Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18587 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16308/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME del foro di Roma, giusta procura speciale in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 220/2019, depositata il 7.2.2019 e notificata il 27.3.2019.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 18.6.2025.
Rilevato che:
La RAGIONE_SOCIALE di Vibo Valentia rigettava il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Vibo Valentia, con il quale venivano accertati, per quel che qui interessa, maggiori ricavi non dichiarati in relazione ai sottoconti ‘crediti vari verso imprese collegate’ e ‘riserva di versamenti in conto capitale’, qualificati dall’Ufficio sopravvenienze attive proventi straordinari, recuperati a tassazione a fini IRAP e IRES, oltre interessi e sanzioni.
Il giudice di primo grado riteneva che non vi fosse prova del dedotto collegamento societario, nella specie del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, asseritamente composto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e che, in ogni caso, non era stato presentato il bilancio consolidato.
La C.T.R. di Reggio Calabria, adita dalla soccombente, accoglieva -con la sentenza richiamata in epigrafe – parzialmente il gravame, ritenendo, in sintesi, sussistenti i presupposti previsti dall’art. 2359, commi 2 e 3, c.c., in ragione del rapporto di parentela che legava i soci di ciascuna delle tre società e del fatto che tutte e tre avevano nominato lo stesso procuratore speciale, anch’egli parente di tutti i soci delle singole società. La gestione era stata accentrata in capo ad un unico soggetto giuridico. Le movimentazioni finanziarie erano quindi da qualificarsi movimentazioni infragruppo non imponibili. A ragionare diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di imposizione.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società intimata ha resistito con controricorso.
E’ stata fissata l’udienza camerale del 18.6.2025, in prossimità della quale la società controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Considerato che:
Con il primo motivo, rubricato « nullità della sentenza -violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del Dlgs.n. 546/92 e dell’art. 132 c.p.c .», in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.», l’Ufficio assume che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente.
Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., « violazione dell’art. 2359 c.c. e dell’art. 118 D.P.R. 917/1986 », assumendo che la C.T.R. aveva erroneamente interpretato i presupposti previsti dall’art. 2359 c.c. in materia di collegamento societario, laddove aveva ritenuto sufficiente il mero rapporto di parentela tra soci che non avevano partecipazioni societarie nelle altre due società, mediante il richiamo di un precedente giurisprudenziale e di norme del tutto inconferenti e senza prendere in alcuna considerazione il dato dirimente della mancata presentazione del bilancio consolidato da parte di alcuna delle tre società asseritamente facenti parte del ‘gruppo RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo ed ultimo motivo si deduce « violazione dell’art. 88 T.U.I.R.», in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ignorato che ‘ non si considerano sopravvenienze attive -soltanto i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società ed agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni ‘, disposizione di favore di stretta interpretazione, anche in ragione della sua natura eccezionale, che non poteva trovare applicazione nella fattispecie in esame, ove i versamenti in denaro venivano effettuati da ciascuna società in favore delle altre due società. Si trattava, dunque, di movimentazioni in entrata relative ad operazioni di finanziamento prive di giustificazione economica e non legittimate dalle previsioni statutarie, da qualificarsi sopravvenienze attive -proventi straordinari -ai sensi dell’art. 88 T.U.I.R., come correttamente ritenuto dagli accertatori.
Rilevato che le questioni di diritto prospettate nel secondo motivo (avuto riguardo alla individuazione delle condizioni circa la configurazione del collegamento societario con riferimento al disposto dell’art. 2359, comma 3, c.c., anche in relazione alla possibile influenza del rapporto di parentela tra i soci delle compagini societarie) e nel terzo motivo del ricorso rivestono particolare rilevanza e che non vi sono in materia precedenti propriamente specifici di questa sezione, per cui appare necessario rimettere la causa in pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione della discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.6.2025.