Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10880 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
Oggetto:
Tributi – Dazi
doganali – Nomenclatura
combinata –
RAGIONE_SOCIALE scooter .
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13656/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale per atto AVV_NOTAIO del 26/05/2021;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 405/17/21, depositata il 15 gennaio 2021 e notificata il 25 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2023, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis , del d.l. 28
ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere NOME COGNOME.
Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 405/17/21 del 15/01/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 309/16/19 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso l’istanza di rimborso di dazi doganali relativa ad importazioni effettuate nel periodo tra il 2013 e il 2016.
1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR, l’istanza di rimborso riguardava i dazi versati sulle importazioni di mobility scooter , veicoli classificati dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) alla voce della tariffa doganale comune 8703, comportante il pagamento di un dazio del 10%, anziché 8713, esente dazio in ragione della destinazione a soggetti invalidi.
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da PMP osservando che: a) la presenza nei veicoli oggetto di causa di un piantone RAGIONE_SOCIALE sterzo separato e non collegato a uno dei braccioli implicava semplicemente che la persona avesse la capacità di utilizzare una o entrambe le braccia; b) tale circostanza, peraltro, non impediva che i veicoli potessero essere utilizzati principalmente e logicamente da soggetti invalidi così come definiti da Corte di giustizia 26 maggio 2016, in causa C-198/15, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare); c) tale destinazione principale e logica implicava l’applicazione della voce della nomenclatura combinata 8713, più favorevole all’importatore.
Avverso la menzionata sentenza, RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
PMP resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a tre motivi, i quali possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione.
1.1. Con il primo motivo di ricorso ADM deduce violazione del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987, istitutivo della tariffa doganale d’uso integrata, successivamente aggiornato con il regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004, con particolare riferimento all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE voci 8703 e 8713 della nomenclatura combinata, nonché dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR, nella classificazione dei mobility scooter importati da RAGIONE_SOCIALE, omesso di applicare il Regolamento n. 718 del 2009, che ha modificato la voce tariffaria in discussione, regolamento non preso in considerazione da Corte di giustizia 26 maggio 2016, in causa C-198/15, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE , riguardando detta sentenza importazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione nonché omessa pronuncia sulla validità del Regolamento (CE) n. 718/2009 della Commissione del 4 agosto 2009 e RAGIONE_SOCIALE regole di classificazione RAGIONE_SOCIALE merci nella nomenclatura combinata con riferimento alla interpretazione RAGIONE_SOCIALE voci 8703 e 8713, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto che i requisiti fissati dal menzionato regolamento per la classificazione dei mobility scooter in favore di soggetti invalidi siano tassativi e per non averli il giudice di appello esaminati, a parte la presenza di un piantone.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalle caratteristiche tecniche di ciascuno degli otto modelli di mobility scooter importati, trattandosi di elementi determinanti ai fini della loro classificazione nelle voci della nomenclatura comune, soprattutto alla luce del regolamento (CE) n. 718 del 2009.
I motivi sono complessivamente fondati.
2.1. La questione di diritto è stata già affrontata da due sentenze di questa Corte, Cass. nn. 29537 e 29538 del 16/11/2018, per le quali « In tema di dazi all’importazione, ai fini della classificazione tariffaria RAGIONE_SOCIALE merci nella nomenclatura combinata (cd. codice NC), secondo la giurisprudenza unionale (Corte di giustizia UE, sentenza 26 maggio 2016, causa C-198/15, punti 24 e 26), rileva non già l’uso possibile, bensì l’uso previsto RAGIONE_SOCIALE specifico prodotto, valutato sulla base RAGIONE_SOCIALE caratteristiche e RAGIONE_SOCIALE proprietà oggettive alla data della sua importazione ».
2.1.1. In particolare, va evidenziato che, al fine di distinguere la voce 8703 della Nomenclatura combinata (ritenuta nella specie applicabile da ADM), da quella n. 8713 (ritenuta, invece, applicabile dalla società), la classificazione doganale tiene conto non già dell’uso possibile, ma soltanto dell’uso previsto del dispositivo, valutato sulla base RAGIONE_SOCIALE caratteristiche e RAGIONE_SOCIALE proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa C-198/15, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , punto 24).
2.1.2. È alle caratteristiche oggettive, dunque, che bisogna guardare, non già alla circostanza che i veicoli in questione possano essere eventualmente utilizzati da persone non invalide; circostanza, quest’ultima, espressamente ritenuta irrilevante ai fini della classificazione alla voce 8713 dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. in causa C-198/15, cit ., punto 26).
2.1.3. Orbene, le caratteristiche oggettive sono descritte nelle note esplicative della nomenclatura combinata, inserite il 4 gennaio 2005, nonché nel successivo regolamento CE n. 718 del 2009.
2.2. Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE -nel ritenere applicabile la voce tariffaria n. 8713 -ha compiuto una valutazione degli scooter importati basata sulla sola circostanza dell’esistenza di un piantone centrale, senza esaminare nel dettaglio le RAGIONE_SOCIALE caratteristiche dei singoli mezzi di locomozione e senza tenere conto del regolamento CE n. 718 del 2009; piantone centrale che, peraltro, sembra addirittura escludere, ai sensi di detto regolamento, l’applicazione della menzionata voce tariffaria.
2.3. In proposito, non v’è ragione di rimettere la questione alla Corte di giustizia della UE, la quale si è già pronunciata in materia, dando le necessarie indicazioni al giudice nazionale, pur non essendosi occupata del regolamento CE n. 718 del 2009 (non applicandosi lo stesso alla fattispecie esaminata dalla Corte).
In conclusione, i motivi di ricorso vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023.