Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19423 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19423 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17841/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME ed NOME COGNOME in qualità di socio unico, rappresentate e difese, giusta procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME,in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1536/02/2022, depositata il 9.5.2022, notificata il 10.5.2022.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 18.6.2025.
Rilevato che:
1.La C.T.P. di Vibo Valentia rigettava il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Vibo Valentia, con il quale venivano accertati, per quel che qui interessa, maggiori ricavi non dichiarati in relazione al sottoconto ‘finanziamenti attivi a terzi’, qualificati dall’Ufficio sopravvenienze attive -proventi straordinari, recuperati a tassazione a fini IRAP e IRES, oltre interessi e sanzioni. Riteneva il giudice di primo grado che non vi fosse prova del dedotto collegamento societario, nella specie del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, asseritamente composto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e che, in ogni caso, non era stato presentato il bilancio consolidato.
2.La medesima C.T.P. rigettava altresì il ricorso proposto da Mondella Emilia, unica socia della RAGIONE_SOCIALE che aveva impugnato l’avviso di accertamento con il quale erano stati accertati maggiori redditi IRPEF e relative addizionali, oltre interessi e sanzioni, derivanti dalla presunzione di avvenuta distribuzione di utili non dichiarati.
3.La C.T.R. di Reggio Calabria, adita dalle parti soccombenti, riunite le impugnazioni, accoglieva -con la sentenza richiamata in epigrafe – entrambi gli appelli, ritenendo, in sintesi, sussistenti i presupposti previsti dall’art. 2359, commi 2 e 3, c.c., in ragione del rapporto di parentela che legava i soci di ciascuna delle tre società e della circostanza che tutte e tre avessero nominato il medesimo procuratore speciale, anch’egli legato da vincolo di parentela ai soci, richiamando una pronuncia di legittimità e altre norme di natura fiscale che davano rilievo ai rapporti di parentela. Emergeva, dunque, che la gestione delle tre società faceva capo ad un unico soggetto giuridico, che provvedeva a ripianare i debiti delle altre società collegate. A ragionare diversamente si sarebbe configurata una doppia imposizione. Le movimentazioni contestate erano pertanto da ritenere non imponibili.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Le intimate hanno resistito con controricorso.
5 . E’ stata fissata l’udienza camerale del 18.6.2025, in prossimità della quale la società controricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis.1 c.p.c.
Considerato che:
1.Con il primo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, nonché dell’art. 342 c.p.c. e art. 101 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .» l’Ufficio assume che la C.T.R. a vrebbe errato nel ritenere ammissibile l’atto di appello della società, nonostante fosse del tutto generico.
2.Con il secondo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2359, comma 3, c.c. e 2729 c.c., degli articoli 5 e 118 del D.P.R. 917/1986, nonché degli art. 4 del. D.l. 167/1990 e 1, comma 70 della legge n. 145/2018 », in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce, in sintesi, che la C.T.R. avrebbe erroneamente interpretato i presupposti previsti dall’art. 2359 c.c. in materia di collegamento societario, laddove aveva ritenuto sufficiente il mero rapporto di parentela tra soci, i quali non avevano partecipazioni societarie nelle altre due società, richiamando norme e precedenti giurisprudenziali inconferenti e senza prendere neppure in considerazione il dato dirimente della mancata presentazione del bilancio consolidato da parte di alcuna delle tre società asseritamente facenti parte del ‘gruppo RAGIONE_SOCIALE.
3.Con il terzo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli articoli 36, comma 2 del decreto legislativo n. 546/92 e 132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. » l’Ufficio assume che la motivazione della sentenza sarebbe meramente apparente nella parte in cui, a meno di non ritenerlo mero obiter dictum , aveva ritenuto che gli incassi erano già stati sottoposti ad
imposizione fiscale, senza indicare la fonte del proprio convincimento.
4.Con il quarto ed ultimo motivo si deduce « violazione dell’art. 88, comma 4, T.U.I.R.», in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ignorato che ‘ non si considerano sopravvenienze attive -soltanto i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società ed agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni ‘, disposizione di favore di stretta interpretazione, anche in ragione della sua natura eccezionale, che non poteva trovare applicazione nella fattispecie in esame, ove i versamenti in denaro venivano effettuati da ciascuna società in favore delle altre due società. Si trattava dunque di movimentazioni in entrata relative ad operazioni di finanziamento prive di giustificazione economica e non legittimate dalle previsioni statutarie, da qualificarsi sopravvenienze attive -proventi straordinari -ai sensi dell’art. 88 T.U.I.R., come correttamente ritenuto dagli accertatori.
5.Il collegio rileva che le questioni prospettate nel secondo motivo (avuto riguardo alla individuazione delle condizioni circa la configurazione del collegamento societario con riferimento al disposto dell’art. 2359, comma 3, c.c., anche in relazione alla possibile influenza del rapporto di parentela tra i soci delle compagini societarie) e nel quarto motivo rivestono particolare rilevanza e che non vi sono in materia precedenti propriamente specifici di questa sezione, per cui appare necessario rimettere la causa in pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione della discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.6.2025.