Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21263 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21263 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21182/2020 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE(P.IVA: P_IVA), con sede in Salerno, alla INDIRIZZO, in persona del Presidente, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta determina n. 12 del 19/5/2020 del Presidente, come da procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), con studio professionale in Vietri sul Mare (SA), alla INDIRIZZO, e domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla
Avviso accertamento catastale – Partitore RAGIONE_SOCIALE – Cat. D, anziché E
INDIRIZZO;
-controricorrente –
Sezione
-avverso la sentenza n. 8833/2019 emessa dalla CTR RAGIONE_SOCIALEa -distaccata di Salerno – in data 22/11/2019 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva proceduto alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale ed al riclassamento con l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEa categoria D/1 in luogo di quella proposta con Docfa E/3 per alcuni immobili siti in Salerno.
La CTP di Salerno accoglieva il ricorso, evidenziando che l’immobile in questione faceva parte di un partitore RAGIONE_SOCIALE in pressione che alimentava i serbatori idraulici per il territorio RAGIONE_SOCIALEa città di Salerno e doveva essere ricondotto nella cat. E/9, alla stregua di acquedotti civici, torri piezometriche, vasche per la riserva idrica, locali per i depuratori e regolazione RAGIONE_SOCIALE‘acqua potabile.
Sull’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, la CTR RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE accoglieva il gravame, affermando che il fabbricato doveva ospitare impianti per la regolazione RAGIONE_SOCIALE acque, presentava molte affinità con strutture destinate ad ospitare impianti per il trasporto e l a distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘energia (accatastabili in cat. D) e risultava essere stato dichiarato singolarmente, e non in connessione con altre unità, non costituendo quindi pertinenza di immobile di pubblica utilità.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, la RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Sostituto Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALEa Cassazione, AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la motivazione apparente e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 4), c.p.c.
1.1. Il motivo è infondato.
Invero, in seguito alla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Nel caso di specie, la motivazione resa dalla CTR si pone senz’altro al di sopra del cd. minimo costituzionale, avendo, con argomentazioni congrue dal punto di vista logico-formale, esplicitato, sia pure sinteticamente, le ragioni per le quali l’immobile oggetto RAGIONE_SOCIALE‘avviso (un partitore RAGIONE_SOCIALE) fosse inquadrabile nella categoria catastale D, anziché in quella E.
A tal proposito, ha affermato che il fabbricato doveva ospitare impianti per la regolazione RAGIONE_SOCIALE acque, presentava molte affinità con strutture destinate ad ospitare impianti per il trasporto e la distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘energia (accatastabili in cat. D) e risultava essere stato dichiarato singolarmente, e non in connessione con altre unità, non costituendo quindi pertinenza di immobile di pubblica utilità, e che non poteva essere assimilato a serbatoi idrici che invece trovavano collocazione in cat. E/3.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEa circostanza che l’accatastamento poteva riguardare solo il fabbricato di nuova costruzione, e non il complesso edilizio già esistente.
2.1. Il motivo è inammissibile.
L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del
2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. di recente, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024).
Nel caso di specie, l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa CTR secondo cui il fabbricato ospitante il partitore RAGIONE_SOCIALE risultava essere stato dichiarato singolarmente, e non in connessione con altre unità, rappresenta una RAGIONE_SOCIALE argomentazioni spese per pervenire alla decisione finale e, come tale, è priva del connotato RAGIONE_SOCIALEa decisività.
D’altra parte, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella attuale formulazione, prevede l'”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure irritualmente formulate (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, anche con riferimento alle Circolari nn. 4/2006 e 4/2007 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, 5 R.d.l. n. 652/1939, 8, 30, 32, 40 e 53 d.P.R. n. 1142/1949, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il fabbricato in esame era incapace a produrre un reddito proprio e, come tale, era inquadrabile nella categoria catastale E.
3.1. Il motivo è infondato.
La questione è stata già affrontata e decisa da questa Corte prima in
relazione ai riflessi concernenti l’I.C.I. – con soluzione a cui si è ritenuto di poter dare continuità con riguardo alla classificazione catastale (Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019, n. 9427) -, e successivamente anche con specifico riferimento ad avviso di accertamento di rendita catastale (Cass. 2247/2021; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18946 del 2022 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9427 del 2019).
Va premesso che la qualificazione nel gruppo “E” è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri, ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazione è data dall’art. 2, comma 40, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286, a tenore del quale: «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale».
Dal che si evince come la citata norma instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria “E”, da un lato, e destinazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro lato, sicché diventa dirimente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione del corretto censimento del immobile, accertare se la gestione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di depurazione presentasse gli obiettivi caratteri RAGIONE_SOCIALEa economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo, ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi, e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019, n. 9427).
La normativa di settore (art. 9, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 5 gennaio 1994 n. 36: « I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito medesimo, organizzano il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come definito
dall’articolo 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità»; art. 141 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152: «Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione RAGIONE_SOCIALE acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE norme nazionali e comunitarie»; art. 154, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nel testo modificato, all’esito del referendum abrogativo disposto con il d.P.R. 23 marzo 2011, dall’art. 1, comma 1, del d.P.R. 18 I luglio 2011 n. 116: «La tariffa costituisce il corrispettivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed è determinata tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEa risorsa idrica e del RAGIONE_SOCIALE fornito, RAGIONE_SOCIALE opere e degli adeguamenti necessari, RAGIONE_SOCIALE‘entità dei costi di gestione RAGIONE_SOCIALE opere, e dei costi di gestione RAGIONE_SOCIALE aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote RAGIONE_SOCIALEa tariffa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno natura di corrispettivo»), con riferimento alla gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Posto che sono classificabili come “servizi a rilevanza economica” (art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo novellato dall’art. 35 RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2001 n. 448) tutti quei servizi pubblici locali assunti dall’ente competente laddove la tariffa richiedibile all’utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d’impresa che non deve essere di modesta entità, l’inquadramento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in tale schema è stato confermato dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 325 del 3 novembre 2010 e n. 187 RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2011, affermandosene la riconducibilità alle materie RAGIONE_SOCIALEa “tutela RAGIONE_SOCIALEa concorrenza” e RAGIONE_SOCIALEa “tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente”, che pertengono alla esclusiva competenza legislativa RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE [art. 117, comma 2, lett. e) e lett. s), Cost.].
Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto che la tariffa del
RAGIONE_SOCIALE configura ormai il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l’ispirazione RAGIONE_SOCIALEa relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa qualifica imprenditoriale (art. 2050 c.c.).
Del resto, avuto riguardo alla natura economica RAGIONE_SOCIALE‘attività di gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247), il partitore, inteso come impianto, sia in muratura (dunque suscettibile di accatastamento quale u.i.) sia per componenti tecnologiche deve essere accatastato (dovendosi tener conto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015: <>).
Con riferimento a sulla autonomia funzionale e reddituale, il d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. in l. n. 286 del 2006, già in precedenza riprodotto, stabilisce che: <>. Come si desume dalla disposizione, in tanto può porsi la questione RAGIONE_SOCIALE‘autonomia funzionale e reddituale, nei termini segnati dalla disposizione, in quanto vengano in considerazione unità immobiliari del gruppo E che comprendano (cioè che denotino la presenza di) ulteriori unità immobiliari suscettibili di autonomo
classamento. La norma è formulata in negativo (nel senso che indica gli immobili che non vanno classificati nel gruppo E) e quindi non riguarda la estensione del raggruppamento esente da imposta, bensì la sua delimitazione (Cass., 15 settembre 2008, n. 23608).
Ebbene, l’oggetto del classamento catastale (la minima unità inventariale) è appunto l’unità immobiliare.
Avuto riguardo, quindi, ai dati normativi desumibili
dal r.d.l. n. 652 del 1939, art. 5, conv. in l. 1249 del 1939, – secondo il quale «Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.», – dal d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 40, – alla cui stregua «Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l’uso locale, un cespite indipendente.»,
e dal d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, – secondo il cui disposto l’unità immobiliare «è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.», – la Corte ha avuto modo di precisare che «l’accatastamento viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività.» (Cass., 23 maggio 2018, n. 12741);
il manufatto destinato a partitore ha senz’altro una sua autonomia funzionale e reddituale -secondo le cennate disposizioni -ed è quindi suscettibile di autonomo accatastamento; nella sua dimensione funzionale, però, concorre allo svolgimento di un’attiv ità economica e, allora, è destinato ad un’attività produttiva, come deve ritenersi per le unità immobiliari a destinazione cd. speciale, nel senso che va ascritta alle unità immobiliari <> (r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10, conv. in l. n. 1249 del 1939; d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8).
Né la natura economica RAGIONE_SOCIALE‘attività viene meno per la circostanza che a gestire il RAGIONE_SOCIALE pubblico sia direttamente l’ente territoriale ovvero una azienda municipalizzata o una società partecipata dal Comune, in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘immobile e la sua destinazione funzionale. In particolare, l’interesse generale cui allude la gravata sentenza non esclude né l’autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad uso commerciale – secondo lo specifico ordinamento catastale -né la loro stessa rilevanza nell’ordinamento eurounitario – in tema di aiuti di RAGIONE_SOCIALE e di concorrenza sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘identificazione di un’impresa la cui nozione si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimento di un’attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C622/16P a C-624/16P, RAGIONE_SOCIALE, punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, RAGIONE_SOCIALE Provincia Betania, punto 50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007, Schwarz e GootjesSchwarz, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, RAGIONE_SOCIALE, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, COGNOME e altri, punti 74 e 75).
E’ evidente, del resto, che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esercitato non possa essere qualificato come compito istituzionale del Comune.
La Commissione Tributaria Regionale, sia pure in termini sintetici, ha fatto buon governo dei principi enunciati affermando che il fabbricato ospitante gli impianti per la regolazione RAGIONE_SOCIALE acque (cd. partitore RAGIONE_SOCIALE) non è inquadrabile nella cat. E/3, non essendo assimilabile ai serbatoi idrici.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa
applicazione degli artt. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, 5 R.d.l. n. 652/1939, 30 e 40 d.P.R. n. 1142/1949, 6 e 7 l. n. 212/2000, 11 d.l. 14.3.1988, n. 70, 1, comma 21, l. n. 208/2015 e 61 d.P.R. n. 1142/1949, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto inconferenti le doglianze relative all’insufficienza motivazionale RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato.
4.1. Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, in quanto, poiché sulla specifica censura non risulta che la CTR si sia, neppure implicitamente pronunciata, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la relativa sentenza, semmai, in base al combinato disposto degli artt. 112 e 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una RAGIONE_SOCIALE cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una RAGIONE_SOCIALE predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, in ordine ad una RAGIONE_SOCIALE domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione RAGIONE_SOCIALEa ravvisabilità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di cui al n. 4 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
In secondo luogo, in violazione del principio di autosufficienza, la contribuente ha omesso di trascrivere l’avviso di accertamento impugnato, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di scrutinare la fondatezza o meno RAGIONE_SOCIALEa sua doglianza.
Senza tralasciare che, non essendovene cenno nella sentenza qui
impugnata, avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato e reiterato, con appello incidentale, la relativa censura.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.4.2025.