Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21304 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21304 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22288/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA n. 257/2019 depositata il 17/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, società gestrice del servizio idrico integrato e proprietaria di una unità immobiliare, identificata nel Catasto Fabbricati del Comune di Salerno al foglio 2, particella 1439, sub 1, categoria D/1, destinate ad ospitare il
serbatoio di accumulo acque proponeva, ai sensi del d.m. n. 701/1994, procedura DOCFA chiedendo l’attribuzione catastale E9.
A fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE rettificava il classamento in TARGA_VEICOLO1 la contribuente proponeva impugnazione davanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di Salerno che accoglieva il ricorso ritenendo l’avviso non motivato.
La sentenza veniva impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE e l’adita Commissione Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania, con la sentenza n. 257/02/2018, rigettava l’appello accoglieva l’appello sul presupposto che l’RAGIONE_SOCIALE era una società non lucrativa che rendeva un servizio pubblico e che i fabbricati non erano inquadrabili nella categoria D bensì in quella E.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi.
La società contribuente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso a mezzo EMAIL in data 16 luglio 2019, è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’ufficio denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 4, 5 e 10 R.D.L. 652/1939 convertito in legge 1249/1939, 8 e 40 del Regolamento per la formazione del Catasto Edilizio Urbano approvato con d.P.R. 1142/1949, 2 Decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 28/1998, 2 comma 40 d.l. n. 262/2006 convertito in legge 286/2006, 2195, primo comma, c.c. e 5 d.P.R. 633/72.
Assume l’ufficio che, erroneamente, la CTR aveva riconosciuto ai locali oggetto di giudizio la categoria catastale E anziché quella D non tenendo conto né RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria, regolamentare ed interna di settore né RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza formatasi in materia; in particolare non rilevavano, secondo l’assunto RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, le circostanze valorizzate dalla impugnata sentenza circa l’assenza di lucro e le finalità pubbliche perseguite dalla società gestrice del
servizio di acquedotto essendo decisivo per il corretto classamento l’autonomia funzionale e reddito.
Con il secondo motivo l’ufficio denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6, 24 e 111 Cost., 132, primo comma n. 2 e 4 c.p.c., 118 primo comma disp. att. c.p.c., 36 comma 2 nn. 2 e 4 e 61 d.lgs. 546/1992 16/1993 lamentando la mera apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine ai fatti di causa.
Per ragioni di ordine logico va, preliminarmente, esaminato il secondo motivo di ricorso che deve essere rigettato.
3.1. Per le Sezioni unite di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono stati espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). Successivamente Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomal ia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, in quanto attiene all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione». Orbene la natura di tali argomentazioni esclude, pervero, che si possa ravvisare una motivazione assente o apparente RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).
Nel caso in esame risulta evidente il decisum (in ordine alla ritenuta illegittimità RAGIONE_SOCIALEa rettifica catastale) raggiunge la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentato (ancorché in modo estremamente sintetico) la loro decisione, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE deduzioni ed allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti.
4. Il primo motivo è, per contro, fondato.
Invero la CTR si è limitata a rilevare: ‘ L’RAGIONE_SOCIALE, contrariamente a quanto sostenuto dall’ appellante RAGIONE_SOCIALE, è una società non lucrativa che rende un servizio pubblico: la riscossione ai canoni non costituisce utile d’impresa ma ha la funzione di copertura dei costi di gestione e produzione RAGIONE_SOCIALE‘acqua e dei servizi connessi. Evidentemente il fabbricato di cui all’avviso è un partitore, dunque, non è assolutamente inquadrabile nella categoria D, bensì nella categoria 9 ‘.
La questione del classamento catastale dei depuratori idrici comunali è già stata affrontata e risolta da questa Corte di legittimità la quale – nel richiamare e fare propria la giurisprudenza formatasi con
riguardo a fattispecie analoghe: tra le altre, v. Cass. 12741/18 sul classamento RAGIONE_SOCIALE‘impianto di discarica per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas; Cass. n. 17022/20 sugli impianti di compostaggio dei rifiuti; Cass. 9427/19 sugli impianti del servizio idrico integrato – ha stabilito che: “in tema di classificazione catastale, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento RAGIONE_SOCIALE reflue non rientrano tra le unità immobiliari catasta/mente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico RAGIONE_SOCIALE costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica”(Cass. ord. 2247/21). I passaggi fondamentali di questo indirizzo, dai quali non vi è ragione di discostarsi, possono così sintetizzarsi: come si evince dall’art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella L 24 novembre 2006 n. 286, a tenore del quale ‘nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale’, la qualificazione nel gruppo “E” è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli radicalmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di scambio e di produzione industriale; siccome la norma citata instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria “E”, da un lato, e
destinazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro, diventa dirimente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione del corretto censimento RAGIONE_SOCIALE‘ immobile, accertare se la gestione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di depurazione presenti gli obiettivi caratteri RAGIONE_SOCIALEa economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto ‘lucro oggettivo’, ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi, nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori RAGIONE_SOCIALEa produzione; a questo scopo è irrilevante che l’impianto di depurazione sia destinato ad una attività di pubblico interesse, poiché l’interesse generale allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali, intesi appunto come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l’applicazione di tariffe predeterminate; anche il sistema tariffario che connota il servizio idrico integrato (art.9 co.1^ I. 36/94; art.141 d.lgs. 152/06; art.154 co. 1 d.lgs. cit. mod. dal d.P.R. 116/2011) richiama i principi, oltre che di corrispettività, di efficienza, efficacia ed economicità, e la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto come la tariffa del servizio idrico integrato configuri appunto il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l’ispirazione RAGIONE_SOCIALEa relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa qualifica imprenditoriale. L’inquadramento del servizio idrico integrato in tale schema trova conferma nelle sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 325 del 3 novembre 2010 e n. 187 RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2011, affermandosene la riconducibilità alle materie RAGIONE_SOCIALEa “tutela RAGIONE_SOCIALEa concorrenza” e RAGIONE_SOCIALEa “tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente”; – in linea con questa ricostruzione si pone, a superamento dei pregressi indirizzi di prassi, la circolare emanata
dall’RAGIONE_SOCIALE il 16 maggio 2006 n. 4 la quale ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c), che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento RAGIONE_SOCIALE acque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo “D”.
La natura economica RAGIONE_SOCIALE‘attività non viene, dunque, meno per la circostanza che a gestire il servizio pubblico sia direttamente l’ente territoriale piuttosto che una azienda municipalizzata o una società partecipata in toto dal Comune (o da un consorzio di Comuni), in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘immobile e la sua destinazione funzionale.
Ciò premesso, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, è irrilevante la destinazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di depurazione ad una attività di pubblico interesse e la astratta affermazione che la società non avrebbe fini di lucro: l’interesse generale allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l’applicazione di tariffe come sopra precisato.
La CTR ha, pertanto, fatto malgoverno dei principi enunciati affermando la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘inserimento RAGIONE_SOCIALE‘impianto fra gli ‘Immobili a destinazione particolare” in categoria “E/9” ‘Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E’), anziché in categoria “D/1 sull’erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse incompatibile con la natura imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta da una società a rilevante partecipazione pubblica, peraltro parlando di un ‘partitore’ a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertamento dei giudici di primo grado i quali avevano fatto riferimento alla presenza di un ‘serbatoio’ e facendo generico riferimento alla assenza di un ‘utile’.
Pervero l’interesse pubblico cui allude la gravata sentenza non esclude né l’autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad uso commerciale – secondo lo specifico ordinamento catastale né la loro stessa rilevanza nell’ordinamento euro unitario – in tema di aiuti di Stato e di concorrenza sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘identificazione di un’impresa la cui nozione si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimento di un’attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, RAGIONE_SOCIALE, punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, RAGIONE_SOCIALE, punto 50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007, COGNOME e COGNOME, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, RAGIONE_SOCIALE, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, COGNOME e altri, punti 74 e 75).
3. In accoglimento del primo motivo di ricorso, disatteso il secondo, la sentenza va, conseguentemente, cassata con rinvio alla CGT-2 Campania la quale dovrà rivalutare la vicenda in esame attenendosi ai principi di diritto sopra esposti, e procedere, anche, alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria, in data