Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35331 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35331 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , sedente in Como, e RAGIONE_SOCIALE, sedente in Gradola ed Uniti, con avv. NOME COGNOME;
– ricorrenti
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3674/16 depositata il 21 giugno 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’Agenzia notificava al ricorrente avviso di accertamento per recupero a tassazione di redditi avendo disconosciuto costi dedotti per canoni di leasing finanziario in relazione a un contratto con durata minima inferiore a quella richiesta dall’art. 102, comma 7, TUIR.
La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR riformava la sentenza accogliendo il gravame proposto dall’Agenzia.
TRIBUTI -LEASING FINANZIARIO -STAMPI IN VETRORESINA.
Ricorrono le contribuenti in cassazione affidandosi a due motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso .
CONSIDERATO CHE
1. Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 102 TUIR, avendo a parere delle contribuenti errato la CTR nel ritenere che per gli stampi per la costruzione di imbarcazioni da diporto in vetroresina si applichi un coefficiente di ammortamento pari al 12,5 %, laddove invece occorreva tener conto dell’evoluzione tecnologica. In particolare, si allega che la vetroresina non è un composto di materiale plastico, e pertanto lo stampo andava classificato fra le attrezzature e non fra gli impianti, le prime essendo caratterizzate da vita utile ridotta rispetto a quella degli impianti e macchinari. In altri termini la CTR avrebbe erroneamente classificato gli stampi utilizzati oggetto di causa tra gli impianti anziché fra le attrezzature, le quali ultime fruiscono di una percentuale di ammortamento del 25 %.
1.1. Il motivo è infondato.
L’art. 102, comma 7, rimanda per la determinazione del periodo di ammortamento dei canoni al coefficiente stabilito dal precedente comma 2, il quale a sua volta rinvia a un decreto ministeriale che deve attenersi alla determinazione di categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
La pronuncia d’appello si basa dunque sulla classificazione contenuta in una risoluzione ministeriale del 1976, in virtù della quale la categoria in rilievo rientra tra quelle dei “macchinari operatori, impianti specifici, forni e stampi”.
La CTR precisa che ‘la R.M. del 1976 chiarisce, poi, che il coefficiente di ammortamento applicabile agli stampi impiegati nella costruzione di imbarcazioni da diporto in vetroresina è quello del 12,50%, previsto per i “macchinari operatori e impianti
specifici” relativamente al settore della lavorazione di materie plastiche’.
La contestazione delle contribuenti attiene peraltro alla qualificazione degli stampi in oggetto contestando la sua natura di ‘materiale plastico’.
Orbene ciò introduce all’evidenza un elemento di accertamento di fatto.
Invero il vizio di violazione di legge per erronea sussunzione si distingue dalla carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, sottratta al sindacato di legittimità, perché postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso e la censura attiene, infatti, all’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, senza contestare la valutazione delle risultanze di causa (Cass. 19651/24).
Nella specie, come detto, nell’ottica delle ricorrenti rimane tuttora incerta la qualificazione in fatto: il rientrare o meno gli stampi fra i materiali plastici.
Tutt’altra situazione rispetto a quella decisa da questa Corte con la sentenza n. 452 del 2013, valorizzata dal giudice di primo grado, dove infatti non sussisteva alcuna incertezza in ordine alla natura del bene in sé, ma solo nella sua sussunzione fra gli impianti o le attrezzature, e nel gruppo in cui certamente era compresa quella colà in questione (“Gruppo VII” Specie 3/a). Inoltre, in quel caso tra impianti generici -in base alla disciplina secondaria erano ‘soltanto compresi “impianti di produzione, presa e distribuzione energia, officina di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, centrale di conversione parco motori e pompe, ecc, impianti di trasporto interno, carico, scarico, sollevamento e pesatura”. Gli “stampi”, quindi, non sono inclusi tra gli impianti di cui alla minor quota di ammortamento’.
Nel nostro caso invece gli stampi sono espressamente compresi dalla normativa secondaria di rinvio tra gli impianti, e appunto la contestazione attiene alla loro classificazione in virtù della natura, plastica o meno, degli stessi.
In altri termini la normativa secondaria che viene in rilievo nella presente fattispecie, ancorché risalente, pacificamente classifica gli stampi tra gli impianti, per cui non v’è alcuno spazio per applicazione analogica, a differenza di quanto accadeva nel precedente citato.
Ciò senza dire che, ai fini dell’individuazione dell’aliquota di ammortamento degli stampi, in mancanza di uno specifico riferimento a tali beni strumentali nella tabella del d.m. 31 dicembre 1998, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 102 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in virtù della quale è possibile dedurre una parte del costo del bene in relazione ai coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei, sicché non può ricorrersi analogicamente alla disciplina concernente altre categorie di imprese, diverse da quella del contribuente (Cass. 17913/2014), laddove invece proprio un’estensione analogica è il risultato che hanno di mira le ricorrenti.
Col secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per motivazione parvente.
2.1. Il motivo è infondato poiché da quanto si evince anche dal paragrafo che precede, l’ iter logico seguito dal giudice d’appello è perfettamente comprensibile, e si incentra sulla classificazione degli stampi fra gli impianti direttamente presi in esame dalla risoluzione ministeriale.
Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo alle ricorrenti.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024