Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4257 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4257 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 485/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Toscana n. 664/2024
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia concerne il classamento catastale di una porzione di manufatto in pannelli prefabbricati, adibito a magazzini ed uffici al servizio
di complessi produttivi (attività logistica), ubicato nella zona nord-ovest del complesso denominato ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ nel Comune di Collesalvetti. Con dichiarazione DOCFA la società ha proposto l’attribuzione della categoria E/1 (‘Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei’), sul presupposto che, per la mera collocazione nel compendio interportuale e la correlazione alle attività di carico, scarico e deposito RAGIONE_SOCIALE merci, il cespite dovesse ritenersi privo di autonomia funzionale e reddituale e, quindi, classificabile nel gruppo E. L’RAGIONE_SOCIALE, con avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO, rettificava la proposta, ripristinando la categoria D/8 e la rendita già vali data con precedente classamento , in ragione dell’assenza di interventi edilizi idonei a mutare le caratteristiche del bene e della sua potenziale attitudine a produrre reddito, n quanto magazzino ed uffici a servizio di attività logistiche.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’ impugnazione della contribuente avverso il predetto avviso, ritenendo che l’unità immobiliare presentava un proprio valore economico e sia, quindi, potenzialmente produttiva di reddito. La CGT di secondo grado della Toscana, Sez. 4, con sentenza n. 664/2024 confermava la pronunzia di primo grado, evidenziando che la categoria E era riservata a immobili strettamente strumentali al servizio di trasporto, con esclusione di magazzini, capannoni, autosilos, parcheggi ed altri immobili suscettibili di autonoma utilizzazione economica, e che, nel caso di specie, il cespite, per le sue caratteristiche, doveva essere censito in categoria D/8.
La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso, illustrato con successiva memoria.
In seguito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. parte contribuente formulava istanza di decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dato atto che la società ricorrente ha depositato in data 16 dicembre 2025 rinunzia al ricorso, ritualmente accettata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (come da nota di deposito in atti), con richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Ne consegue per va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 17 dicembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)