Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4244 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4244 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13555/2019 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
-Ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-Controricorrenteavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. 6, n. 4383/2018, depositata in data 17 ottobre 2018, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha impugnato l’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE – relativo alla nuova determinazione di classamento e rendita catastale dell’unità immobiliare sita nel Comune di Brugherio, per la quale l’Amministrazione finanziaria aveva attribuito la categoria catastale A/8, cl. 2.
2.La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni prescritto dall’art. 21 del d. lgs. n. 546/1992, decorrente dalla notificazione dell’avviso di accertamento impugnato.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha disatteso l’appello dell’erede della contribuente, condividendo le conclusioni dei giudici di prime cure in relazione alla tardività del ricorso. Ad avviso della Commissione investita del gravame, il termine per impugnare l’avviso decorreva, nella fattispecie, dalla data di compiuta giacenza, individuata tenuto conto della sospensione feriale nel giorno 6 settembre 2016. Il ricorso, spedito in data 22 novembre 2016 doveva, conseguentemente considerarsi tardivamente proposto. I giudici del gravame rilevavano che, in ogni caso, il ricorso era, nel merito, infondato. Affermavano, in particolare, che il richiamo alle disposizioni del D.M. 2 agosto 1969 per regolare il caso di specie era inconferente, facendo le stesse riferimento alle caratteristiche riguardanti le case di lusso, laddove nella fattispecie assumeva rilievo la classificazione catastale A/8, relative ad ‘abitazioni e ville’. Evidenziavano come il termine previsto dall’art. 1, terzo comma, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, per la determinazione della rendita catastale definitiva, a seguito della procedura D.o.c.f.a., non era previsto a pena di decadenza.
4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, quale erede della ricorrente originaria, formulando cinque motivi.
Si è costituita l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili e l’infondatezza dei motivi articolati a suo sostegno.
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 30 gennaio 2026. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nell’essere stato effettuato o meno l’invio della raccomandata di avvenuto deposito successivamente allo scadere del termine di 10 giorni dal deposito dell’atto notificato presso l’ufficio postale.
1.2. Nell’ipotesi di ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 ter, quinto comma, c.p.c., questa Corte ha chiarito (cfr. Cass. 13/01/2017, n. 743; 14/12/2018, n. 32436; 14/12/2018, n. 32437) che il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez. U. 21/09/2018, n. 22430).
1.3. Nella specie, posto che il giudizio d’appello è iniziato nel 2017, la doglianza, formulata con il primo motivo, è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, di inammissibilità e di rigetto (c.d. doppia conforme), si fondano sulle medesime ragioni di fatto. La sentenza di secondo grado, invero, non ha fatto altro che esplicitare, peraltro in maniera congrua e logica, il percorso motivazionale seguito dalla sentenza di primo grado per giungere, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, alla ritenuta inammissibilità del ricorso, siccome tardivamente proposto.
1.4. Nella memoria illustrativa parte ricorrente sostiene che la riproduzione nel ricorso RAGIONE_SOCIALE motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo e secondo grado, palesa la diversità RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto poste alla base RAGIONE_SOCIALE due decisioni, facendo riferimento i primi giudici a una generica ‘compiuta giacenza’ ed argomentando i giudici del gravame in relazione ai necessari adempimenti, ai fini della validità della notificazione in caso di irreperibilità relativa del destinatario. La tesi non convince, trattandosi, all’evidenza, del medesimo percorso argomentativo, sviluppato nelle due sentenze giungendo alle medesime conclusioni sulla base di ragioni sovrapponibili. È stato, infatti, ritenuto da questa Corte che l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 -ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (Cass. n. 29441/2025).
La censura formulata con il primo motivo è, in conclusione, inammissibile.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c., per omessa motivazione in ordine alle deduzioni svolte dal contribuente in sede di appello, relative all’invio della raccomandata di avvenuto deposito dell’avviso di accertamento, successivamente allo scadere del termine di dieci giorni dal deposito dell’atto notificato presso l’ufficio postale. Il contribuente si duole della mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle richiamate deduzioni, riprodotte testualmente in ricorso.
2.1. Il motivo è infondato e va disatteso.
Questa Corte ha incisivamente affermato che “In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori RAGIONE_SOCIALE quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022). L’apparenza della motivazione postula che il fondamento della decisione appaia non percepibile, in quanto recante argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 21302/2022; Cass. n. 6758/2022).
La sentenza impugnata assolve in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalle disposizioni di legge di cui il ricorso lamenta la violazione, attesa l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della decisione, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.
3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere i giudici d’appello posto a base della decisione le circostanze dedotte dal contribuente, in sede di controdeduzioni, in relazione alla zona in cui è situato il fabbricato e alle sue caratteristiche.
3.1. Il motivo, che pur presenta profili di inammissibilità tendendo a censurare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito e ad invocare un nuovo apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, è destituito di fondamento.
In primo luogo, il ricorrente fa riferimento a una norma -l’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 – che non riguarda la materia catastale, recando tale d.P.R. ‘Disposizioni comuni in materia di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi’ e non avendo la disposizione richiamata alcuna rilevanza nella fattispecie, essendo riferita ai ‘redditi determinati in base alle scritture contabili’.
In secondo luogo, il controllo di legittimità RAGIONE_SOCIALE prove è ricondotto sotto l’egida del n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con limitato riguardo alla ripartizione dell’onere della prova, alla disponibilità dei mezzi di prova, alla valutazione degli stessi, nonché alla loro ammissione, assunzione e, in generale, acquisizione al processo. Questa Corte ha affermato che le relative norme dettate dal codice civile attengono al diritto sostanziale, e quindi la loro violazione dà luogo ad errores in iudicando , e non in procedendo (Cass., 19 marzo 2014, n. 6332; Cass., 30 maggio 2003, n. 8810; in particolare, nel senso che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse
assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. v., tra le altre, Cass., 19 agosto 2020, n. 17313).
Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 652/1939, dell’art. 11 D.L. n. 70/1988 in relazione ai decreti ministeriali del 2 agosto 1969 e del 19 aprile 1994. Il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha valorizzato i dati riportati nell’avviso, disattendendo le deduzioni riferite ai profili di erroneità in fatto dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria.
4.1. Il motivo ripropone, sotto l’apparenza del vizio di violazione di legge, questioni di merito già esaminate dalla Commissione tributaria regionale, censurando l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici d’appello. La doglianza è altresì destituita di fondamento tenuto conto che il richiamo alle disposizioni del D.M. 2 agosto 1969, che individua le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE abitazioni di lusso ai fini del trattamento fiscale RAGIONE_SOCIALE transazioni che le riguardano, non è conferente rispetto al caso di specie, ove si fa riferimento alla classificazione catastale, riferita ad ‘abitazioni in ville’. Deve tenersi presente che il sistema catastale non può essere sovrapposto a quello impositivo e che le categorie catastali sono individuate secondo logiche proprie, tendenzialmente collegate a quelle di valutazione e di stima, mentre, secondo logiche diverse e indipendenti, la legislazione fiscale si occupa del sistema impositivo, prevedendo eventuali agevolazioni o esenzioni.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c., per non avere la Commissione tributaria regionale motivato in ordine alle pretese omissioni della planimetria allegata alla DOCFA dal
contribuente e al comportamento ostativo alla raccolta di documentazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche dell’immobile.
5.1. Anche tale censura presenta profili di inammissibilità, tendendo a sollecitare un nuovo accertamento di merito e un diverso apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali.
Il motivo è comunque infondato, avendo la Commissione tributaria regionale indicato ed effettivamente esaminato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo una motivazione che individua chiaramente il fondamento del ragionamento decisorio seguito. Si tratta di un percorso motivazionale del tutto logico e di certo sufficiente al fine di consentire quel controllo di conformità logico-giuridica nel quale si sostanzia, nei limiti devoluti dalle censure proposte, il vaglio di legittimità secondo quanto innanzi già rilevato in tema di motivazione della sentenza (Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di euro 4.305,00 a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 30 gennaio 2026.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME