Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34587 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34587 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2019
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26999/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. P_IVA), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, i Roma INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE. (C.F. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME Luciano (C.F. CODICE_FISCALE, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Venezia INDIRIZZO
-controricorrenti e ricorrenti in via incidentale – avverso
la sentenza n. 485/05/2016 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata il giorno 13 aprile 2016.
Sentita la relazione svolta all’udienza del 17 ottobre 2019 dal Consigliere NOME COGNOME
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei primi tre motivi de ricorso principale, l’accoglimento del quarto e il rigetto del rico incidentale.
Udito l’avv. NOME COGNOME per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE (di seguito breviter RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME impugnarono l’avviso di accertamento e di rettifica, nonché due atti di irrogazione di sanzioni, notifi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con i quali talune merci importate dall’estero erano state riclassificate in sede doganale, stante l’erronea indicazione contenuta nelle relative dichiarazioni.
Accolta l’impugnazione in primo grado, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propose appello principale, mentre COGNOME e NOME COGNOME avanzarono appello incidentale sulle spese del processo; la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza depositata il giorno 13 aprile 2016, accolse solo parzialmente il gravame dell’Amministrazione, affermando che la classificazione tariffaria applicata dalla contribuente era comunque corretta, in relazione alla merce importata descritta come “altri lavori di cartone”, “statuette e altri oggetti di ornamento in terracotta”, “lampade i vetro” e “altre parti di lampade”.
Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resistono con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico mezzo, COGNOME e NOME COGNOME
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale afferma l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la violazione degli artt. 81 e 82 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, poiché il giudice di merito ha ritenuto che l’avviso di rettifica fosse carente di motivazione, nonostante l’amministrazione avesse dato conto delle ragioni che inducevano a ritenere erronea la classificazione operata dall’importatore.
2. Con il secondo motivo assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., palesandosi come apparente la motivazione della commissione tributaria regionale sull’eccepito difetto di motivazione dell’atto impugnato.
2.1. I primi due motivi, connessi per l’oggetto, possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.
È anzitutto inammissibile la censura relativa alla violazione degli artt. 81 e 82 del d.p.r. n. 43 del 1973, trattandosi di norme concernenti la disciplina del ritardo nel pagamento diritti doganali e delle modalità di riscossione (mediante ingiunzione fiscale) degli stessi; palesandosi quindi del tutto inconferente il richiamo contenuto nel ricorso all’insegnamento di Cass. 03/02/2012, n. 1574.
Del tutto infondata, poi, si mostra la doglianza riferita alla motivazione apparente, per la decisiva considerazione che il giudice d’appello ha chiaramente affermato che l’avviso impugnato difettava della necessaria motivazione, rinviando espressamente per relationem alle ragioni della rilevata illegittimità dell’atto impugnato, già contenute nella sentenza di primo grado impugnata dall’amministrazione.
3. Con il terzo motivo deduce violazione regolamento CEE del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, nonché delle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, redatte ai sensi dell’art. 9, par. 1, del medesimo regolamento CEE, poiché il giudice di merito ha errato nel ritenere che per i paralumi importati la classificazione
effettuata dall’amministrazione (articolo per completare gli apparecchi per l’energia elettrica) non fosse corretta.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Censurando plurime violazione di legge, in realtà la ricorrente intende sottoporre alla Corte una valutazione dell’accertamento in fatto operato dal giudice di merito, il quale sulla scorta dell documentazione versata in atti, con congrua motivazione in fatto, ha ritenuto che la classificazione adottata dall’importatrice (lampade in vetro e altre parti di lampada) fosse più attinente di quella operata dall’ufficio (articolo per completare gli apparecchi per l’energia elettrica), non potendosi fare rientrare nell’ambito dei c.d. paralumi, che invece sono soltanto parti di una lampada.
Siffatto accertamento in fatto non può essere rimesso in discussione in questa sede, invocando in definitiva un diverso apprezzamento – rispetto a quello operato dal giudice di merito della documentazione prodotta dalle parti.
4. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non avesse proposto alcun motivo di appello avverso la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva annullato le sanzioni amministrative applicate all’importatrice.
4.1. Il motivo va respinto.
Avendo il giudice di primo grado annullato l’atto di irrogazione delle sanzioni amministrative irrogato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quest’ultima avrebbe dovuto formulare specifico motivo di appello in ordine all’erroneità della decisione sul relativo capo.
Invece, limitandosi seccamente ad invocare «la conferma degli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative», l’appellante ha certamente chiesto la riforma della sentenza impugnata, senza tuttavia spiegarne le ragioni mediante un espresso motivo di censura,
come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata; né l’odierna ricorrente ha inteso specificare – come era suo preciso onere, ai sensi dell’art. 366 c.p.c. – in quale parte dell’atto di appello avreb formulato il motivo di appello neppure preso in esame dalla commissione tributaria regionale.
5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale i controricorrenti assumono la violazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché il giudice d’appello h confermato la sentenza di primo grado che aveva compensato integralmente le spese di lite tra le parti, nonostante l’integra accoglimento del ricorso.
5.1. Il motivo è manifestamente infondato; è vero infatti che l’appellante incidentale era risultata totalmente vittoriosa all’esito giudizio di primo grado, ma avendo il giudice d’appello parzialmente riformato la detta decisione, respingendo in parte le doglianze della parte originariamente ricorrente, incensurabile si mostra la decisione del gravame di confermare – così rigettando l’appello incidentale – la decisione impugnata, nella parte in cui aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
6. Le spese di legittimità, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, devono andare compensate integralmente. Essendo la ricorrente principale una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 17789), mentre detto obbligo sussiste per la ricorrente in via incidentale.
P.Q.M.
Respinge il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate.
A ella sussistenza dei presupposti processuali per il versament ‘d parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a t contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso inciden norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il giorno,17 ottobre 2019.