Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4392 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 4392  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8397/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in GENOVA INDIRIZZO
dell’avvocato  NOME  COGNOME
XII OTTOBRE,  presso  lo studio (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende EMAIL
-controricorrente- avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  DI  GIUSTIZIA  DI  SECONDO GRADO della LOMBARDIA n. 274/2023 depositata il 26/01/2023. per l’AVVOCATURA  dello  STATO,  dell’AVV_NOTAIO,  su per RAGIONE_SOCIALE e del Sost. Proc. Gen. Dr. NOME COGNOME per la PROCURA GENERALE della
Udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME delega dell’AVV_NOTAIO, CORTE di CASSAZIONE all’udienza del 20/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ( hinc: CGT), con sentenza n. 274/2023 depositata in data 26/01/2023, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la  sentenza  n.  2327/2021  emessa  dalla  Commissione Tributaria  Provinciale  di  Milano  in  data  27/05/2021,  annullando  il provvedimento di diniego dell’amministrazione finanziaria avverso le istanze  di  revisione  di  alcuni  accertamenti  e  conseguenti  rimborsi proposte dalla società contribuente.
La richiesta di rimborso trae origine dall’importazione di alcune partite di acido tiottico da un produttore cinese, che la contribuente assume di aver indicato, per mero errore materiale, con un codice errato e diverso da quello identificativo dell’acido valCOGNOME. Da tale errore è scaturita l’applicazione di un dazio pari al 6,5%.
La CGT -ritenuto che l’ispezione fisica dei prodotti eseguita al momento  dell’importazione  non  fosse  ostativa,  alla  luce  della giurisprudenza della CGUE (C-496/19), della successiva richiesta di rimborso da parte del contribuente -ha rilevato come nel caso in esame la questione centrale ai fini della decisione non riguardasse la natura chimica del prodotto, cioè quella di acido tiottico, quanto la corrispondenza di quest’ultima dicitura a quella di acido valCOGNOME.
3.1. Ha dato, quindi, risposta positiva a tale quesito fondandosi sulla documentazione della RAGIONE_SOCIALE, che rappresenta l’inventario doganale europeo RAGIONE_SOCIALE sostanze chimiche, dove è indicato, per ciascuna sostanza, sia la denominazione ufficiale, che i relativi sinonimi, sia il CAS number associato. Ha rilevato che in tale inventario l’acido tiottico è considerato un sinonimo di acido valCOGNOME, come dimostrato dall’attribuzione di uno stesso CAS number.
3.2. Ha ritenuto, poi, che la classificazione doganale deve essere conforme alla reale natura del prodotto e che non è corretta l’indicazione del codice associato alla macrocategoria in via residuale (dove confluiscono tutti i prodotti cui non sia associata una sottovoce specifica con il proprio codice), laddove esista, per un determinato prodotto, una sottovoce più analitica, come avvenuto nel caso di specie, dove a fronte della macrocategoria 29349990 la voce corretta è quella corrispondente all’acido NOME COGNOME.
3.3. Non assume, poi, rilievo l’indicazione di un CAS number non corretto  nelle  fatture  del  fornitore  cinese,  trattandosi  di  errore materiale. Allo stesso tempo non è neppure vero che il batch number indicato dal fornitore cinese nei certificati di analisi non consentisse alcuna associazione alla merce importata e alla sua natura di acido tiottico/valCOGNOME, in quanto nelle fatture emesse dalla contribuente ai propri clienti (cui il prodotto era stato, successivamente, rivenduto)
era  stato  inserito  proprio  quel batch  number ,  che  permetteva  di risalire al fornitore estero e al numero d’ordine.
 Contro  la  sentenza  della  CGT l’RAGIONE_SOCIALE  ( hinc: RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso  in  cassazione  con  tre motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso.
La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DRAGIONE_SOCIALEIONE
Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36, d.lgs. 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente, con tale motivo, rileva che la sentenza sia incorsa in un vizio di motivazione apparente, per aver ritenuto la merce importata sulla base documenti prodotti dalla parte contribuente e nulla per difetto di motivazione. Nel caso di specie la Corte di secondo grado, nell’indicare la ragione posta alla base dell’accoglimento dell’appello della società -cioè la coincidenza merceologica tra l’acido tiottico e l’acido valCOGNOME – non ha seguito un iter logico e fondato su assunti veritieri e corretti.
1.2. Contesta che ai fini della controversia rilevino gli esiti documentali della fase di importazione dal produttore cinese e di sdoganamento. Di conseguenza, occorre considerare tali diciture e non quanto scritto dalla controparte sulle fatture emesse in un momento successivo, in sede di rivendita della merce a terzi, quando la società avrebbe potuto sostenere a suo favore ciò che fosse stato più opportuno per lei, senza che la Dogana potesse, invece, eccepire o verificare alcunché in tale sede. A differenza di quanto sostenuto
dal rappresentante diretto, è rilevante la correttezza del CAS number riportato  sulle  fatture  commerciali  dichiarate  nel  campo  44  della bolletta  doganale  (CAS  NO.  62-46-4),  in  quanto  si  tratta  di  un identificativo numCOGNOME  che  individua  in  maniera  univoca  una sostanza  chimica  e,  pertanto,  il  produttore/fornitore  è  tenuto  ad indicare correttamente tale elemento.
1.3. Rileva, inoltre, che la decisione sembra portare alla luce una omogeneità nella documentazione prodotta dalla controparte che in realtà non esiste: sono, infatti, molteplici le discrepanze emerse nel giudizio, che la CTR ha inteso superare con il semplice riferimento a « qualche incongruenza formale» . A tal fine ha richiamato sia la diversa classificazione del CAS number 62-46-6 e NUMERO_DOCUMENTO, sia quanto evidenziato nella sentenza di primo grado: « Le certificazioni di analisi del fornitore, peraltro in lingua cinese, riportano – poi – dei numeri identificativi dei lotti (batch numbers) che non vengono riscontrati né sulle fatture, né sui documenti consegnati alla Dogana in occasione della verifica… le fatture prodotte, riferite alla merce che si assume importata e poi rivenduta ai singoli clienti, indica nel’ oggetto “acido thioctic”, senza alcun riferimento né agli specifici lotti importi, di cui si assume l’identità, né alla diversa classificazione dell’acido valCOGNOME‘) ».
Con il secondo motivo è stato contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omesso esame di fatto decisivo, con riferimento al mancato esame della formula chimica relativa a due sostanze di cui è stata assunta l’identità di composizione, sebbene una contenesse due atomi di zolfo e l’altra no. La prova della formula dei due acidi è un fatto notorio ovunque consultabile senza necessità di una consulenza tecnica l’acido tiottico contiene zolfo a differenza dell’acido valCOGNOME.
Con il terzo motivo è stata contestata, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del regolamento comunitario 2.069.18. Il riferimento normativo deve essere, più correttamente riferito al Regolamento (UE) n. 2069/2018.
La  ricorrente  rileva  che  incombe  all’importatore  che  chieda  alla revisione di una merce che ritenga erroneamente dichiarata la prova del relativo assunto. Per quanto riguarda l’acido esente a norma del regolamento europeo posto a fondamento del motivo di ricorso si tratta del solo acido valCOGNOME (classificazione taric 2934 NUMERO_DOCUMENTO 90 61) e non dell’acido tiottico.
La voce taric del primo 29349990 61 nella banca dati taric indica la merce 5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valCOGNOME (CAS)RN)1077-28-7) mentre la voce dichiarata dalla parte e dallo stesso esportatore è la NUMERO_CARTA corrispondente a Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici – – – altri. Si tratta, quindi, di un prodotto diverso da quelli elencati nella voce generale 2934 che comprende specificamente alla voce che termina col numero 61 l’acido valCOGNOME. Rileva che, ad avviso di controparte, il composto chimico importato sia il « 5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valCOGNOME o acido tiottico » sia assolutamente identico all’acido valCOGNOME semplice. La catena di lettere e numeri prima della dicitura acido valCOGNOME e, in particolare, la menzione « ditiolano » indicano, tuttavia, una modificazione dell’acido valCOGNOME semplice mediante inserzione di due atomi di zolfo legati a due atomi di idrogeno all’inizio della catena di atomi che formano altrimenti l’acido NOME.
Passando  all’esame  dei  motivi  di  ricorso  i l  primo  motivo  è infondato:  nella  specie  la  motivazione  non  è  affatto  apparente, essendo chiaro il percorso logico che ha condotto la CGT a giungere alla decisione, incentrato sulla ritenuta equivalenza dell’acido
NOME e dell’acido tiottico, anche con riferimento alla documentazione  dell’EICIS.  Si  tratta,  quindi,  non  di  motivazione apparente, ma piuttosto di motivazione non condivisa.
 Il  secondo  e  il  terzo  motivo  di  ricorso  possono  essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
5.1. Il Regolamento (UE) n. 2069/2018 contiene in allegato in corrispondenza ex 2934 99 90 61 la seguente indicazione: 5-(1,2ditiolano-3-il) acido valCOGNOME (CAS RN NUMERO_DOCUMENTO28-7). Il CAS number appena richiamato è stato riferito nella sentenza impugnata anche al cd. acido tiottico. In merito a quest’ultimo la parte ricorrente si incentra sulla composizione della formula chimica, facendo riferimento al diverso CAS RN NUMERO_DOCUMENTO-52-4. In realtà, la sentenza ha ritenuto sulla base della documentazione prodotta e il riferimento alla cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE of RAGIONE_SOCIALE Substance che il CAS number NUMERO_DOCUMENTO fosse riferibile tanto al l’acido valCOGNOME che all’acido tiottico. Di conseguenza, non assume rilievo la contestazione di parte ricorrente in ordine al fatto che il composto designato come «5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valCOGNOME o acido tiottico» non fosse identico all’acido valCOGNOME semplice. Proprio la merce designata come « 5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valCOGNOME » è quella che si trova esattamente indicata nell’allegato a l Regolamento (UE) n. 2069/2018 in corrispondenza del numero di riferimento ex NUMERO_DOCUMENTO con CAS RN 1077-28-7. Di conseguenza, non è la composizione dell’acido valCOGNOME semplice rispetto a quello designato 5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valCOGNOME, a venire in rilievo, quanto la circostanza che l’acido tiottico rientrasse o meno nell’ambito della formulazione chimica da ultimo indicata, consentendo, in tal modo la correzione dell’errore nell’indicazione del codice richiesta dalla società contribuente e il rimborso dei dazi. Sul punto la sentenza
impugnata  ha  dato  riscontro  con  riferimenti  documentali  e  una motivazione non scalfita dalle censure della parte ricorrente.
6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente procedimento, liquidate in Euro 7.655,00 oltre 15% spese generali, i.v.a. e ca.
Così deciso in Roma, il 20/11/2024.