Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21298 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21298 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9658/2023 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sede di RAGIONE_SOCIALE, n. 1017/2022 depositata il 09/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha impugnato avanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO, portante rettifica del classamento dalla categoria proposta E/3 ‘Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche’ alla categoria D/7 ‘Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni’ –RAGIONE_SOCIALEa stazione di sollevamento RAGIONE_SOCIALE acque reflue sita nel RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO Castagneto Po INDIRIZZO), INDIRIZZO, identificata in Catasto al foglio 2, particella 338, subalterno 2. Ha chiesto, in particolare, di dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato per inesistenza/insufficienza di motivazione logico-giuridica e, in via principale, di annullare l’avviso di accertamento e confermare, per l’unità in vertenza, la categoria E/3 da essa proposta.
La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di RAGIONE_SOCIALE con sentenza 795/2020, depositata il 10.12.2020 ha accolto il ricorso compensando le spese.
Avverso tale decisione ha proposto appello l’amministrazione, che la CTR del Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto, ritenendo che la ricostruzione normativa RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio fosse confusa e contraddittoria; che la categoria E/3 sia destinata a “costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche” e che l’impianto di depurazione in questione fosse utilizzato esclusivamente per un servizio pubblico, senza fini di lucro, rilevando che l’impianto non può essere utilizzato per attività economiche diverse. La CTR ha altresì sottolineato che l’applicazione di tecnologie e macchinari all’impianto non lo trasforma in un’attività industriale o produttiva tipica RAGIONE_SOCIALEa categoria D/719 e che RAGIONE_SOCIALE è una società pubblica partecipata dai Comuni interessati senza scopo di lucro.
Avverso la suddetta sentenza di gravame l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo di ricorso.
L’intimata non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.., si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142; D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1983 e D.P.R. 23 marzo 1998 n.138.
1.1. La CTR avrebbe errato nel classificare l’impianto in categoria E/3, non tenendo conto RAGIONE_SOCIALE caratteristiche oggettive RAGIONE_SOCIALE‘immobile, RAGIONE_SOCIALEa sua idoneità ad essere gestito con criteri imprenditoriali e degli orientamenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, attribuendo, invece, rilevanza a elementi come la finalità pubblica RAGIONE_SOCIALE‘attività e l’assenza di scopo di lucro, ritenuti irrilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa corretta classificazione catastale. Inoltre, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa difesa erariale, l’attività di depurazione RAGIONE_SOCIALE acque reflue è di natura industriale, e quindi l’impianto dovrebbe rientrare nella categoria D/7.
La questione relativa alla classificazione catastale degli impianti di depurazione e smaltimento di acque reflue è stata già affrontata e decisa da questa Corte con soluzione uniforme – salvo un isolato precedente di segno contrario (Cass., Sez. 6^-5, 19 febbraio 2015, n. 3358) – a cui si ritiene di poter dare continuità in questa sede (da ultime, in senso conforme: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019, n. 9427; Cass., Sez. 5″, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2021, n. 19393; Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2021, n. 19873).
2.1. Come già evidenziato da questa Corte (Cass. 8/02/2022, n. 3921; Cass. 13/12/2021, n. 29594) la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale,
costruttiva e dimensionale che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazione è data dalla L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, a tenore del quale: «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale». Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria «E», da un lato, e destinazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile ad uso commerciale o industriale.
2.2. Tale assunto trova convalida giurisprudenziale nel consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale « In tema di classamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 4, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘ente titolare» (Cass. n. 20026/15, 7868/2016, 4223/2019 e 9427/2019).
2.3 Sulla scorta di tali principi questa Corte ha puntualizzato, proprio in materia di impianti di depurazione RAGIONE_SOCIALE acque, che «…. dal che si evince come la citata norma instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria “E”, da un lato, e destinazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro lato, sicché diventa dirimente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione del corretto
censimento del immobile, accertare se la gestione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di depurazione presentasse gli obiettivi caratteri RAGIONE_SOCIALEa economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi (in termini: Cass., Sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9427). Diversamente da quanto affermato dalla controricorrente, è irrilevante la destinazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di depurazione ad una attività di pubblico interesse. Difatti, l’interesse generale allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l’applicazione di tariffe (così: Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas; Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2020, n. 17022, in tema di classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti).
2.3.1. La normativa di settore (L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1: ” I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all’art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall’art. 4, comma 1, lett. f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità”; D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141:”Il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione RAGIONE_SOCIALE acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE norme nazionali e comunitarie”; del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1, nel testo modificato, all’esito del referendum abrogativo disposto col D.P.R. 23 marzo 2011, dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116,
art. 1, comma 1: “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEa risorsa idrica e del servizio fornito, RAGIONE_SOCIALE opere e degli adeguamenti necessari, RAGIONE_SOCIALE‘entità dei costi di gestione RAGIONE_SOCIALE opere, e dei costi di gestione RAGIONE_SOCIALE aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote RAGIONE_SOCIALEa tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”), con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Posto che sono classificabili come “servizi a rilevanza economica” (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, nel testo novellato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35) tutti quei servizi pubblici locali assunti dall’ente competente laddove la tariffa richiedibile all’utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d’impresa che non deve essere di modesta entità, l’inquadramento del servizio idrico integrato in tale schema è stato confermato dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 325 del 3 novembre 2010 e n. 187 RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2011, affermandosene la riconducibilità alle materie RAGIONE_SOCIALEa “tutela RAGIONE_SOCIALEa concorrenza” e RAGIONE_SOCIALEa “tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente”, che pertengono alla esclusiva competenza legislativa RAGIONE_SOCIALEo Stato (art. 117 Cost., comma 2, lett. e e lett. s).Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto che la tariffa del servizio idrico integrato configura ormai il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n 12769), confermando l’ispirazione RAGIONE_SOCIALEa relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico
minimo per l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa qualifica imprenditoriale (art. 2050 c.c.). In linea con tale impostazione, la circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 16 maggio 2006 n. 4 del 2006 ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c), che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento RAGIONE_SOCIALE acque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo “D”. Né la natura economica RAGIONE_SOCIALE‘attività viene meno per la circostanza che a gestire il servizio pubblico sia direttamente l’ente territoriale piuttosto una RAGIONE_SOCIALE o una società partecipata dal RAGIONE_SOCIALE in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘immobile e la sua destinazione funzionale »(cfr. Cass. 2247/2021).
2.4 Alla luce RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, sono destituiti di fondamento i rilievi di cui alla gravata sentenza, che fanno leva, oltre che sull’attività di pubblico interesse esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE, sulla natura RAGIONE_SOCIALEa contribuente di società partecipata interamente dai Comuni interessati senza alcun fine di lucro.
2.5 Si ribadisce, infatti, l’irrilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento catastale RAGIONE_SOCIALE‘immobile destinato ad un servizio di interesse generale offerto con modalità imprenditoriali in un determinato mercato, RAGIONE_SOCIALE‘affidamento del servizio ad una società interamente partecipata.
2.6 La Commissione Tributaria Regionale ha errato nell’affermare che gli impianti RAGIONE_SOCIALEa stazione di sollevamento RAGIONE_SOCIALE acque reflue vanno inseriti nella categoria del gruppo «E» anziché in categoria “D”, sull’erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse incompatibile con la natura imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta da una società a rilevante partecipazione pubblica.
2.7. L ‘interesse generale cui allude la gravata sentenza non esclude né l’autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad uso commerciale – secondo lo specifico ordinamento catastale – né la
loro stessa rilevanza nell’ordinamento eurounitario – in tema di aiuti di Stato e di concorrenza sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘identificazione di un’impresa la cui nozione si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimento di un’attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, RAGIONE_SOCIALE , punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, RAGIONE_SOCIALE Betania , punto 50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007, COGNOME e COGNOME , procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, RAGIONE_SOCIALE , punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, COGNOME e altri , punti 74 e 75).
2.8. Il motivo è dunque fondato.
3. In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione la quale, oltre a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità si atterrà al principio già da questa Corte enunciato (Cass. 8/02/2022, n. 3921): «In tema di classificazione catastale, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento RAGIONE_SOCIALE reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico RAGIONE_SOCIALE costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura
imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica».
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24/04/2025.