Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22543 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22543 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26896/2021 R.G. proposto da:
AGENZIA DELE ENTRATE, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE SOCIO UNICO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. DELLA CALABRIA -SEZ. CATANZARO n. 1958/2021, depositata il 4 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Oggetto del giudizio è rappresentato dall’impugnazione della sentenza n. 1958/2021 emessa dalla CTR della Calabria, depositata il 4 giugno 2021 e non notificata.
Era stato impugnato dalla società contribuente RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento TD9030100789/2016, per l’anno di imposta 2011 con il quale, ritenuta l’inattendibilità delle scritture contabili della società, erano state recuperate a tassazione imposte dirette ed IVA. L’avviso di accertamento faceva seguito alle verifiche compiute dalla GDF per gli anni di imposta 2011-2016, conclusesi con il PVC redatto il 31/05/2016, con i quali si contestavano i rapporti di commistione esistenti fra tre società (la contribuente ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE tutte aventi sede nello stesso stabile e con soci fra loro imparentati).
La CTP di Vibo Valentia, con la sentenza n. 177/2019, aveva rilevato una sostanziale acquiescenza della contribuente rispetto a violazioni minori (costi non deducibili per Euro 48.410 e ricavi non dichiarati per Euro 19.854) ed aveva rigettato per il resto il ricorso della contribuente, ritenendo fondati i rilievi sui conti riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE, l’assenza di spiegazioni circa il rilevante indebitamento iscritto in bilancio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della Calabria lavoro e, pertanto, legittima la ripresa a tassazione dei versamenti effettuati da dette società in favore della ricorrente.
La contribuente proponeva appello che veniva accolto -con la su richiamata sentenza – dalla CTR della Calabria, ritenendo che l’importo recuperato a tassazione non concorresse a formare reddito di impresa, perché relativo ad operazioni non imponibili attuate all’interno del gruppo societario c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE , oltre a rilevare che l’ufficio aveva sottoposto a tassazione sia gli incassi della RAGIONE_SOCIALE che i versamenti per le altre società, dando luogo ad un fenomeno di doppia imposizione.
L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un motivo di impugnazione.
Ha resistito con controricorso la società contribuente, che ha altresì depositato una memoria illustrativa.
E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 18 giugno 2025.
CONSIDERATO CHE
Il motivo di ricorso proposto può così sintetizzarsi:
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2359 c.c., 118 DPR 917/86 e 26 del d.lgs. 3 agosto 2017, con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Secondo l’Agenzia la sentenza ha erroneamente ritenuto l’esistenza di un collegamento societario, richiamando precedenti inconferenti, senza che ricorresse alcuno dei presupposti richiesti all’art. 2359 c.c. ed in assenza di un bilancio consolidato, mentre nella specie intercorreva solo un legame familiare fra i soci di tre distinte società.
Osserva il collegio le questioni prospettate nel predetto motivo (avuto riguardo alla individuazione delle condizioni circa la configurazione del collegamento societario con riferimento al disposto dell’art. 2359, comma 3, c.c., anche in relazione alla possibile influenza del rapporto di parentela tra i soci delle compagini societarie) rivestono particolare rilevanza e che non vi sono in materia precedenti propriamente specifici di questa sezione, ragion per cui si profila necessario rimettere la causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione della sua discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.6.2025.