Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12505 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 12505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3066/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) elettivamente domiciliata in INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE) e rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALEa Liguria n. 736/2019 depositata il 12/06/2019
NONCHE’
nel giudizio riunito sul ricorso iscritto al n. 4221/2020 R.G. proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) elettivamente domiciliata in INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE) e rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALEa Liguria n. 736/2019 depositata il 12/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il P.G. il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di cui al ricorso R.G. n. 3066/2020 e relativamente al ricorso R.G. n. 4221/2020, previa riunione al giudizio R.G. n. 3066/2020, l’accoglimento del primo e del secondo motiv o;
sentiti i difensori RAGIONE_SOCIALE parti i quali hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Liguria, in controversia riguardante l’impugnazione di un avviso di accertamento per ICI relativo all’ anno di imposta 2011 emesso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria di un ‘ area demaniale, dalla stessa impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 736/03/2019 accoglieva l’appello RAGIONE_SOCIALEa società contribuente e rigettava l’appello
incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenendo fondata l’eccezione formulata dalla RAGIONE_SOCIALE relativa al giudicato (esterno) formatosi in ordine alla classificazione RAGIONE_SOCIALE‘area in questione in categoria E/1 in forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. Liguria n. 381/1/2015.
Avverso detta sentenza proponeva un primo ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, svolgendo due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso, riproponendo tutte le ulteriori eccezioni e difese riguardanti vizi RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento ICI emesso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ritenute assorbite dai giudici di appello e successivamente depositava memoria.
Con separato ricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ricorreva, sulla base di sei motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa medesima sentenza n. 736/03/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Liguria.
La RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso, riproponendo tutte le ulteriori eccezioni e difese ritenute assorbite dai giudici di appello.
3.1. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE depositavano memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che, con provvedimento in pari data, questa Corte ha disposto la riunione del giudizio R.G. 4221/2020 a quello portante R.G. n. 3066/2020 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
Va, quindi, osservato che nell’ambito del giudizio da ultimo indicato l’ RAGIONE_SOCIALE ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 115 cod. proc. civ. nonché ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod., civ. e 69 d.lgs. 546/1992.
Ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, non sussisteva agli atti alcuna prova idonea a suffragare la sussistenza di un giudicato, a nulla rilevando l’annotazione operata dall’RAGIONE_SOCIALE, adempimento imposto dalla normativa vigente e che, per contro, risultava che la sentenza richiamata (la n. 381/1/2015) era stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Corte di Cassazione (proc. R.G. n. 18425/2015) la quale, con ordinanza interlocutoria n. 24326/2019, aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
Con il secondo motivo ha dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ, nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 546/1992. Ha osservato che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata era da ritenere meramente apparente non comprendendosi le ra gioni RAGIONE_SOCIALE‘iter logico posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione e risultando che i giudici di appello sembravano avere fatte proprie le ragioni RAGIONE_SOCIALEa contribuente senza in alcun modo esaminare le eccezioni formulate dall’amministrazione finanziaria.
L’ ufficio ha infine, senza farne oggetto di un vero e proprio motivo di ricorso, fatto generico riferimento ad un ipotetico errore revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.. circa la sussistenza agli atti di causa del giudicato, erroneamente considerato tale.
Nell’ambito del giudizio riunito R.G. n. 4221/2020 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo ha lamentato, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 74 legge 342/2000 recante misure in materia fiscale nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 d.lgs. n. 504/1992. Ha rilevato che, secondo quanto era dato desumere dal tenore RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, i giudici di appello avevano ritenuto fondata l’eccezione RAGIONE_SOCIALEa società contribuente secondo cui la rendita catastale RAGIONE_SOCIALE‘immobile, per essere efficace, deve essere notificata al contribuente, non considerando che trattavasi di
variazione catastale promossa con procedura DOCFA, senza alcuna modifica da parte RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Con il secondo motivo ha rilevato, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 132, secondo comma, n. 4 e 156, secondo comma, cod. proc. civ. Ha osservato che, a prescindere dal fatto che mancava l’ esatta indicazione RAGIONE_SOCIALEa pronunzia costituente res iudicata – cui i giudici intendevano riferirsi – contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, non sussisteva agli atti alcuna prova idonea a suffragare la sussistenza di un giudicato, a nulla r ilevando l’annotazione operata dall’RAGIONE_SOCIALE, adempimento imposto dalla normativa vigente e che, per contro, risultava che la sentenza n. 381/1/2015 era stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Corte di Cassazione (proc. R.G. n. 18425/2015) la quale, con ordinanza interlocutoria n. 24326/2019, aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
3.3. Con il terzo motivo ha lamentato, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2967 cod. civ. e 124 disp. att. cod. proc. civ. Ha assunto che agli atti difettava la prova del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza in questione e che, per altro verso, alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità non poteva parlarsi di efficacia di giudicato, vertendosi in ipotesi di diversa annualità.
3.4. Con il quarto motivo ha dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti rappresentato dalla corretta classificazione ai fini catastali RAGIONE_SOCIALE‘area in questione.
Il RAGIONE_SOCIALE ha osservato che i giudici di appello, dando rilievo esclusivo al supposto giudicato, avevano omesso ogni considerazione in ordine alla corretta classificazione RAGIONE_SOCIALE‘ area, per come dedotta.
3.5. Con il quinto motivo ha rilevato, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, violazione a falsa applicazione degli artt. 1 e 7, lett. b), d.lgs. 504/1992 e 5 R.D.L. 652/1939. Ha osservato che la decisione dei giudici territoriali si poneva in contrasto con la normativa di riferimento e con la giurisprudenza di legittimità in relazione all’impossibilità di classificare le aree in questione, indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa sua attività, nella categoria catastale E.
3.6. Con il sesto motivo ha dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ, nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 132 secondo comma n. 5 e 156, secondo comma, cod. proc. civ. Ha evidenziato che la Commissione Tributaria Regionale, senza valutare adeguatamente l’oggetto del giudizio, aveva annu llato tout court l’atto impugnato alla luce di un presunto giudicato e senza alcun concreto riferimento alla realtà oggettiva dei diversi beni ivi contemplati e da assoggettare ad imposta, risultando impossibile l’esa tta individuazione del comando giudiziale cui dare esecuzione.
Prima di prendere in esame i motivi di censura dei due ricorsi, si impongono alcune considerazioni di carattere generale in relazione alla tematica oggetto di causa.
Occorre precisare che questa Corte ha già avuto modo di affermare, in altro giudizio che coinvolgeva le medesime parti, il principio secondo cui: «In tema di ICI, sono assoggettate al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa sua attività, atteso che il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito” (Cass. n. 10031 e 10032 del 2017). Va, quindi, osservato che: “In tema di classamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1,
E/2, E/3, E/4, E/S, E/6, ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ed ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 4 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘ente titolare” (Cass. n. 20026 del 2015). Ne consegue che le aree “scoperte” di un terminal portuale, destinate all’esercizio di un’attività imprenditoriale, come nella specie, e produttive di reddito, costituiscono unità immobiliari imponibili ai fini ICI» (così Cass. n. 24326/2019). Questo ordine di idee, volto a ricondurre i beni in questione (area portuale destinata a movimentazione merci) alla categoria ‘D’ (in luogo di quella proposta ‘E’), è stato ribadito dalla Corte con numerose pronunce che hanno fatto leva sul criterio RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di caratteristiche tipologiche-funzionali del bene e la destinazione RAGIONE_SOCIALEo stesso all’uso commerciale o industriale. Vanno, in tal senso, richiamate: Cass., 15 settembre 2008, n. 23608; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 12 aprile 2019, n. 10287; Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 17 settembre 2019, n. 23067; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass. n. 34664/2019; Cass. n. 35883/2021; Cass n. 27084/2022; Cass. n. 14931/2022.
5. Ciò premesso, va rilevato che la Commissione tributaria regionale, senza in alcun modo esaminare i principi giurisprudenziali in materia, si è limitata ad affermare: ‘ La commissione letto e valutato opportunamente il ricorso, gli appelli, le controdeduzioni del comune, la sentenza di primo grado nonché quanto emerso nell’odierna udienza con particolare riferimento alle relazioni orali RAGIONE_SOCIALE parti osserva: che il contribuente, al quale non fu mai notificato il cambiamento di categoria da E a D dimostra, invece, l’intervenuto
giudicato come correttamente annotato dall’ RAGIONE_SOCIALE in categoria E/1 per aree scoperte, pertanto l’avviso di accertamento è illegittimo, tutti gli altri motivi si intendono assorbiti ‘.
5.1. Come lamentato correttamente sia dall’Ufficio con il proprio ricorso che dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (con i motivi secondo e terzo) i giudici di appello si sono limitati a richiamare ai fini del decidere una pronunzia che non era, in effetti, secondo quanto risulta dagli atti, passata in autorità di giudicato, perché all’epoca (come tuttora) sub judice (impugnazione avanti a questa Corte di legittimità, ricorso n. 18425/15 rg, poi confluito nell’ordinanza interlocutoria n. 24326/2019 ed infine assegnato a decisione nella stessa odierna udienza).
5.2. Ne discende che, nel caso in esame, appare di tutta evidenza l’assoluta carenza ed erroneità del decisum impugnato basato, in via esclusiva, su un dato (un giudicato inter-partes ) insussistente.
5.3. Va, quindi, precisato che l’affermazione (di cui alla sentenza in questa sede impugnata) secondo cui al contribuente non sarebbe mai stato notificato il cambiamento di categoria da E a D, non costituisce una autonoma ratio decidendi bensì un mero inciso, privo di rilievo rispetto al nucleo decisorio fondamentale, rappresentato RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un (asserito) ‘ giudicato inter partes ‘
5.4. Né coglie nel segno la tesi di parte controricorrente secondo cui, rispetto alla sentenza invocata, l’RAGIONE_SOCIALE parte del relativo giudizio, per quanto concerneva proprio il profilo relativo all’inquadramento catastale RAGIONE_SOCIALE aree in disc orso -avrebbe prestato acquiescenza, omettendo di interporre ricorso per cassazione, con conseguente formazione del giudicato sul relativo capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza: trattasi di profilo che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa pacifica impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 381/1/2015 in C assazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore con disposta integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ufficio costituirà oggetto di tale procedimento e, comunque,
finisce per involgere profili, in punto di fatto, insuscettibili di disamina in questa sede.
5.5. Apparendo, quindi, di immediata evidenza il vulnus RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi dei ricorsi sul punto proposti sia dall’ RAGIONE_SOCIALE sia dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la stessa non può che essere annullata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Liguria, la quale provvederà a riesaminare tutte le questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
pronunziando nei giudizi come sopra riuniti, accoglie i motivi dei ricorsi RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE concernenti l’insussistenza di giudicato, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Liguria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione