Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18589 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 18589  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16412/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma, giusta procura speciale in atti;
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Calabria n. 219/2019, depositata il 7.2.2019 e notificata il 27.3.2019.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 18.6.2025.
Rilevato che:
 RAGIONE_SOCIALE  Valentia  rigettava  il  ricorso  proposto  dalla società  RAGIONE_SOCIALE  avverso  l’avviso  di  accertamento emesso  dall’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  Entrate  Direzione  provinciale  di  RAGIONE_SOCIALE
Valentia, con il quale venivano accertati, per quel che qui interessa, maggiori ricavi non dichiarati in relazione al sottoconto ‘finanziamenti attivi a terzi’, qualificati dall’Ufficio sopravvenienze attive -proventi straordinari, recuperati a tassazione a fini IRAP e IRES, oltre interessi e sanzioni. Riteneva il giudice di primo grado che non vi fosse prova del dedotto collegamento societario, nella specie del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, asseritamente composto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che, in ogni caso, non era stato presentato il bilancio consolidato.
La C.T.R. di Reggio Calabria, adita dalla soccombente, accoglieva -con la sentenza richiamata in epigrafe – parzialmente il gravame, ritenendo, in sintesi, sussistenti i presupposti previsti dall’art. 2359, commi 2 e 3, c.c., in ragione del rapporto di parentela che legava i soci di ciascuna RAGIONE_SOCIALE tre società e della circostanza che tutte e tre avessero nominato il medesimo procuratore speciale, anch’egli legato da vincolo di parentela ai soci, richiamando una pronuncia di legittimità e altre norme di natura fiscale che davano rilievo ai rapporti di parentela. Emergeva dunque che la gestione RAGIONE_SOCIALE tre società faceva capo ad un unico soggetto giuridico, che provvedeva a ripianare i debiti RAGIONE_SOCIALE altre società collegate. A ragionare diversamente si sarebbe configurata una doppia imposizione. Le movimentazioni contestate erano pertanto da ritenere non imponibili.
L’RAGIONE_SOCIALE ha  proposto  ricorso  per  cassazione affidato a tre motivi. La società intimata ha resistito con controricorso.
E’ stata fissata l’udienza camerale del 18.6.2025, in prossimità della  quale  la  società  controricorrente  ha  depositato  memoria  ex art. 380 bis c.p.c.
Considerato che:
1.Con il primo motivo, rubricato « nullità della sentenza -violazione
e  falsa  applicazione  dell’art.  31  del  Dlgs.n.  546/92  e  dell’art.  132
c.p.c .», in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.» ; l’Ufficio  assume  che  la  motivazione  della  sentenza  impugnata  è meramente apparente.
2.Con il secondo motivo, rubricato «« violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2359 c.c. e dell’art. 118 D.P.R. 917/1986 », in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., l’Ufficio deduce, in sintesi, che la C.T.R. avrebbe erroneamente interpretato i presupposti previsti dall’art. 2359 c.c. in materia di collegamento societario, laddove aveva ritenuto sufficiente il mero rapporto di parentela tra soci, il quali non avevano partecipazioni societarie nelle altre due società, senza prendere peraltro neppure in considerazione il dato dirimente della mancata presentazione del bilancio consolidato da parte di alcuna RAGIONE_SOCIALE tre società asseritamente facenti parte del ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
3.Con il terzo ed ultimo motivo si deduce « violazione dell’art. 88 T.U.I.R.», in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ignorato che ‘ non si considerano sopravvenienze attive -soltanto i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società ed agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni ‘, disposizione di favore di stretta interpretazione, anche in ragione della sua natura eccezionale, che non poteva trovare applicazione nella fattispecie in esame, ove i versamenti in denaro venivano effettuati da ciascuna società in favore RAGIONE_SOCIALE altre due società. Si trattava dunque di movimentazioni in entrata relative ad operazioni di finanziamento prive di giustificazione economica e non legittimate dalle previsioni statutarie, da qualificarsi sopravvenienze attive -proventi straordinari -ai sensi dell’art. 88 T.U.I.R., come correttamente ritenuto dagli accertatori.
4.Rilevato che le questioni di diritto prospettate nel secondo motivo (avuto riguardo alla individuazione RAGIONE_SOCIALE condizioni circa la
configurazione del collegamento societario con riferimento al disposto  dell’art.  2359,  comma  3,  c.c.,  anche  in  relazione  alla possibile influenza del rapporto di parentela tra i soci RAGIONE_SOCIALE compagini  societarie)  e  nel  terzo  motivo  rivestono  particolare rilevanza  e  che  non  vi  sono  in  materia  precedenti  propriamente specifici  di  questa  sezione, per  cui appare necessario rimettere la causa in pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione della discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.6.2025.