Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17641 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22053/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) pec: EMAIL
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1453/2017 depositata il 29/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento Tarsu per l’annualità 2002 -2007 deducendo la carenza motivazionale dell’atto impositivo, l’illegittima attribuzione della categoria 14 anziché 2 del regolamento comunale, pur non essendo intervenuta alcuna modifica delle destinazione dei locali, in quanto l’unica variazione da evidenziare consisteva nel mutamento della forma giuridica dell’ente; censurava poi l’applicazione delle sanzioni non dovute, a suo avviso, per le obiettive condizioni di incertezza della normativa.
La C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE respingeva il ricorso.
Interposto gravame, la C.T.R. della RAGIONE_SOCIALE, nel confermare la decisione di primo grado, respingeva l’appello.
La società propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi avverso la sentenza di appello, illustrati con memorie difensive.
Il RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con cinque motivi di ricorso, la ricorrente deduce nell’ordine: (1) l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto il motivo di appello afferente l’illegittimità dell’atto impositivo perché viziato nella motivazione, con conseguente violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 2 -bis, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, della L. n. 241 del 1990, art. 3, commi 1 e 3, art. 24 Cost.; (2) l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha confermato la pretesa
fiscale sul presupposto che la modificazione della natura giuridica di RAGIONE_SOCIALE fosse irrilevante ai fini della determinazione della Tarsu, adducendo che il regolamento comunale 13 febbraio 1995 non prevede una specifica categoria tariffaria per la società postale, richiamando un precedente di questa Corte che ha confermato l’irrilevanza della natura giuridica dell’ente, denunciando così la violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 503/1997, degli artt. 5 e 14 del Regolamento comunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 6 del 23 febbraio 1995, anche in relazione alla deliberazione n. 57 del 30 gennaio 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; si deduce al riguardo che la società eroga un servizio di interesse generale come riconosciuto dalla direttiva 97/67/CE, il che osterebbe alla equiparazione della società agli uffici e studi professionali, banche e simili di cui all’art. 14 del Regolamento comunale; (3) l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha confermato la pretesa fiscale omettendo di considerare ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. che la riconduzione degli uffici postali alla categoria tariffaria 14 trova fondamento nel fatto decisivo, la cui valutazione risulta omesso, rappresentato dalla natura pubblicistica dell’attività postale svolta nei locali, che avrebbe dovuto escludere l’assimilazione ai privati; (4) l’illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 34 d.lgs. 546/1992 nonché dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. per avere la Regionale omesso di esplicitare l’iter logico giuridico sulla base del quale ha respinto l’appello, ancorchè la società avesse evidenziato che il Regolamento non prevedeva una specifica categoria catastale per detta società come invece previsto per le Banche ( 14) e le ferrovie ( cat. 2) e che la trasformazione in s.p.a. non autorizza l’estromissione della stessa dalla categoria 2 in precedenza applicata; la illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui pronunciandosi sul motivo di appello relativo alla illegittimità delle sanzioni, lo ha ritenuto infondato, senza
considerare che la società non è inclusa in alcuna categoria tariffaria del Regolamento.
-Vanno prioritariamente esaminati il quarto ed il primo motivo di ricorso, che attingono la motivazione della decisione gravate e la motivazione dell’avviso opposto.
3. La quarta censura è priva di pregio.
Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6 -5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6 -5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, come dianzi illustrato, esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico – giuridico che ha portato alla decisione, tant’è che, con i restanti motivi, la contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo la ricorrente, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza.
In particolare, i giudici territoriali hanno motivato l’applicazione della categoria 14 del regolamento sul rilievo i locali sono destinati ai sensi dell’art. 65, comma1, d.lgs. 507/93 ad erogare un servizio di interesse generale ai potenziali utenti ( cat. 14 del regolamento: ).
Parimenti destituita di fondamento è la prima doglianza.
L’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall’art. 7,
legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (Cass. 30052 del 21/11/2018). Peraltro, l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. ‘ (Cass. n. 26431/2017). Nel caso di specie, l’avviso reca i dati identificativi delle delibere consiliari e del regolamento comunale, nonché la difformità delle superfici occupate rispetto a quelle denunciate, così come rilevate in data 7/06/2007, con la conseguente reiezione della censura.
Il terzo strumento di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Alla base della controversia è la questione se in relazione agli uffici postali sia da considerare legittima, ai fini della Tarsu, la
classificazione operata dall’ente accertatore riguardo a RAGIONE_SOCIALE nella categoria tariffaria 14 del regolamento locale, relativa agli uffici, studi professionali, banche e simili, al posto della classificazione anteriore, in categoria 2, riservata agli uffici pubblici. Questa Corte, in alcuni lontani precedenti, ha affermato il principio -da condividere nelle sue linee generali -che in materia di Tarsu la nozione di ‘ufficio pubblico’, alla quale faccia riferimento una delle categorie di immobili previste dal regolamento comunale ai sensi del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, comma 2, non può ritenersi riferita al soggetto che usa le superfici, ma involge necessariamente la considerazione del tipo di uso, desunto dalla destinazione dei locali e/o delle aree tassabili ai sensi del cit. d.lgs. n. 507, art. 65, comma 1 (v. Cass. n. 24922 -08). Tant’è che si è detto in quel caso che all’immobile avente destinazione ‘archivio di Stato’ (nonostante la presenza di un pubblico ufficio a ogni effetto di legge) doveva giustappunto applicarsi, tenuto conto della destinazione dei locali, la tariffa corrispondente alla categoria ‘magazzini -deposito senza vendita’, e non quella più onerosa relativa alla categoria ‘uffici pubblici’. Ora, la classificazione tariffaria in materia di Tarsu impone di considerare nell’atto tributario il tipo di uso desunto dalla destinazione dei locali e/o delle aree tassabili, di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 1; e quindi impone di fare riferimento, non al mero fatto della veste subiettiva del soggetto passivo detentore, quanto piuttosto alla oggettiva destinazione dei locali o delle aree tassabili. In particolare, l’art. 68, comma 2, cit prevede che .
Ora, la ricorrente non ha né trascritto né allegato il regolamento comunale Tarsu del 1997 né ha localizzato nel giudizio di merito l’atto regolamentare; ciò nonostante, asserisce che la categoria 14) sarebbe riservata , in contrasto con quanto statuito dal decidente, secondo il quale detta categoria tariffaria corrisponde a quella degli uffici pubblici; il RAGIONE_SOCIALE, da parte sua, a pagina 8 del controricorso sostiene che la categoria 2) di cui la società invoca l’applicazione riguarderebbe <, mentre la categoria 14) concernerebbe e che, al riguardo, il regolamento comunale prevederebbe che .
Va allora rilevato che, qualora con il ricorso per cassazione siano dedotti vizi relativi a regolamenti comunali, il ricorso in tanto rispetta il requisito di autosufficienza imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., in quanto rechi la integrale trascrizione delle norme del regolamento evocate o abbia il testo delle norme in allegato. Per i regolamenti comunali, trattandosi di norme secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti para -primarie o sub -primarie, quale lo statuto comunale), non vale invero il principio ‘iura novit curia’ e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del giudice che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (Cass. 24.03.2021, n. 8200; Cass. n. 5298/2019; n. 19360/2018; Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2017, n. 18679; in senso conforme, ex multis , Cass. Civ., Sez. Trib., 15 luglio 2015, n.
14784; Cass. n. 18661/2006 e Cass. n. 12786/2006). Nel caso di specie, i motivi di ricorso in esame non contengono la integrale trascrizione delle norme del regolamento evocate nè richiamano ad un allegato del ricorso recante quelle norme.
5. L’ultima censura non merita accoglimento.
La doglianza si fonda sulla circostanza che che il regolamento Tarsu non prevede una categoria tariffaria per gli uffici postali, con la conseguenza che l’assimilazione alla categoria 14 sarebbe frutto di una operazione interpretativa del comune e di poi del giudice d’appello, ancora una volta contestando che la categoria 14) contenga il riferimento agli uffici pubblici, ponendosi in tal modo in netta contrapposizione con quanto statuito dalla CTR.
Orbene, la dedotta previsione regolamentare di una categoria destinata agli uffici pubblici – categoria nel cui ambito la società ricorrente pretende di rientrare -non corroborata dal regolamento che avrebbe dovuto essere prodotto ex art. 366 cod.proc.civ. -il quale dispone che -non trova riscontro nel decisum della sentenza impugnata che afferma il contrario nè nelle allegazioni difensive del RAGIONE_SOCIALE che, nel trascrivere in parte il regolamento, rappresenta che .
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater DPR. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale della sezione tributaria