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Classificazione doganale: viti ‘one-use’ e dazi

Una società importatrice ha contestato l’applicazione di dazi antidumping su elementi di fissaggio (‘colonnette’) importati dalla Cina. L’Agenzia delle Dogane li aveva classificati come viteria standard (voce 7318), soggetti a dazio. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la corretta classificazione doganale era quella di parti di autoveicoli (voce 8708). Il criterio decisivo è stata la natura ‘one-use’ dei componenti, che non potevano essere smontati senza danneggiamento, escludendoli così dalla definizione di viteria standard e dal relativo dazio.

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Pubblicato il 12 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Classificazione Doganale: La Cassazione Esclude il Dazio per i Componenti “One-Use”

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale in materia di classificazione doganale e applicazione dei dazi antidumping. La vicenda riguarda l’importazione di specifici elementi di fissaggio, le cosiddette ‘colonnette filettate’, e stabilisce che la loro natura ‘one-use’, ovvero non riutilizzabile, è decisiva per escluderli dalla categoria della viteria standard e, di conseguenza, dai relativi dazi. Approfondiamo i dettagli di questa importante decisione.

I Fatti di Causa

Una società operante nel settore dei ricambi per veicoli industriali importava dalla Cina delle ‘colonnette filettate’ destinate all’ancoraggio delle ruote ai mozzi di autocarri e mezzi pesanti. In fase di importazione, l’azienda aveva classificato tali merci come ‘parti ed accessori degli autoveicoli’ (voce doganale 8708).

L’Agenzia delle Dogane, tuttavia, ha contestato tale classificazione. Secondo l’Agenzia, questi componenti dovevano essere ricondotti alla voce doganale 7318, che include ‘viti, bulloni, dadi e articoli simili’, merce soggetta a un dazio antidumping specifico previsto dal Regolamento (CE) n. 91/2009. Di conseguenza, l’Agenzia emetteva avvisi di rettifica e atti di irrogazione delle sanzioni sia nei confronti dell’importatore che dello spedizioniere.

La Controversia sulla Classificazione Doganale

Il cuore del contenzioso risiede nella corretta interpretazione delle norme sulla classificazione doganale. Da un lato, l’Agenzia sosteneva che le ‘colonnette’, essendo elementi filettati utilizzati per assemblare pezzi, rientrassero a pieno titolo nella definizione generica di viteria della voce 7318.

Dall’altro, la società importatrice evidenziava una caratteristica peculiare di questi componenti: una volta installati, non potevano essere smontati se non attraverso il loro danneggiamento. Erano, in sostanza, elementi ‘one-use’ (usa e getta), progettati per un’applicazione specifica e non per essere riutilizzati come le viti o i bulloni tradizionali. Questa caratteristica, secondo la difesa, li qualificava come parti specialistiche di autoveicoli (voce 8708), non soggette al dazio.

Il criterio dello smontaggio senza danneggiamento

Il punto cruciale della discussione legale si è concentrato sulle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7318. Tali note specificano che gli articoli classificati in questa categoria (viti, bulloni, ecc.) ‘permettono di unire tra di loro uno o più pezzi in modo che sia possibile smontarli ulteriormente senza danneggiamento’. È proprio su questa clausola che si è basata la decisione finale della Corte.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale. I giudici hanno stabilito che l’interpretazione corretta delle norme sulla classificazione doganale non può prescindere dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

La Corte ha ritenuto che la Commissione Tributaria avesse correttamente valutato i fatti, riconoscendo che le ‘colonnette’ importate erano ‘composti da parti non separatamente utilizzabili e non amovibili se non attraverso il loro danneggiamento (one-use)’. Una volta applicati, questi elementi formavano un corpo unico con le parti assemblate (ruota e mozzo), e il loro smontaggio comportava inevitabilmente la distruzione degli elementi di fissaggio stessi.

Questa natura ‘one-use’ è incompatibile con il requisito dello ‘smontaggio senza danneggiamento’ previsto per la voce 7318. Pertanto, la Corte ha concluso che il giudice di merito ha correttamente applicato il regolamento unionale e le relative note esplicative, escludendo tali beni dalla categoria della viteria standard e, di conseguenza, dall’applicazione del dazio antidumping.

Le Conclusioni

Questa ordinanza fissa un principio interpretativo di grande rilevanza pratica per gli operatori del settore import/export. La classificazione doganale di un elemento di fissaggio non dipende solo dalla sua forma esteriore (presenza di filettatura), ma anche dalla sua funzionalità e, in particolare, dalla possibilità di riutilizzo. Un componente progettato per essere ‘usa e getta’, che non consente uno smontaggio senza danneggiamento, non può essere assimilato alla viteria comune soggetta a dazi antidumping. La decisione sottolinea l’importanza di un’analisi tecnica dettagliata del prodotto per una corretta e legittima classificazione tariffaria.

Un elemento di fissaggio ‘one-use’ (usa e getta) può essere soggetto a dazio antidumping previsto per viti e bulloni standard?
No. Secondo la Corte di Cassazione, se un elemento di fissaggio è progettato per un singolo utilizzo e non può essere rimosso senza danneggiare sé stesso o le parti che assembla, non rientra nella categoria di viti e bulloni standard (voce doganale 7318) e quindi è escluso dal relativo dazio antidumping.

Qual è il criterio decisivo per la classificazione doganale di viti e bulloni secondo questa ordinanza?
Il criterio decisivo è la possibilità di smontare le parti assemblate ‘ulteriormente senza danneggiamento’. Se lo smontaggio comporta un danno inevitabile all’elemento di fissaggio, esso non può essere classificato come vite o bullone standard ai sensi della voce doganale 7318.

La destinazione a un uso specifico è rilevante per la classificazione doganale di un elemento di fissaggio?
Sì, in questo caso è stato un fattore rilevante. La Corte ha considerato che le ‘colonnette’ fossero destinate a un uso specifico (ancoraggio di ruote su mezzi pesanti) e, soprattutto, che la loro natura ‘one-use’ le distinguesse funzionalmente dai bulloni tradizionali, influenzando la loro corretta classificazione doganale al di fuori della categoria soggetta a dazio.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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