Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36164 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36164 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. tra:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura per AVV_NOTAIO del 7/07/2015, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della COMM. TRIB. DELLA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, n. 23/2015 depositata in data 12/01/2015;
Clausola salvaguardia Irpef
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
La CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha rigettato l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza della CTP di Cremona che aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento ex art. 41bis d.P.R. n. 600/1973 con cui erano stati recuperati a imposizione gli importi corrisposti al contribuente dal sostituto d ‘ imposta RAGIONE_SOCIALE, importi che il contribuente non aveva incluso nella dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2006; le imposte dovute erano calcolate in applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 352, della l. n. 311/2004, facendo riferimento alle aliquote del 2005 anziché a quelle del 2006, avendo il contribuente effettuato tale scelta in sede di dichiarazione dei redditi.
La CTR motivava il rigetto evidenziando che la dichiarazione dei redditi è atto di scienza fondato sulla volontà del dichiarante e che non è modificabile dall’ufficio, in assenza di previsioni normative in tal senso; trattandosi di agevolazione richiesta d al contribuente l’ufficio non poteva sostituirsi allo stesso.
Contro tale decisione propone ricorso NOME COGNOME, in base a tre motivi, illustrati da successiva memoria.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26/10/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380bis. 1, cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 97 Cost., dell’art. 10 della l. 27/07/2000, n. 212, degli artt. 36bis e 41bis del d.P.R. n. 600/1973; il ricorrente espone che in sede di accertamento del maggior reddito l’ufficio ha applicato la
clausola di salvaguardia per la quale egli aveva optato in dichiarazione dei redditi laddove, in considerazione dei maggiori redditi accertati, essa si rivelava non più conveniente; l’ufficio avrebbe quindi dovuto disapplicare la clausola di salvaguardia e applicare la tassazione secondo le regole in vigore nel 2006, così salvaguardando l’obiettivo di minore imposizione. Ciò premesso, la CTR avrebbe errato laddove ha ritenuto che la dichiarazione dei redditi abbia natura di atto di volontà e sia quindi non modificabile dall’ufficio laddove invece la dichiarazione dei redditi è atto di scienza, sempre emendabile dal contribuente ed anche dall’ufficio, ai sensi dell’art. 36 -bis e 41bis nonché in ossequio a principi di collaborazione e buona fede, di capacità contributiva e correttezza de ll’azione amministrativa.
Col secondo motivo il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione d ell’art. 1, comma 352, della l. n. 311 del 2004, in quanto la scelta di avvalersi della clausola di salvaguardia non avrebbe natura negoziale ma costituirebbe un mero comportamento materiale.
2. I due motivi vanno congiuntamente esaminati.
Occorre evidenziare, in primo luogo, che la dichiarazione dei redditi non costituisce la fonte dell’obbligo tributario né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, attesa l’indisponibilità dei diritti e degli obblighi tributari, cui si riferisce, ma rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito e non può precludere al contribuente – anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva -la dimostrazione, opponendosi all’atto impositivo oppure con le forme e nei termini previsti dal citato d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e con onere della prova a suo carico, dell’inesistenza, anche parziale, di presupposti di imposta erroneamente dichiarati (cfr. in primo luogo Cass., Sez. U.,
25/10/2002, n. 15063; successivamente, tra le tante, Cass. 20/12/2002, n. 18163; Cass. 06/07/2011, n. 14932; Cass. 06/03/2015, n. 4578).
Il che del resto è a sua volta connesso alla considerazione che di regola le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell’obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, se ne possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, ciò anche ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass. 04/02/2011, n. 2725) ; ma tale principio fa salvi i casi in cui vengano in rilievo RAGIONE_SOCIALE scelte negoziali; il che accade quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’erario; in tal caso, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione (Cass. 11/05/2012, n. 7294; Cass. 26/09/2012, n. 6333; Cass. 1/07/2015, n. 13454; Cass. 22/01/2013, n. 1427; Cass. 23/11/2018, n. 30404).
Cass. n. 7294/2012 in particolare ha precisato che le dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, anche omissivo, sia esso di fatto o di diritto, in cui sia incorso il dichiarante nella sua redazione, è sempre emendabile e ritrattabile – salvi i limiti temporali derivanti dall’esaurimento determinato dal trascorrere del tempo o dal sopravvenire di decadenze- per quanto concerne i dati in essa indicati riferibili ad esternazioni di scienza e di giudizio (quali, a titolo di esempio, gli errori di calcolo o di liquidazione degli importi dei
componenti positivi e negativi di reddito; la inesatta qualificazione giuridica dei componenti di reddito o la errata individuazione RAGIONE_SOCIALE voci del modello di dichiarazione da compilare nelle quali collocare le singole poste), mentre esulano da tale disciplina gli altri errori commessi nella dichiarazione fiscale e relativi alla indicazione di dati riferibili, invece, ad espressione di manifestazioni di volontà negoziale … . In quest’ultima ipotesi ove il contribuente intenda contestare l’atto impositivo notificatogli dalla RAGIONE_SOCIALE finanziaria per far valere l’errore commesso, lo stesso è onerato, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui all’art. 1427 cod. civ. e ss. – estesa dall’art. 1324 cod. civ. in quanto compatibile agli atti unilaterali ” inter vivos ” a contenuto patrimoniale -, a fornire la prova della rilevanza dell’errore con riguardo ad entrambi i requisiti della essenzialità (nella specie dovendo ravvisarsi tale requisito nell’errore che cade sulla “qualità di perdita” dell’importo da portare in diminuzione, o ancora nell’errore determinato da ignoranza od errata comprensione della portata RAGIONE_SOCIALE norme tributarie applicabili) e della obiettiva riconoscibilità (da valutarsi secondo la diligenza propria che deve essere richiesta agli Uffici accertatori) .
Fatte tali premesse, l ‘art. 1, comma 352, de lla l. n. 311/2004 ha disposto una clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti che dovessero subire, per effetto della riforma, un peggioramento del loro trattamento fiscale. A tal fine la disposizione sancisce che, in sede di dichiarazione dei redditi, per il solo anno 2005, i contribuenti potevano applicare, in luogo RAGIONE_SOCIALE disposizioni vigenti ratione temporis , le disposizioni del t.u.i.r. in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli. In applicazione di tale previsione i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, potevano confrontare la nuova modalità di tassazione con quelle previste dai
precedenti sistemi e applicare il regime più favorevole, previa compilazione di un rigo autonomo in dichiarazione.
L’applicazione della clausola di salvaguardia era stata prevista per la prima volta dal comma 3 dell’art. 2 della l. n. 289/2002, come modificato dal comma 12 dell ‘art. 2 della l. n. 350/2004, – al fine di evitare un aggravio della tassazione a carico dei contribuenti per gli anni 2003 e 2004 – in occasione dell’introduzione del primo modulo della riforma dell’Irpef. Con la nuova disposizione fu quindi ulteriormente ampliata la facoltà del contribuente di optare per il sistema di tassazione a lui più favorevole. Egli, infatti, poteva confrontare il nuovo sistema di tassazione sia con quello in vigore al 31 dicembre 2002 sia con quello risultante dal primo modulo di riforma dell’Irpef, in vigore fino al 31 dicembre 2004.
Le disposizioni del t.u.i.r. che assumono rilevanza ai fini della verifica della clausola di salvaguardia sono solamente quelle che contengono le regole strutturali ai fini del calcolo dell’Irpef. Si tratta, in particolare, RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti la determinazione complessiva della base imponibile, le aliquote d’imposta, gli scaglioni di reddito e la determinazione dell’imposta netta.
Ora, appare evidente che la necessità di compilazione di detto rigo per beneficiare del trattamento agevolato, consistente nell’applicazione di uno dei due regimi precedenti ed alternativi a quello vigente ratione temporis , evidenzia che la clausola non opera automaticamente ma postula, appunto, una manifestazione di volontà in tal senso, espressa evidentemente sulla base della valutazione del proprio interesse. Deve quindi escludersi che si fosse in presenza di una mera dichiarazione di scienza, come correttamente ritenuto dalla CTR che ha concluso pertanto che la clausola non potesse essere disapplicata dall’ufficio , che non poteva quindi applicare le regole previste per l’anno di imposta 2006.
Giova appena precisare che, alla luce di tale premessa, l’avvenuta nuova dichiarazione allegata all’istanza di autotutela non vale ex se quale nuova manifestazione di volontà, essendo onere del contribuente allegare e dimostrare che l’errore sulla scelta negoziale fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione, tema questo rimasto del tutto privo di allegazione.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità dell’atto impositivo in quanto firmato da soggetto delegato dal Direttore provinciale NOME COGNOME, privo però dei poteri di firma in quanto non incluso nell’elenco dei dirigenti messo a disposizione on line dall’RAGIONE_SOCIALE .
Il motivo è inammissibile.
Oltre a non essere preceduto da alcuna rubrica né dalla indicazione di uno dei parametri di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né infine dai alcuna disposizione di legge che si assume violata, esso espone una censura direttamente nei confronti dell’atto impositivo, senza indicare in alcun modo in quale atto processuale tale questione, non menzionata né esaminata dalla CTR nella sentenza impugnata, sia stata proposta nel giudizio di merito.
Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 1.400,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.