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Coefficiente ammortamento stampi: la Cassazione decide

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società nautica, confermando che il corretto coefficiente ammortamento stampi per la costruzione di imbarcazioni in vetroresina è del 12,5%. La Corte ha stabilito che tali stampi vanno classificati come “impianti” e non come “attrezzature”, basandosi su una risoluzione ministeriale del 1976 che prevale su interpretazioni analogiche, negando così la deducibilità di canoni di leasing calcolati su una durata inferiore a quella fiscalmente prevista.

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Pubblicato il 11 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Coefficiente Ammortamento Stampi: La Cassazione Fa Chiarezza

La corretta determinazione del coefficiente ammortamento stampi rappresenta un aspetto cruciale per le imprese manifatturiere, con impatti diretti sulla deducibilità dei costi e, di conseguenza, sul carico fiscale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato proprio questo tema, in un caso riguardante un’azienda del settore nautico, stabilendo principi importanti sulla classificazione fiscale di questi beni strumentali.

I Fatti di Causa

Una società operante nella costruzione di imbarcazioni si è vista notificare un avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria. L’oggetto della contestazione era il disconoscimento di parte dei costi dedotti per canoni di leasing finanziario relativi a stampi in vetroresina. Secondo il Fisco, il contratto di leasing aveva una durata minima inferiore a quella richiesta dalla normativa fiscale, calcolata sulla base di un coefficiente di ammortamento del 12,5%.

La società contribuente, invece, sosteneva che agli stampi dovesse essere applicato un coefficiente del 25%, in quanto andavano classificati come “attrezzature”, caratterizzate da una vita utile più breve, e non come “impianti”.

Mentre la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) aveva inizialmente dato ragione all’azienda, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva ribaltato la decisione, accogliendo l’appello dell’Agenzia. La questione è quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Classificazione e il Coefficiente Ammortamento Stampi

Il cuore della controversia risiedeva nella corretta interpretazione dell’art. 102 del TUIR e, in particolare, nella classificazione degli stampi per la costruzione di imbarcazioni. I ricorrenti deducevano che la CTR avesse errato nel non considerare l’evoluzione tecnologica e la natura specifica della vetroresina, che avrebbe dovuto portare a qualificare gli stampi come attrezzature (con ammortamento al 25%) anziché come impianti (con ammortamento al 12,5%).

La Suprema Corte ha respinto questa tesi, fondando la propria decisione su un’analisi puntuale della normativa secondaria. Gli Ermellini hanno evidenziato come la pronuncia d’appello si basasse correttamente su una risoluzione ministeriale del 1976. Tale risoluzione classifica esplicitamente gli “stampi” all’interno della categoria dei “macchinari operatori, impianti specifici, forni e stampi” per il settore della lavorazione di materie plastiche, prevedendo per essi un coefficiente del 12,50%.

Le Motivazioni della Corte

La Cassazione ha chiarito che, di fronte a una classificazione così specifica contenuta nella normativa secondaria di rinvio, non vi è spazio per un’applicazione analogica o per interpretazioni basate sulla natura del materiale (plastico o meno) degli stampi stessi. La contestazione dei ricorrenti, incentrata sulla natura non plastica della vetroresina, è stata giudicata un elemento di accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

I giudici hanno sottolineato una differenza fondamentale rispetto a un precedente caso (Cass. n. 452/2013), in cui gli “stampi” non erano inclusi tra gli “impianti generici” e si era quindi resa necessaria un’analisi più approfondita. Nel caso di specie, invece, la normativa secondaria richiamata classifica espressamente gli stampi tra gli impianti, rendendo la soluzione univoca.

Inoltre, la Corte ha ribadito il principio generale secondo cui, in mancanza di uno specifico riferimento nella tabella ministeriale, è possibile dedurre i costi in base ai coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei, ma non si può ricorrere per analogia a discipline previste per categorie di imprese diverse da quella del contribuente. Il ricorso della società è stato quindi respinto, confermando l’operato dell’Amministrazione Finanziaria.

Conclusioni

Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale in materia fiscale: la classificazione dei beni ai fini dell’ammortamento deve seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle tabelle ministeriali e dalle relative risoluzioni interpretative. L’autonoma qualificazione di un bene come “impianto” o “attrezzatura” da parte del contribuente, anche se supportata da considerazioni tecniche sulla sua vita utile, non può prevalere su una specifica previsione normativa. Per le imprese, ciò significa che la determinazione del corretto coefficiente ammortamento stampi e di altri beni strumentali richiede un’attenta analisi delle categorie fiscali previste, al fine di evitare contestazioni e il disconoscimento di costi dedotti.

Qual è il corretto coefficiente di ammortamento per gli stampi usati per la costruzione di imbarcazioni in vetroresina?
Secondo la Corte di Cassazione, il corretto coefficiente di ammortamento è del 12,50%, in quanto tali beni rientrano nella categoria dei “macchinari operatori e impianti specifici” secondo la normativa secondaria di riferimento (R.M. del 1976).

Perché la Cassazione ha classificato gli stampi come “impianti” e non come “attrezzature”?
La Corte ha basato la sua decisione non su una valutazione della natura tecnica del bene, ma sull’espressa previsione di una risoluzione ministeriale del 1976 che include gli “stampi” per la lavorazione di materie plastiche nella categoria degli impianti. Tale classificazione normativa prevale sull’interpretazione del contribuente.

È possibile applicare per analogia i coefficienti di ammortamento previsti per altri settori produttivi?
No, la Corte ha stabilito che non si può ricorrere analogicamente alla disciplina concernente altre categorie di imprese, diverse da quella del contribuente. La deduzione dei costi deve avvenire in relazione ai coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei all’interno del proprio settore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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