Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6613 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6613 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 4981-2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1628/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE COGNOMEA LOMBARDIA, depositata il 16/7/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/3/2026 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello erariale avverso la pronuncia n. 3353/2019 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Milano, con cui era stato accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso avviso di liquidazione per recupero dell’ imposta di successione.
Avverso la pronuncia della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione de ll’ art. 8 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’istituto del coacervo tra relictum e donazione di beni immobili, effettuata in suo favore dalla de cuius della contribuente.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. La controricorrente RAGIONE_SOCIALE non fornisce elementi interpretativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già più volte considerati da questa Corte di legittimità, e ritenuti ostativi all’affermazione -ai fini dell’imposta di successione della permanente vigenza dell’istitu to del coacervo.
1.4. C iò anche in relazione all’argomento per cui tale istituto, sebbene non più confacente al nuovo sistema di aliquote proporzionali e non progressive, sarebbe purtuttavia di per sé ancora consono e strumentale al sistema (tuttora vigente) della franchigia, argomento di per sé non esaustivo, posto che ad essere in discussione non è la residua funzionalità del coacervo all’operare anche della sola franchigia, quanto la legittimità di un’interpretazione che, nella plurima e non armonizzata successione di leggi in materia, giunga a questa conclusione (avente effetti
sostanzialmente impositivi) in forza di un mero ragionamento di pratica compatibilità, ma in assenza di certa base legale.
1.5. S i rinvia dunque all’indirizzo rassegnato, confermato anche dopo gli arresti di legittimità richiamati dalla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale nella sentenza impugnata (cfr. Cass. nn. 12779/2018; 758/2019; 727/2021; 3989/2021; 38983/2021 ed altre).
Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
Poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo e nel corso del giudizio, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali RAGIONE_SOCIALE fasi di merito e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 10.3.2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)