Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 919 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 919 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
Oggetto: Tributi – Dazi doganali –
Tubi di ferro a sezione circolare Questione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4776/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in fallimento , in persona del curatore pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1085/03/18, depositata il 5 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1085/03/18 del 05/09/2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 773/14/16 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso
proposto da RAGIONE_SOCIALE (oggi in fallimento, di seguito INCOLL) nei confronti di due avvisi di rettifica per maggiori dazi doganali.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dal ricorso, gli avvisi di rettifica erano stati emessi dall’Amministrazione doganale in ragione della classificazione, ritenuta non corretta (voce doganale 7306307790 anziché voce doganale 7306307780, dichiarata in sede di importazione, ovvero 94039010, successivamente indicata), della merce importata da INCOLL, consistente in tubi metallici a sezione circolare, con conseguente elusione del dazio antidumping pari al 90%.
1.2. L a CTR rigettava l’appello di ADM evidenziando che: a) l’Agenzia non era «riuscita a produrre alcuna prova decisiva e importante atta a confutare quanto dichiarato dalla parte»; b) il prodotto era stato importato già cromato e, dunque, utilizzabile immediatamente per scopi ben determinati (parti di mobili); c) la cromatura escludeva numerosi impieghi previsti dalle voci doganali proposte da ADM.
Avverso la sentenza della CTR ADM proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso ADM deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare sulle questioni sottoposte alla sua attenzione nell’atto di appello e concernenti la lettera del regolamento (CE) n. 1256/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che impone un dazio antidumping sui tubi di ferro provenienti dalla Cina, e la non essenzialità della cromatura con riferimento alla classificazione del prodotto.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
1.2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui si contesta la mancata pronuncia sulla violazione del regolamento CE n. 1256 del 2008: da un lato, la ricorrente non ha dimostrato di avere proposto la relativa questione in appello; dall’altro, il regolamento non è stato applicato dalla CTR perché ha ritenuto di dovere inserire i beni in una voce doganale diversa da quella proposta da ADM e, quindi, la questione è rimasta evidentemente assorbita.
1.3. Il motivo è altresì infondato nella parte in cui si contesta l’omessa pronuncia in ordine alla rilevanza della cromatura dei tubi di ferro, rilevanza di cui, invece, la CTR si è occupata, opinando diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione doganale .
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del regolamento CE n. 1256 del 20 08, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR attribuito alla cromatura dei tubi in ferro importati rilevanza decisiva ai fini della classificazione.
2.1. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione del regolamento CEE n. 2658/1987, con specifico riferimento alle regole generali di interpretazione della nomenclatura coordinata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., pe r avere la CTR erroneamente dato rilievo alla destinazione della merce e alla cromatura e non anche alle caratteristiche intrinseche del prodotto.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, sono fondati.
3.1. Una recente sentenza di questa Corte, pronunciata tra le stesse parti e concernente una questione similare, ha affermato che, in base alla “nomenclatura combinata” ricavabile dall’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658 del 23 luglio 1987, come modificata dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE), n. 1001 del 4 ottobre 2013, i tubi metallici a sezione circolare, ancorché finiti e cromati al momento dell’importazione, sono riconducibili alla voce doganale 73063080, afferente ai lavori di ghisa, ferro o acciaio e
tubi, e non a quella 94039010, afferente alle parti metalliche di mobili, e sono, pertanto, soggetti al dazio al 90%, allorquando le caratteristiche e le proprietà oggettive degli stessi non sono indicative di una loro specifica destinazione ad un dato prodotto finale (Cass. n. 9663 del 12/04/2023).
3.2. Dalla menzionata sentenza, riguardando tubi del medesimo tipo e genere di quelli oggi in discussione, non v’è motivo di discostarsi in questa sede, facendone questa Corte propria la motivazione; sicché non è dubbio che i tubi a sezione circolare importati da INCOLL, tenuto conto delle caratteristiche oggettive degli stessi e della loro utilizzabilità per gli usi più svariati (non solo, pertanto, come componenti di mobili) rientrano proprio nella voce doganale NUMERO_DOCUMENTO indicata da ADM al momento dell’im portazione, con conseguente accoglimento dei motivi di ricorso.
In conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente.
4.1. La peculiarità della questione di diritto oggetto del presente giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese relative alle fasi di merito del presente giudizio, mentre l’intimata va condannata al pagamento, in favore della ricorrente delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 7.698,67.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dall’intimata; condanna l’intimata al pagamento, in fa vore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00,
oltre alle spese di prenotazione a debito; dichiara compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2023.