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Classificazione catastale aerogeneratori: D/1 confermata

Una società di energia rinnovabile ha contestato la classificazione dei suoi aerogeneratori nella categoria catastale D/1 (opifici), sostenendo che dovessero rientrare nella categoria E (immobili a destinazione particolare). La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la corretta classificazione catastale degli aerogeneratori in D/1. Secondo la Corte, i parchi eolici, essendo impianti industriali per la produzione di energia, non possono essere assimilati a immobili di interesse pubblico, indipendentemente dalla loro utilità sociale. L’ordinanza chiarisce anche che la valutazione deve includere tutte le componenti essenziali al funzionamento dell’impianto.

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Pubblicato il 16 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Classificazione Catastale Aerogeneratori: Perché i Parchi Eolici sono Categoria D/1

La corretta classificazione catastale degli aerogeneratori è un tema di cruciale importanza fiscale per le aziende del settore delle energie rinnovabili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: i parchi eolici sono impianti industriali e, come tali, devono essere accatastati nella categoria D/1 (Opifici), e non nella categoria E, riservata a immobili con destinazioni particolari di interesse pubblico. Analizziamo questa importante decisione.

I Fatti di Causa

Una società operante nel settore dell’energia eolica ha impugnato alcuni avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento e la rendita catastale di quattro aerogeneratori. L’Agenzia aveva attribuito agli impianti la categoria catastale D/1. La società contribuente, invece, sosteneva che la corretta categoria fosse la E, in virtù della funzione di pubblica utilità e dell’interesse pubblico legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Dopo un iter giudiziario nei gradi di merito, che aveva visto le ragioni dell’Agenzia prevalere, la questione è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Questione Giuridica sulla classificazione catastale degli aerogeneratori

Il nodo centrale della controversia era stabilire se un impianto eolico, pur svolgendo un servizio di evidente utilità pubblica, dovesse essere trattato, ai fini catastali, come un’infrastruttura di interesse pubblico (categoria E) o come un impianto industriale (categoria D/1). La società ricorrente ha inoltre sollevato questioni relative alla presunta carenza di motivazione degli avvisi di accertamento e all’errata valutazione del deprezzamento degli impianti.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando la legittimità della classificazione degli aerogeneratori nella categoria D/1. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che distingue nettamente tra “servizio pubblico” e “finalità istituzionali” di un ente.

Le Motivazioni della Corte

Categoria D/1 e non E: La natura industriale prevale

La Corte ha chiarito che i parchi eolici sono, a tutti gli effetti, centrali elettriche. La loro funzione è la produzione di energia, un’attività industriale svolta secondo parametri economico-imprenditoriali. La categoria catastale deve riflettere la destinazione d’uso e le caratteristiche intrinseche dell’immobile. Un impianto destinato alla produzione industriale di energia è, per definizione, un opificio e rientra quindi nella categoria D/1.

Irrilevanza della “Pubblica Utilità” ai fini catastali

I giudici hanno sottolineato che la finalità di pubblica utilità non è un criterio sufficiente per attrarre un immobile nella categoria E. Quest’ultima è riservata a immobili che perseguono direttamente le finalità istituzionali di un ente pubblico. Un servizio pubblico, come la fornitura di energia, può essere svolto anche da soggetti privati a scopo di lucro. Tali attività, sebbene utili alla collettività, mantengono la loro natura commerciale e industriale, non giustificando un trattamento fiscale differenziato ai fini catastali.

Inclusione di tutte le componenti nella stima

L’ordinanza ha inoltre confermato che, per gli accertamenti risalenti al periodo in esame (2014), la stima della rendita catastale doveva considerare l’impianto nel suo complesso. Ciò significa includere non solo le componenti strettamente immobiliari (come le torri in cemento), ma anche quelle parti che, sebbene amovibili (navicella, rotore, pale), sono essenziali e non separabili senza compromettere la funzione produttiva dell’aerogeneratore.

Inammissibilità degli altri motivi

La Corte ha dichiarato inammissibili anche gli altri motivi di ricorso. In particolare, riguardo alla presunta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, i giudici hanno ribadito che, nelle procedure “Docfa”, l’obbligo di motivazione è assolto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Infine, la censura relativa al mancato calcolo del deprezzamento è stata respinta poiché la Commissione Tributaria Regionale aveva, di fatto, tenuto conto di tale fattore nella sua valutazione.

Le Conclusioni

L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale in materia di fiscalità immobiliare per il settore delle energie rinnovabili. La classificazione catastale degli aerogeneratori in categoria D/1 è corretta perché riflette la loro natura di impianti industriali. L’utilità pubblica della loro funzione non è sufficiente a modificarne la natura ai fini fiscali. Questa decisione fornisce certezza giuridica agli operatori del settore e all’amministrazione finanziaria, confermando che il trattamento fiscale di tali impianti deve essere allineato a quello di altre centrali di produzione energetica.

Un parco eolico può essere classificato nella categoria catastale E, destinata a immobili di interesse pubblico?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nonostante la produzione di energia rinnovabile abbia una finalità di pubblica utilità, i parchi eolici sono a tutti gli effetti degli opifici (centrali elettriche) destinati alla produzione di energia a scopo di lucro. Pertanto, la loro corretta classificazione è nella categoria D/1.

Nel calcolo della rendita catastale di un aerogeneratore, si devono includere anche le parti mobili come pale e rotore?
Sì. Secondo la sentenza, per gli accertamenti effettuati prima delle modifiche normative del 2016, l’impianto va considerato nel suo complesso. Vanno incluse non solo le componenti immobiliari (la torre), ma anche quelle fisicamente amovibili (navicella, rotore, pale) che non sono separabili senza pregiudicare la funzione principale dell’impianto, cioè la generazione di energia.

È sufficiente per l’Agenzia delle Entrate motivare un avviso di accertamento catastale indicando solo i dati e la classe attribuita?
Sì, quando l’accertamento segue una procedura “docfa” avviata dal contribuente. La Corte ha confermato che l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, qualora non vi sia una contestazione sui fatti indicati dal contribuente ma solo una diversa valutazione tecnica del valore da parte dell’Ufficio.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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