Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4392 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4392 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8397/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in GENOVA INDIRIZZO
dell’avvocato NOME COGNOME
XII OTTOBRE, presso lo studio (RMLSRA69S60I480P) che lo rappresenta e difende EMAIL
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO della LOMBARDIA n. 274/2023 depositata il 26/01/2023. per l’AVVOCATURA dello STATO, dell’avv. NOME COGNOME su per COGNOME RAGIONE_SOCIALE e del Sost. Proc. Gen. Dr. NOME COGNOME per la PROCURA GENERALE della
Udite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME delega dell’avv. NOME COGNOME CORTE di CASSAZIONE all’udienza del 20/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ( hinc: CGT), con sentenza n. 274/2023 depositata in data 26/01/2023, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 2327/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 27/05/2021, annullando il provvedimento di diniego dell’amministrazione finanziaria avverso le istanze di revisione di alcuni accertamenti e conseguenti rimborsi proposte dalla società contribuente.
La richiesta di rimborso trae origine dall’importazione di alcune partite di acido tiottico da un produttore cinese, che la contribuente assume di aver indicato, per mero errore materiale, con un codice errato e diverso da quello identificativo dell’acido valerico. Da tale errore è scaturita l’applicazione di un dazio pari al 6,5%.
La CGT -ritenuto che l’ispezione fisica dei prodotti eseguita al momento dell’importazione non fosse ostativa, alla luce della giurisprudenza della CGUE (C-496/19), della successiva richiesta di rimborso da parte del contribuente -ha rilevato come nel caso in esame la questione centrale ai fini della decisione non riguardasse la natura chimica del prodotto, cioè quella di acido tiottico, quanto la corrispondenza di quest’ultima dicitura a quella di acido valerico.
3.1. Ha dato, quindi, risposta positiva a tale quesito fondandosi sulla documentazione della European Customs Inventory of Chemical (ECIS), che rappresenta l’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche, dove è indicato, per ciascuna sostanza, sia la denominazione ufficiale, che i relativi sinonimi, sia il CAS number associato. Ha rilevato che in tale inventario l’acido tiottico è considerato un sinonimo di acido valerico, come dimostrato dall’attribuzione di uno stesso CAS number.
3.2. Ha ritenuto, poi, che la classificazione doganale deve essere conforme alla reale natura del prodotto e che non è corretta l’indicazione del codice associato alla macrocategoria in via residuale (dove confluiscono tutti i prodotti cui non sia associata una sottovoce specifica con il proprio codice), laddove esista, per un determinato prodotto, una sottovoce più analitica, come avvenuto nel caso di specie, dove a fronte della macrocategoria 29349990 la voce corretta è quella corrispondente all’acido val erico.
3.3. Non assume, poi, rilievo l’indicazione di un CAS number non corretto nelle fatture del fornitore cinese, trattandosi di errore materiale. Allo stesso tempo non è neppure vero che il batch number indicato dal fornitore cinese nei certificati di analisi non consentisse alcuna associazione alla merce importata e alla sua natura di acido tiottico/valerico, in quanto nelle fatture emesse dalla contribuente ai propri clienti (cui il prodotto era stato, successivamente, rivenduto)
era stato inserito proprio quel batch number , che permetteva di risalire al fornitore estero e al numero d’ordine.
Contro la sentenza della CGT l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ( hinc: ADMO) ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso.
La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36, d.lgs. 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente, con tale motivo, rileva che la sentenza sia incorsa in un vizio di motivazione apparente, per aver ritenuto la merce importata sulla base documenti prodotti dalla parte contribuente e nulla per difetto di motivazione. Nel caso di specie la Corte di secondo grado, nell’indicare la ragione posta alla base dell’accoglimento dell’appello della società -cioè la coincidenza merceologica tra l’acido tiottico e l’acido valerico – non ha seguito un iter logico e fondato su assunti veritieri e corretti.
1.2. Contesta che ai fini della controversia rilevino gli esiti documentali della fase di importazione dal produttore cinese e di sdoganamento. Di conseguenza, occorre considerare tali diciture e non quanto scritto dalla controparte sulle fatture emesse in un momento successivo, in sede di rivendita della merce a terzi, quando la società avrebbe potuto sostenere a suo favore ciò che fosse stato più opportuno per lei, senza che la Dogana potesse, invece, eccepire o verificare alcunché in tale sede. A differenza di quanto sostenuto
dal rappresentante diretto, è rilevante la correttezza del CAS number riportato sulle fatture commerciali dichiarate nel campo 44 della bolletta doganale (CAS NO. 62-46-4), in quanto si tratta di un identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica e, pertanto, il produttore/fornitore è tenuto ad indicare correttamente tale elemento.
1.3. Rileva, inoltre, che la decisione sembra portare alla luce una omogeneità nella documentazione prodotta dalla controparte che in realtà non esiste: sono, infatti, molteplici le discrepanze emerse nel giudizio, che la CTR ha inteso superare con il semplice riferimento a « qualche incongruenza formale» . A tal fine ha richiamato sia la diversa classificazione del CAS number 62-46-6 e 1077-28-7, sia quanto evidenziato nella sentenza di primo grado: « Le certificazioni di analisi del fornitore, peraltro in lingua cinese, riportano – poi – dei numeri identificativi dei lotti (batch numbers) che non vengono riscontrati né sulle fatture, né sui documenti consegnati alla Dogana in occasione della verifica… le fatture prodotte, riferite alla merce che si assume importata e poi rivenduta ai singoli clienti, indica nel’ oggetto “acido thioctic”, senza alcun riferimento né agli specifici lotti importi, di cui si assume l’identità, né alla diversa classificazione dell’acido valerico’) ».
Con il secondo motivo è stato contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omesso esame di fatto decisivo, con riferimento al mancato esame della formula chimica relativa a due sostanze di cui è stata assunta l’identità di composizione, sebbene una contenesse due atomi di zolfo e l’altra no. La prova della formula dei due acidi è un fatto notorio ovunque consultabile senza necessità di una consulenza tecnica l’acido tiottico contiene zolfo a differenza dell’acido valerico.
Con il terzo motivo è stata contestata, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del regolamento comunitario 2.069.18. Il riferimento normativo deve essere, più correttamente riferito al Regolamento (UE) n. 2069/2018.
La ricorrente rileva che incombe all’importatore che chieda alla revisione di una merce che ritenga erroneamente dichiarata la prova del relativo assunto. Per quanto riguarda l’acido esente a norma del regolamento europeo posto a fondamento del motivo di ricorso si tratta del solo acido valerico (classificazione taric 2934 99 90 61) e non dell’acido tiottico.
La voce taric del primo 29349990 61 nella banca dati taric indica la merce 5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valerico (CAS)RN)1077-28-7) mentre la voce dichiarata dalla parte e dallo stesso esportatore è la 2934999090 corrispondente a Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici – – – altri. Si tratta, quindi, di un prodotto diverso da quelli elencati nella voce generale 2934 che comprende specificamente alla voce che termina col numero 61 l’acido valerico. Rileva che, ad avviso di controparte, il composto chimico importato sia il « 5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valerico o acido tiottico » sia assolutamente identico all’acido valerico semplice. La catena di lettere e numeri prima della dicitura acido valerico e, in particolare, la menzione « ditiolano » indicano, tuttavia, una modificazione dell’acido valerico semplice mediante inserzione di due atomi di zolfo legati a due atomi di idrogeno all’inizio della catena di atomi che formano altrimenti l’acido NOME
Passando all’esame dei motivi di ricorso i l primo motivo è infondato: nella specie la motivazione non è affatto apparente, essendo chiaro il percorso logico che ha condotto la CGT a giungere alla decisione, incentrato sulla ritenuta equivalenza dell’acido
valerico e dell’acido tiottico, anche con riferimento alla documentazione dell’EICIS. Si tratta, quindi, non di motivazione apparente, ma piuttosto di motivazione non condivisa.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
5.1. Il Regolamento (UE) n. 2069/2018 contiene in allegato in corrispondenza ex 2934 99 90 61 la seguente indicazione: 5-(1,2ditiolano-3-il) acido valerico (CAS RN 1077-28-7). Il CAS number appena richiamato è stato riferito nella sentenza impugnata anche al cd. acido tiottico. In merito a quest’ultimo la parte ricorrente si incentra sulla composizione della formula chimica, facendo riferimento al diverso CAS RN 109-52-4. In realtà, la sentenza ha ritenuto sulla base della documentazione prodotta e il riferimento alla cd. European Customs Inventory of Chemical Substance che il CAS number 1077-28-7 fosse riferibile tanto al l’acido valerico che all’acido tiottico. Di conseguenza, non assume rilievo la contestazione di parte ricorrente in ordine al fatto che il composto designato come «5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valerico o acido tiottico» non fosse identico all’acido valerico semplice. Proprio la merce designata come « 5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valerico » è quella che si trova esattamente indicata nell’allegato a l Regolamento (UE) n. 2069/2018 in corrispondenza del numero di riferimento ex 2934 99 90 61 con CAS RN 1077-28-7. Di conseguenza, non è la composizione dell’acido valerico semplice rispetto a quello designato 5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valerico, a venire in rilievo, quanto la circostanza che l’acido tiottico rientrasse o meno nell’ambito della formulazione chimica da ultimo indicata, consentendo, in tal modo la correzione dell’errore nell’indicazione del codice richiesta dalla società contribuente e il rimborso dei dazi. Sul punto la sentenza
impugnata ha dato riscontro con riferimenti documentali e una motivazione non scalfita dalle censure della parte ricorrente.
6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente procedimento, liquidate in Euro 7.655,00 oltre 15% spese generali, i.v.a. e ca.
Così deciso in Roma, il 20/11/2024.