Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20797 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20797 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32891/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 387/2018 depositata il 10/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale Liguria, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado, che aveva confermato il classamento in A1 della abitazione di proprietà della contribuente in Genova, INDIRIZZO, interno 9;
ricorre in cassazione COGNOME NOME con sette motivi di ricorso;
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE che chiede il rigetto del ricorso.
Considerato che
Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con la condanna della ricorrente alle spese del grado, con il raddoppio del contributo unificato.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta una violazione di legge (art. 3, legge 241 del 1990 e 7, legge 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per l’assenza di motivazione dell’accertamento. Il motivo risulta inf ondato, nel caso in giudizio l’accertamento scaturisce da una modifica del classamento dell’immobile (originariamente TARGA_VEICOLO1) con pratica DOCFA da parte della ricorrente. Come evidenziato dalla sentenza impugnata l’Ufficio non ha basato il suo accertamento su dati diversi da quelli presentati nella pratica DOCFA. Conseguentemente l’obbligo di motivazione risulta attenuato , essendo sufficienti la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita: «In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in l. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione
dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12497 del 16/06/2016, Rv. 640020 – 01).
Gli elementi sui quali è stato fondato l’accertamento erano, conseguentemente, noti alla contribuente, per averli denunciati con la pratica DOCFA, come puntualmente considerato nella sentenza impugnata.
Con il secondo ed il terzo motivo la contribuente denuncia violazione di legge (art. 7, d.lgs. 546 del 1992, 115, secondo comma, cod. proc. civ., 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; art. 36, d.lgs. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.); per la contribuente la sentenza impugnata avrebbe utilizzato, in assenza di prove, i fatti notori senza specificare perché i fatti valutati sarebbero notori; inoltre non avrebbe indicato le prove sulle quali ha basato il suo giudizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la sentenza non utilizza fatti notori, ma atti probatori acquisiti al processo. La sentenza valuta la planimetria («Va premesso che l’immobile si trova praticamente al centro del quartiere genovese di Albaro Dalla planimetria si desume che si tratta di qualche centinaia di metri») e le foto dell’immobile («appare anch’esso in ottime condizioni, tra l’altro con eleganti braghettoni e porte in legno e pavimento che in tutte le foto è in legno».
Con il quarto ed il quinto motivo la contribuente denuncia violazione di legge (art. 36, d.lgs. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; omesso esame della consulenza di parte, rilevante in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), per aver ritenuto apoditticamente infedele la consulenza di parte, e per aver omesso di valutare la sua concreta rilevanza.
Il motivo è generico ed infondato. La sentenza impugnata valuta la consulenza e la ritiene -con giudizio di merito insindacabile in questa sede di legittimità -non idonea a vincere gli elementi probatori diversi (planimetria e foto dell’immobile); inoltre, la sentenza evidenzia come tutto il palazzo, ad eccezione di una piccola unità («di scarsa metratura e di pochi vani»), risulta in categoria A/1.
In tema di processo tributario (e civile), sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza RAGIONE_SOCIALE prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta RAGIONE_SOCIALE prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E’, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” in base al quale il giudice sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato. (vedi Sez. 2 – , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 – 01).
Con gli ultimi due motivi la contribuente denuncia violazioni di legge (art. 115, cod. proc. civ. in relazione all’art. 380, primo comma, cod. proc. civ.; art. 8, r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, 61 d.P.R. n. 1142 del 1949 e 8 d.P.R. n. 138 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). I motivi sono generici ed infondati.
Come visto, la sentenza con valutazioni di merito insindacabili in questa sede di legittimità valuta le prove, anche la consulenza di parte e gli immobili diversi in comparazione (peraltro nello stesso stabile di quello della contribuente) e ritiene fondata la
classificazione disposta dell’Ufficio (che ha riportato la stessa classazione che in precedenza aveva l’immobile, A/1).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 31/05/2024.