Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22569 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22569 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7900/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: EMAIL; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO della CALABRIA n. 3482/2022, depositata il 10/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Oggetto del giudizio è rappresentato dall’impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di II° della Calabria n. 3482/2022, depositata il 10/11/2022 e non notificata.
Era stato impugnato dalla società contribuente RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento TD9030100265/2019 relativo a rettifica a fini IRES ed IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2014, con riguardo a costi ritenuti indeducibili e ricavi non dichiarati. L’avviso di accertamento faceva seguito alle verifiche compiute dalla GDF per gli anni di imposta 2011-2016, conclusesi con il PVC redatto il 31/05/2016, con il quale si contestavano i rapporti di commistione esistenti fra tre società (la contribuente ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE tutte aventi sede nello stesso stabile e con soci fra loro legati da vincoli di parentela).
La CTP di Vibo Valentia, con la sentenza n. 156/2021, respingeva l’impugnazione della contribuente ritenendo corretto l’operato dell’ufficio e la conseguente ripresa a tassazione.
La contribuente proponeva appello che veniva accolto dalla Corte di Giustizia tributaria di II° della Calabria con la sentenza su indicata, sul presupposto che l’importo recuperato a tassazione non concorresse a formare reddito di impresa, perché relativo a movimentazioni finanziarie non imponibili attuate all’interno del gruppo societario di fatto c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi di impugnazione.
Ha resistito con controricorso la società contribuente, che ha anche depositato una memoria illustrativa.
E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 18 giugno 2025.
CONSIDERATO CHE
I motivi di ricorso proposti si possono così sintetizzare:
Violazione art. 53 del d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. (la sentenza impugnata non
avrebbe rilevato l’inammissibilità dell’appello costituente mera reiterazione dei motivi di impugnazione svolti in primo grado);
Violazione e falsa applicazione artt. 2359, commi 1 e 3, c.c., 2697 c.c., 117 e 118 del d.p.r. 917/86, nonché dell’ art. 32 n. 2 e 7 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., con il quale si contesta che la sentenza abbia erroneamente ritenuto l’esistenza di collegamento societario, richiamando precedenti inconferenti, senza che ricorressero alcuno dei presupposti richiesti all’art. 2359 c.c. ed in assenza di un bilancio consolidato, mentre nella specie sussisteva solo un legame familiare fra i soci di tre distinte società;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 2, n. 4, del d.lgs. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
Il collegio rileva che le questioni prospettate nel secondo motivo (avuto riguardo alla individuazione delle condizioni circa la configurazione del collegamento societario con riferimento al disposto dell’art. 2359, comma 3, c.c., anche in relazione alla possibile influenza del rapporto di parentela tra i soci delle compagini societarie) rivestono particolare rilevanza e che non vi sono in materia precedenti propriamente specifici di questa sezione, ragion per cui si profila necessario rimettere la causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione della sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.6.2025.