Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16394 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8932/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
contro
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1542/2018 depositata il 10/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
§ 1. NOME, NOME ed NOME COGNOME COGNOME hanno proposto due articolati motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe
indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo (salvo che in punto sanzioni) l’avviso di liquidazione con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla successione di COGNOME NOME – recuperava a tassazione, in assorbimento della franchigia ex art. 2, co. 47^, d.l. n.262/06, le donazioni eseguite dalla de cuius, a favore dei suddetti eredi, in data 26.5.2006.
La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11677/17), l’istituto del coacervo tra relictum e donatum (art. 8, co. 4^ TUS) deve ritenersi espunto dall’Ordinamento, anche ai fini della franchigia, con l’introduzione della nuova imposta proporzionale di successione di cui al su citato d.l. del 2006.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla intimata RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che
§ 2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato -ex art.360, co. 1^, n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per insanabile contrasto tra una motivazione che inequivocabilmente accoglieva la tesi degli eredi (superamento legale del coacervo con l’introduzione della nuova imposta di successione), ed un dispositivo che invece riteneva legittima l’applicazione dell’imposta, seppure con esclusione della sanzione.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce -ex art. 360, co. 1^, n. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione dell’art.8, co. 4^, TUS di cui al d.lgs. n.346/90; in ciò richiamandosi l’ormai consolidato indirizzo di legittimità circa l’effettiva espunzione dell’istituto (antielusivo) del coacervo RAGIONE_SOCIALE donazioni disposte in vita dal de cuius , e ciò ai fini non solo RAGIONE_SOCIALE aliquote (oggi non più progressive ma diversificate in ragione
del grado di parentela) ma anche della stessa franchigia (Cass. nn. 24940/16, 26050/16, 12779/18, 758/19).
§ 3. Con nota depositata telematicamente il 25 ottobre 2023 i ricorrenti chiedono che questa Corte rilevi <> stante la correzione della sentenza qui impugnata, come operata dalla Commissione tributaria regionale il 3.4.2019 (successivamente alla proposizione, a scopo cautelativo, del presente ricorso). Correzione in esito alla quale essi ricorrenti sono risultati totalmente vittoriosi nel giudizio d’appello, <>.
Preso atto di ciò e della mancata partecipazione al presente processo della intimata RAGIONE_SOCIALE, sussistono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso per carenza di interesse.
L’esito peculiare della lite, indotto dal sopravvenire del su richiamato provvedimento correttivo, depone sia per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, sia per la non debenza da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, ex art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
-dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
–
compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 28