Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33593 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33593 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22915/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE -ricorrente- contro
INTERPORTO RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE VENEZIA GIULIA n. 75/2019 depositata il 29/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE presentava, in data 3 gennaio 2013, documento Docfa relativo al compendio immobiliare censito nel Comune di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, attribuendo agli immobili ivi compresi la categoria E/1. L’ufficio notificava avviso di accertamento attribuendo la categoria di D/8 ai terminal intermodali destinati al traffico di merci e alle operazioni connesse al trasporto, ai magazzini per lo stoccaggio RAGIONE_SOCIALE merci in attesa del trasbordo su camion alle porzioni intermodali per la movimentazione di container su rotaia.
La società impugnava l’avviso catastale dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Udine che, con sentenza numero 214 del 2016, accoglieva il ricorso affermando che l’RAGIONE_SOCIALE rientrava tra gli organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016. L’ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del RAGIONE_SOCIALE Venezia Giulia la quale respingeva l’impugnazione proposta dall’ufficio statuendo che gli immobili che costituiscono l’intero complesso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE risultano assolutamente necessari affinché il compendio possa svolgere specifiche attività interportuali e, quindi, come tali sono privi di una propria autonomia funzionale e reddituale rispetto all’RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso. In particolare, il giudice d’appello affermava che. Precisava inoltre che . Il collegio d’appello escludeva invece dalla categoria e le abitazioni e le foresterie, i locali adibiti a bar ristoranti, le rivendite di giornali e tabacchi, i locali adibiti a vendita di qualsiasi altra merce, gli alberghi ed ostelli non potendo essere detti cespiti considerati privi di autonomia funzionale e reddituale.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la menzionata sentenza d’appello. Replica con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, depositando memorie difensive in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
MOTIVI DI DIRITTO
Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 d.P.R. n. 1142 del 1949, nonché degli artt. 5 r.d.l. n. 652/39 del d.lgs. n. 504/92 e 2 del d.m. n. 28 del 1998 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..
Si deduce che la disciplina catastale si disinteressa RAGIONE_SOCIALEa qualifica soggettiva pubblica o privata del proprietario RAGIONE_SOCIALE‘immobile esigendo esclusivamente che la qualificazione catastale venga effettuata sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa natura e RAGIONE_SOCIALEa destinazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘autonomia funzionale dei singoli elementi che comprendono che compongono il compendio; ciò inferendo dall’art. 8, comma 2, del decreto del presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 1 dicembre 1949 numero 1142 che recita: .
Si osserva che il comma 40 del d.l. RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del decreto legge 262 del 2006 dispone che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali da E/1 a E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale industriale ad ufficio privato ovvero ad usi diversi qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, richiamando a tal fine la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione numero 9018 del 2014 che esclude la possibilità di classificare in categoria E) immobili con destinazioni ad uso commerciale o industriale, confermando che ciò che rileva a tal fine è l’autonomia funzionale e reddituale degli immobili stessi.
Deve essere disattesa in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per Cassazione finalizzato secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha un riesame RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei fatti da parte del Collegio d’appello in quanto la censura verte sulla violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa catastale e sulla sua interpretazione, senza la mediazione RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 40, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali ‘E/1’, ‘E/2’, ‘E/3’, ‘E/4’, ‘E/5’, ‘E/6’ ed ‘E/9’ non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e 40 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘ente titolare (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2015, n. 20026;
Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn. 7390, 7391 e 7392; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34657, 34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664 e 34697; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13354; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21806; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2020, n. 24230; Cass., Sez. 6^-5, 20 agosto 2021, n. 23272; Cass., Sez. 6^5, 15 marzo 2022, n. 8326). 3.2.Gli immobili rientranti nel gruppo E) sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» RAGIONE_SOCIALEa destinazione RAGIONE_SOCIALE‘unità immobiliare, e non menziona affatto il requisito RAGIONE_SOCIALE‘interesse generale sotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde , ex plurimis , Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); e che, ai sensi del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286 (secondo il cui disposto «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.»), sussiste «una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile ad uso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass. 20 febbraio 2023, n. 5262).Si è, quindi, rimarcato che le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E sono connotate da una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderle sostanzialmente
incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva; e che rimane irrilevante la destinazione RAGIONE_SOCIALE‘unità immobiliare ad un fine di pubblico interesse che non esclude lo svolgimento di un’attività secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l’applicazione di tariffe (v.: in tema di servizio idrico integrato, Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427; v., con riferimento ad aree portuali, Cass., 11 maggio 2022, n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., 17 aprile 2019, n. 10674).
3.3. Il provvedimento di attribuzione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale RAGIONE_SOCIALEa c.d. “destinazione ordinaria”, sicché l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2015, n. 8773; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12025; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 34002; Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., Sez. 6^-5, 16 novembre 2020, n. 25992; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. NUMERO_DOCUMENTO).
3.4.Pertanto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa classificazione di un immobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali RAGIONE_SOCIALE‘immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166), non rilevando, quindi, né il carattere pubblico o privato RAGIONE_SOCIALEa proprietà
RAGIONE_SOCIALE‘immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali RAGIONE_SOCIALE‘immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento (Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, n. 34002 analogamente: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Casn. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868).
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori; per l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa corretta categoria cui ascrivere le unità immobiliari speciali o particolari, la circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE il 16 maggio 2006, n. 4/T (che è stata successivamente confermata dalla circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 13 aprile 2007, n. 4/T), ha precisato (par. 3) che occorre procedere a «un corretto esame preliminare RAGIONE_SOCIALE caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l’assenza dei requisiti per l’attribuzione di una RAGIONE_SOCIALE categorie dei gruppi ordinari e, dall’altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare pi ù rispondente alle caratteristiche oggettive RAGIONE_SOCIALE‘immobile (…)>.
4.1. Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa categoria catastale, il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare RAGIONE_SOCIALE stesso che, diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa disciplina del catasto, fondata sulla potenzialità di produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla loro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842).
4.2.Può soggiungersi che lo stesso fine di pubblico interesse – che, come detto, non esclude l’autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad uso commerciale, secondo lo specifico ordinamento catastale, -nemmeno rileva nell’ordinamento eurounitario, in tema di aiuti di RAGIONE_SOCIALE e di concorrenza, laddove dal classamento catastale dipenda la stessa applicazione di tributi e, inversamente, la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘àmbito di applicazione di agevolazioni ed esenzioni, posto che l’identificazione di un’impresa si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimento di un’attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, RAGIONE_SOCIALE, punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C74/16, RAGIONE_SOCIALE, punto 50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007, COGNOME e COGNOME, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, RAGIONE_SOCIALE, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, COGNOME e altri, punti 74 e 75).
La circostanza che il servizio di trasporto degli utenti o RAGIONE_SOCIALE merci RAGIONE_SOCIALE‘Interporto sia oggetto di concessione di pubblico servizio non rileva, pertanto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa classificazione catastale, tanto che anche la categoria residuale E/9 non menziona il requisito RAGIONE_SOCIALEa pubblicità, ma fa riferimento alla sola particolarità RAGIONE_SOCIALEa destinazione.
5.1.Né le soluzioni perseguite dal legislatore, con riferimento alla disciplina catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari (banchine, aree scoperte, infrastrutture stradali e ferroviarie, depositi) funzionali allo svolgimento di operazioni e servizi portuali (purchè oggetto di autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale, quanto ai depositi; l. n. 205 del 2017, art. 1, cc. 578 e ss.), avvalora le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza; la disciplina in discorso dà, diversamente, conto RAGIONE_SOCIALEa specificità RAGIONE_SOCIALEa soluzione perseguita dal legislatore (con riferimenti ai porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza RAGIONE_SOCIALE Autorità di sistema portuale), a conferma del rilievo secondo il quale le unità immobiliari del gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica.
5.2.L’attività svolta dalla contribuente, che ha veste giuridica di società per azioni (art. 2325 cod. civ.) quantunque con una rilevante o totale partecipazione di enti pubblici – qualificato come ente pubblico economico da Corte cost. 133/23 in seguito all’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 993, d.l. n. 296/2006 – ha carattere intrinsecamente commerciale (art. 2915 cod. civ.)(Cass. n. 10242/2023; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2019, n. 29381; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2020, n. 13449; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6146).
6.Nel caso di specie, conclusivamente, i cespiti (terminal intermodali destinati al traffico di merci e alle operazioni connesse al trasporto, magazzini per lo stoccaggio RAGIONE_SOCIALE merci in attesa del
trasbordo su camion e porzioni intermodali per la movimentazione di container su rotaia) possono risultare indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale; infatti, ciò che conta è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.
7.In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Corte di giustizia di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE Venezia Giulia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE Venezia Giulia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione del 14.10.2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO