Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10998 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32573/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 1467/2018 depositata il 04/04/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/01/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE effettuavano un controllo su base documentale, ai fini del reg. CE n. 91 del 2009, istitutivo di un dazio antidumping per determinati elementi di fissaggio in ferro od acciaio di provenienza cinese, RAGIONE_SOCIALE importazioni compiute da RAGIONE_SOCIALE , società che svolge attività di commercio all’ingrosso di articoli di ferramenta e di utensileria, nel periodo da novembre 2010 a maggio 2013, con riferimento alla merce dichiarata al capitolo 7318 ‘viti, bulloni, dadi ‘. A seguito del confronto tra gli articoli riportati nelle fatture e le dichiarazioni contenute nelle corrispondenti bollette doganali, detti funzionari, con pvc del 10 dicembre 2013, rilevavano come Fasteners non avesse correttamente classificato alcune merci, da ricondursi invece al codice taric P_IVA, per le quali si rendeva applicabile il dazio antidumping. Seguiva l’emissione di avviso di rettifica dell’accertamento e di contestuale atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, notificati, il 5 marzo 2014, anche a RAGIONE_SOCIALE , che aveva agito in dogana quale rappresentante indiretto di Fasteners.
Entrambi gli atti venivano impugnati e la CTP di Milano, con sentenza 8382/2015, accoglieva il ricorso. In particolare, la CTP rilevava (cfr. la sentenza in epigrafe) che la ‘classificazione ‘può essere fatta correttamente solo a seguito di una analisi RAGIONE_SOCIALE caratteristiche meccaniche e funzionali che non risulta che sia stata effettivamente eseguita dall’Ufficio medesimo’. In atti viene depositata da parte ricorrente una circostanziata perizia giurata
dalla quale è possibile rilevare che i beni in questione ‘sono formati da parti indivisibili, destinati all’unione di elementi, non più divisibili, in parti disaccoppiate che costituiscono quindi un elemento unico ed indivisibile’. In buona sostanza trattasi di prigionieri, o fasteners, destinati al fissaggio irreversibile di un supporto metallico . Tali elementi, quindi, ‘sono sostanzialmente diversi dagli altri elementi di fissaggio che permettono di unire tra loro uno o più pezzi in modo che sia possibile smontarli senza danneggiamento’. Pertanto i beni oggetto di contestazione non rientrano tra i beni indicati nel regolamento CEE n. 91/2009 ‘.
L’Ufficio proponeva appello, nel quale (cfr. sentenza in epigrafe)
-rappresentava che ‘la riclassificazione dipende unicamente dal fatto che alcuni articoli, in base alle caratteristiche tecniche descritte in fattura (e riscontrate nel catalogo dei prodotti in possesso della società) risultavano essere stati classificati approssimativamente la società fatto confluire prodotti aventi caratteristiche diverse tra di loro in unica voce doganale avente portata generale o residuale’;
-contestava la ‘perizia di parte secondo la quale per tutte le tipologie importate vi è l’evidente impossibilità di disarticolare i componenti in esame e ciò giustifica da sola l’impossibilità di assimilarli a viti dal punto di vista meccanico’;
-eccepiva che ‘la circostanza che gli articoli importati fossero elementi ‘prigionieri” ‘non rileva ai fini dell’esclusione della categoria adottata dall’Ufficio cod. tari P_IVA NUMERO_DOCUMENTO dal momento che la nomenclatura individuata dai verificatori aderiva meglio alle caratteristiche dei pezzi descritti nelle fatture di acquisto’.
3.1. L’appello veniva accolto dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente letterale motivazione:
Il riscontro effettuato dai funzionari doganali è tra la documentazione prodotta dall’importatore cinese e la dichiarazione doganale di importazione definitiva. Sicché questo è un punto fermo della classificazione sui beni perché indicato dallo stesso produttore che conosce molto bene ciò che ha prodotto e anche conosce molto bene il mercato in cui opera nonché la nomenclatura adottata in tale ambiente sicché quanto precede non può essere scalfito da una perizia che valuta il bene per l’uso e non per la sua idoneità a soddisfare i bisogni degli articoli di cui al codice tari P_IVA, né tanto meno la precisazione vale che i vari componenti siano ‘prigionieri’ di un altro manufatto che è diverso da quello classificato dalla Dogana.
I primi giudici non hanno valutato quanto l’esportatore estero ha indicato in fattura e così quanto risultava dagli altri documenti per andarsi a rifugiar in una perizia di parte che non ha indicato i motivi dell’errore in cui erano incorsi gli operatori. La Corte di giustizia ha ribadito che una ITV (Informazione Tariffaria Vincolante) pur non avendo carattere vincolante per i terzi costituisc nei casi di merci simili/identiche elemento di prova a supporto RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno condotto ad una determinata classificazione doganale. Ebbene l’RAGIONE_SOCIALE centrale aveva emesso in riferimento al cod. tari P_IVA NUMERO_DOCUMENTO una ITV che una vite autoagganciante può essere classificata secondo il predetto codice (altre viti e bulloni, ecc.) quindi la classificazione effettuata dalla Dogana è legittima e sono dovute .
L’accoglimento dell’appello con l’effetto di confermare l’avviso di accertamento comporta anche la conferma dell’atto di constatazione .
Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. La contribuente deposita memoria telematica in data 9 gennaio 2024.
4.1. A seguito di ordinanza interlocutoria assunta all’udienza camerale del 25 maggio 2023, volta a consentire la trattazione congiunta con i fascicoli rubricati ai nn. 28054 del 2018 e 28819 del 2018 R.G., la causa è chiamata all’odierna pubblica udienza.
4.2. Il Sost. Proc. Gen. presso questa Suprema Corte, in persona del AVV_NOTAIO, conclude per il rigetto del ricorso.
Le parti si riportano ai rispettivi atti, che brevemente illustrano, richiamando le corrispondenti conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia: ‘Illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c. degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.’.
1.1. La sentenza impugnata è affetta da motivazione apparente e perplessa, poiché l’impianto motivazionale è inidoneo a dar conto del percorso logico -giuridico seguito nel decidere e RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali la CTR ha ritenuto di dover disattendere quanto accertato nell’ambito del giudizio introduttivo. I giudici di seconda cura dapprima sembrano affermare un concetto (inesistente nella legge e nella prassi) secondo il quale il dato letterale -formale della
nomenclatura prevale sulle caratteristiche tecniche del bene importato, dappoi, contraddittoriamente, cercano di sindacare l’attendibilità della perizia di parte (valutando così il merito di tali caratteristiche) che, invece, indica dettagliatamente gli errori in cui l’Ufficio è incorso, attribuendo quel determinato codice al bene, in luogo di quello che più correttamente la società importatrice ha indicato. Le affermazioni della CTR sono inoltre apodittiche.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato e, pertanto, merita di essere disatteso.
La sentenza impugnata esprime una motivazione effettiva, non solo dal punto da vista grafico, ma soprattutto dal punto di vista contenutistico, con conseguente esclusione della ricorrenza di un’ipotesi di motivazione inesistente perché solo apparente.
La riprova si ha in ciò che la contribuente, sia con il motivo in disamina che, ‘funditus’, con il secondo, ha agio nel confrontarsi con i contenuti motivazionali espressi dalla CTR, formulando addirittura rilievi di incoerenza tra una prima parte, asseritamente volta ad indicare la prevalenza del dato letterale -formale sulle caratteristiche tecniche, ed una seconda parte, volta a squalificare gli esiti di un accertamento tecnico di parte.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione del regolamento n. 91/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’.
2.1. Anzitutto, rileva che la Commissione UE, con regolamento del 26 febbraio 2016, n. 278, ha disposto l’abrogazione del regolamento n. 91 del 2009.
Fermo quanto precede, la RAGIONE_SOCIALE, da un lato, sostiene l’impossibilità di indicare la classificazione doganale in base alla
normativa tecnica del bene importato rispetto ad una presunta prevalenza RAGIONE_SOCIALE caratteristiche letterali e formali della tariffa doganale, dall’altro, tuttavia, subito dopo, in maniera contraddittoria, ritiene la presunta inattendibilità RAGIONE_SOCIALE risultanze peritali di parte, volte ad evidenziare l’irreversibilità del fissaggio sotto pena del definitivo danneggiamento dei beni, tra l’altro in conformità ad alcune ITV RAGIONE_SOCIALE autorità doganali francesi ed alla classificazione ritenuta in occasione di altre importazioni.
2.2. Preliminarmente, deve ritenersi che il motivo non sia inammissibile, in quanto, lungi dal risolversi – come invece eccepito in controricorso – nella mera richiesta di una più favorevole – per la contribuente – revisione del giudizio di merito compiuto dalla CTR, denuncia, con essenziali ma puntuali riferimenti agli atti del giudizio, l’errore di diritto in tesi compiuto dalla CTR, ‘sub specie’, in definitiva, di una mancata effettiva riclassificazione, con conseguente pertinente deduzione della violazione della disciplina unionale, che impone al giudice di merito di assicurare l’osservanza della nomenclatura combinata nell’operazione di sussunzione del singolo prodotto nel codice corrispondente.
2.3. Il motivo è fondato.
2.3.1. In primo luogo, quanto all’abrogazione del regolamento n. 91/2009, giusta quanto rammentato, in motivazione, da Sez. 5, n. 12927 del 20/04/2023, d richiamar la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE misure “antidumping” sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l’art. 2 del regolamento citato che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in
vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio del “favor rei”» (Cass., 10 novembre 2020, n. 25096); la Corte, peraltro, nell’affermare tale principio, ha anche precisato che la irretroattività dell’abrogazione del dazio antidumping per espressa previsione contenuta nell’art. 2 del regolamento citato era stata già affermato da questa Corte, con la sentenza n. 28668 del 7 novembre 2019, che aveva ripreso le statuizioni della sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 1542 del 21 gennaio 2019, cui andava prestata piena adesione (Cass., 10 novembre 2020, n. 25096, in motivazione) .
2.3.2. Passando ‘funditus’ alla trattazione del motivo, la CTR muove dal presupposto, enunciato perentoriamente in apertura di motivazione, a termini del quale il ‘riscontro’ dei ‘funzionari doganali’ poggia sull’obiettiva differenza ‘tra la documentazione prodotta dall’importatore cinese e la dichiarazione doganale di importazione definitiva’. Ed è nel contesto di tale differenza che la medesima – senza mai occuparsi, per l’intero sviluppo della motivazione, RAGIONE_SOCIALE effettive caratteristiche tecniche dei beni oggetto di importazione, siccome, a suo avviso, semplicemente ‘molto bene conosciute’ dal ‘produttore’, il quale, conoscendo parimenti ‘molto bene’ anche ‘il mercato in cui opera’, avrebbe espresso per ciò solo una classificazione degna di particolare considerazione -svaluta ‘a priori’ il giudizio sull’accertamento tecnico di parte: accertamento ritenuto -tuttavia del tutto genericamente -inidoneo ad indicare ‘i motivi dell’errore in cui erano incorsi gli operatori’, in quanto ‘valut il bene per l’uso e non per la sua idoneità a soddisfare i bisogni degli articoli di cui al codice tari’.
In buona sostanza, la CTR – che ha altresì compiuto un riferimento solo astratto al valore di una ITV dell”RAGIONE_SOCIALE centrale’, senza considerarne le successive vicende e senza raffrontarla con ulteriori ITV, di diverso segno, evocate dalla contribuente – ha totalmente pretermesso di svolgere il suo compito di giudice di merito.
Più nel dettaglio, limitandosi semplicemente a prendere atto RAGIONE_SOCIALE indicazioni RAGIONE_SOCIALE ‘fatture’ dell”esportatore estero’, assunte di per se stesse come concludente (ancorché solo documentale) base di giudizio, ha mancato di rinnovare, come invece avrebbe dovuto, la procedura in sé di classificazione dei prodotti importati, tenendo all’uopo prioritariamente conto proprio RAGIONE_SOCIALE concrete, specifiche ed obiettive caratteristiche, segnatamente tecniche, dei medesimi, che li qualificano in quanto tali ed altresì in funzione dell’uso normale cui sono destinati.
Invero, come da ultimo chiarito, in motivazione, da Sez. 5, n. 9663 del 12/04/2023, Rv. 667712 -01, la Corte di Giustizia ha chiarito che, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria RAGIONE_SOCIALE merci deve essere ricercato, in generale, nelle caratteristiche e proprietà oggettive RAGIONE_SOCIALE stesse, quali definite nel testo RAGIONE_SOCIALE voci della NC e RAGIONE_SOCIALE note premesse alle sezioni o ai capitoli di quest’ultima (Corte di Giustizia, sentenza del 26 maggio 2016, RAGIONE_SOCIALE, in causa C -198/15, punto 18 e giurisprudenza ivi citata; Id. in causa C -635/21 Domanda di pronuncia pregiudiziale RAGIONE_SOCIALE, 18 agosto 2021, RAGIONE_SOCIALE Resistente contro RAGIONE_SOCIALE; Id. sentenza del 7 febbraio 2002, RAGIONE_SOCIALE, in causa C -276/00, punto 21; Id. sentenza del 4 marzo 2004, COGNOME, C -130/02, punto
28; id. sentenza del 19 luglio 2012, RAGIONE_SOCIALE, in causa C -336/11, punto 31), oltreché nelle note esplicative elaborate dalla Commissione europea, quando conformi alle disposizioni della NC e non modificative della relativa portata, le quali forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata RAGIONE_SOCIALE singole voci tariffarie, senza tuttavia essere giuridicamente vincolanti (Corte di Giustizia, sentenza del 26 maggio 2016, RAGIONE_SOCIALE, in causa C -198/15, punto 19; Id sentenza del 12 luglio 2018, in causa C -397 -398/17, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE, punto 26). Inoltre, se è vero che la classificazione può effettuarsi esclusivamente sulla base RAGIONE_SOCIALE caratteristiche e RAGIONE_SOCIALE proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi, tuttavia la destinazione di tale prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché essa sia inerente al prodotto stesso, restando inteso che è sufficiente prendere in considerazione la destinazione essenziale del prodotto e che l’inerenza deve potersi valutare in funzione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche e RAGIONE_SOCIALE proprietà oggettive di quest’ultimo (CGUE 27/2/2020, in causa C -670/19, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE Ulm, punto 37). Alla stregua di tali principi, questa Corte ha dunque chiarito che criterio discretivo ai fini della classificazione doganale RAGIONE_SOCIALE merci è dato oltreché dalle caratteristiche e proprietà oggettive, anche dalla destinazione del prodotto, valutabile in funzione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche e RAGIONE_SOCIALE proprietà oggettive dello stesso (in tal senso, Cass., Sez. 5, 11/2/2020, n. 3242).
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, affinché il giudice di merito proceda a nuovo esame, tenendo conto di tutti gli elementi valutativi offerti dalle parti alla sua cognizione. All’esito, dovrà egli
altresì procedere alla regolazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo.
Per l’effetto, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 19 gennaio 2024.