Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21304 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21304 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22288/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 257/2019 depositata il 17/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE società gestrice del servizio idrico integrato e proprietaria di una unità immobiliare, identificata nel Catasto Fabbricati del Comune di Salerno al foglio 2, particella 1439, sub 1, categoria D/1, destinate ad ospitare il
serbatoio di accumulo acque proponeva, ai sensi del d.m. n. 701/1994, procedura DOCFA chiedendo l’attribuzione catastale E9.
A fronte dell’accertamento con il quale l’Agenzia del Territorio rettificava il classamento in D/1 la contribuente proponeva impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che accoglieva il ricorso ritenendo l’avviso non motivato.
La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e l’adita Commissione Regionale della Campania, con la sentenza n. 257/02/2018, rigettava l’appello accoglieva l’appello sul presupposto che l’Asis era una società non lucrativa che rendeva un servizio pubblico e che i fabbricati non erano inquadrabili nella categoria D bensì in quella E.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.
La società contribuente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso a mezzo PEC in data 16 luglio 2019, è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’ufficio denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 4, 5 e 10 R.D.L. 652/1939 convertito in legge 1249/1939, 8 e 40 del Regolamento per la formazione del Catasto Edilizio Urbano approvato con d.P.R. 1142/1949, 2 Decreto del Ministero delle Finanze n. 28/1998, 2 comma 40 d.l. n. 262/2006 convertito in legge 286/2006, 2195, primo comma, c.c. e 5 d.P.R. 633/72.
Assume l’ufficio che, erroneamente, la CTR aveva riconosciuto ai locali oggetto di giudizio la categoria catastale E anziché quella D non tenendo conto né della normativa primaria, regolamentare ed interna di settore né della giurisprudenza formatasi in materia; in particolare non rilevavano, secondo l’assunto dell’Ufficio, le circostanze valorizzate dalla impugnata sentenza circa l’assenza di lucro e le finalità pubbliche perseguite dalla società gestrice del
servizio di acquedotto essendo decisivo per il corretto classamento l’autonomia funzionale e reddito.
Con il secondo motivo l’ufficio denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6, 24 e 111 Cost., 132, primo comma n. 2 e 4 c.p.c., 118 primo comma disp. att. c.p.c., 36 comma 2 nn. 2 e 4 e 61 d.lgs. 546/1992 16/1993 lamentando la mera apparenza della motivazione in ordine ai fatti di causa.
Per ragioni di ordine logico va, preliminarmente, esaminato il secondo motivo di ricorso che deve essere rigettato.
3.1. Per le Sezioni unite di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 , che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono stati espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 ; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 ). Successivamente Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomal ia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione». Orbene la natura di tali argomentazioni esclude, pervero, che si possa ravvisare una motivazione assente o apparente della sentenza impugnata. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).
Nel caso in esame risulta evidente il decisum (in ordine alla ritenuta illegittimità della rettifica catastale) raggiunge la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentato (ancorché in modo estremamente sintetico) la loro decisione, tenendo conto delle deduzioni ed allegazioni delle parti.
4. Il primo motivo è, per contro, fondato.
Invero la CTR si è limitata a rilevare: ‘ RAGIONE_SOCIALE, contrariamente a quanto sostenuto dall’ appellante Agenzia, è una società non lucrativa che rende un servizio pubblico: la riscossione ai canoni non costituisce utile d’impresa ma ha la funzione di copertura dei costi di gestione e produzione dell’acqua e dei servizi connessi. Evidentemente il fabbricato di cui all’avviso è un partitore, dunque, non è assolutamente inquadrabile nella categoria D, bensì nella categoria 9 ‘.
La questione del classamento catastale dei depuratori idrici comunali è già stata affrontata e risolta da questa Corte di legittimità la quale – nel richiamare e fare propria la giurisprudenza formatasi con
riguardo a fattispecie analoghe: tra le altre, v. Cass. 12741/18 sul classamento dell’impianto di discarica per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas; Cass. n. 17022/20 sugli impianti di compostaggio dei rifiuti; Cass. 9427/19 sugli impianti del servizio idrico integrato – ha stabilito che: “in tema di classificazione catastale, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catasta/mente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica”(Cass. ord. 2247/21). I passaggi fondamentali di questo indirizzo, dai quali non vi è ragione di discostarsi, possono così sintetizzarsi: come si evince dall’art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella L 24 novembre 2006 n. 286, a tenore del quale ‘nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale’, la qualificazione nel gruppo “E” è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli radicalmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di scambio e di produzione industriale; siccome la norma citata instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria “E”, da un lato, e
destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro, diventa dirimente, ai fini della valutazione del corretto censimento dell’ immobile, accertare se la gestione dell’impianto di depurazione presenti gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto ‘lucro oggettivo’, ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi, nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori della produzione; a questo scopo è irrilevante che l’impianto di depurazione sia destinato ad una attività di pubblico interesse, poiché l’interesse generale allo svolgimento dell’attività non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali, intesi appunto come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l’applicazione di tariffe predeterminate; anche il sistema tariffario che connota il servizio idrico integrato (art.9 co.1^ I. 36/94; art.141 d.lgs. 152/06; art.154 co. 1 d.lgs. cit. mod. dal d.P.R. 116/2011) richiama i principi, oltre che di corrispettività, di efficienza, efficacia ed economicità, e la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto come la tariffa del servizio idrico integrato configuri appunto il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l’ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l’assunzione della qualifica imprenditoriale. L’inquadramento del servizio idrico integrato in tale schema trova conferma nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 325 del 3 novembre 2010 e n. 187 dell’8 giugno 2011, affermandosene la riconducibilità alle materie della “tutela della concorrenza” e della “tutela dell’ambiente”; – in linea con questa ricostruzione si pone, a superamento dei pregressi indirizzi di prassi, la circolare emanata
dall’Agenzia delle Entrate il 16 maggio 2006 n. 4 la quale ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c), che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo “D”.
La natura economica dell’attività non viene, dunque, meno per la circostanza che a gestire il servizio pubblico sia direttamente l’ente territoriale piuttosto che una azienda municipalizzata o una società partecipata in toto dal Comune (o da un consorzio di Comuni), in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale.
Ciò premesso, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, è irrilevante la destinazione dell’impianto di depurazione ad una attività di pubblico interesse e la astratta affermazione che la società non avrebbe fini di lucro: l’interesse generale allo svolgimento dell’attività non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l’applicazione di tariffe come sopra precisato.
La CTR ha, pertanto, fatto malgoverno dei principi enunciati affermando la correttezza dell’inserimento dell’impianto fra gli ‘Immobili a destinazione particolare” in categoria “E/9” ‘Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E’), anziché in categoria “D/1 sull’erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da una società a rilevante partecipazione pubblica, peraltro parlando di un ‘partitore’ a fronte dell’accertamento dei giudici di primo grado i quali avevano fatto riferimento alla presenza di un ‘serbatoio’ e facendo generico riferimento alla assenza di un ‘utile’.
Pervero l’interesse pubblico cui allude la gravata sentenza non esclude né l’autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad uso commerciale – secondo lo specifico ordinamento catastale né la loro stessa rilevanza nell’ordinamento euro unitario – in tema di aiuti di Stato e di concorrenza sotto il profilo dell’identificazione di un’impresa la cui nozione si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimento di un’attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, RAGIONE_SOCIALE, punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, punto 50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007, Schwarz e RAGIONE_SOCIALE, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, COGNOME e altri, punti 74 e 75).
3. In accoglimento del primo motivo di ricorso, disatteso il secondo, la sentenza va, conseguentemente, cassata con rinvio alla CGT-2 Campania la quale dovrà rivalutare la vicenda in esame attenendosi ai principi di diritto sopra esposti, e procedere, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data