che possono essere eventualmente oggetto della verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni obbiettive di cui all’art. 10, terzo comma, L. n. 212 del 2000, sono stati enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 13/06/2018, n. 15452 e giurisprudenza ivi citata). In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’incertezza normativa oggettiva – che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 – è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”, quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente.
3.2. Né la pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia di per sé denuncia né determina incertezza interpretativa ed equivocità della
norma, essendo compito istituzionale della Corte di Giustizia non quello di interpretare testi normativi ambigui, bensì quello di verificare se le denunciate norme RAGIONE_SOCIALE legislazioni nazionali degli stati membri si pongano in contrasto con direttive comunitarie (Cass. 26/10/2011, n. 22252). La formula della riserva («in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria») di cui all’ultimo periodo dell’art. 10, terzo comma, L. n. 212 del 2000 va dunque interpretata in diritto nel senso che la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale o comunitaria di una norma tributaria nazionale non è, di per sé sola, idonea a generare l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della stessa norma.
3.3. Il giudice ha perciò correttamente escluso l’incertezza normativa al tempo dei fatti, poiché la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ampiamente richiamata ad esempio della sentenza della Corte di cassazione n.22429 del 2016 citata nella decisione qui impugnata, già da tempo aveva affermato che il regime di esenzione previsto per le “operazioni di assicurazione”, doveva essere interpretato restrittivamente in quanto derogatorio al regime ordinario di imponibilità (tra le altre, si vedano le sentenze della CGUE 15 giugno 1989, causa 348/87 , RAGIONE_SOCIALE ; CGUE 25 febbraio 1999, C349/96, RAGIONE_SOCIALE Protection Plan ; CGUE 3 marzo 2005, C- 472/03, NOME COGNOME ), con specifico riferimento alla pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico.
3.4. In buona sostanza, la Corte ha più volte affermato che occorre individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi per stabilire se il soggetto passivo fornisca all’assicurato, considerato come consumatore medio, attraverso la pluralità di attività poste in
essere, più prestazioni principali distinte o un’unica prestazione, sempre che il prestatore di servizi si sia impegnato esso stesso nei confronti dell’assicurato a garantire a quest’ultimo la copertura di un rischio e sia vincolato all’assicurato da un rapporto contrattuale.
Le sentenze della Corte di giustizia costituiscono fonte di diritto direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale, e la pronuncia della Corte di cassazione sopra menzionata non ha fatto altro che recepire e ribadire tale insegnamento, non sussistendo obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni in oggetto.
Con il secondo motivo di ricorso la contribuente, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., prospetta la violazione dell’art. 10, comma 1, n. 2 e 9, del d.P.R. 633/72 poiché la C.T.R. si sarebbe limitata a compiere valutazioni generali di principio, trascurando del tutto di valutare il caso concreto, in contrasto con i principi giurisprudenziali, in particolare Cass. n.22429 del 2016, richiamati dalla sentenza impugnata.
Il motivo è inammissibile, come eccepito in controricorso.
5.1. In primo luogo, la società sotto lo schermo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto censura una pretesa carenza motivazionale, ossia il mancato effettivo esame della fattispecie concreta dedotta in giudizio, nei seguenti termini a pag. 18 del ricorso: «la Commissione non ha minimamente valutato come fosse regolata e formulata, nel caso specifico, la delega (…) »; dunque, il mezzo di impugnazione è inammissibile già per come è formulato.
5.2. In secondo luogo, il motivo è inammissibile anche perché abbozzato in violazione del principio di specificità e localizzazione, posto che la società ha omesso di indicare nel ricorso per cassazione gli elementi concreti del ‘caso specifico’ ( i quali da lei devono essere allegati e
provati) che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare, ossia il contenuto dei contratti di coassicurazione e RAGIONE_SOCIALE rilevanti clausole di delega, al fine di dimostrare la decisività della prospettazione.
5.3. Infine, il mezzo è inammissibile anche per manifesta infondatezza nel merito, e si rinvia al proposito alla giurisprudenza consolidata della Sezione (cfr. Cass. 24713 del 2020, Cass. nn. 31012 e 31014 del 2025), incluso un precedente specifico tra le stesse parti (Cass. n. 1685/2022), conclusosi con reiezione del ricorso per Cassazione che, tra l’altro, investiva la questione sottesa alla censura in disamina.
Da quanto sopra esposto discende la reiezione del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 5.900 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME