Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29816 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 27491-2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO, che la
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 42/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI -VENEZIA GIULIA, depositata il 27.2.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, in sede di rinvio da Cass. n. 26720/2014, aveva accolto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n.
in rigetto del ricorso proposto avverso avviso accertamento con il quale l’Ufficio aveva disposto -alla luce dei dati di fatto indicati dal contribuente con la procedura DOCFA -il classamento dell’immobile di proprietà di quest’ultimo , sito nel Comune di Porcia, in cat. A/1, classe 2.
Il contribuente resiste con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo l ‘ RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 6, 7, 61 e 62 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano n. 1142/1949, art. 8, commi 1 e 2, D.P.R. n. 138/1998, art. 9, comma 3, lett. e DL n. 557/1992 conv.) per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente posto, a fondamento della decisione di annullare l’avviso di accertamento, esclusivamente la Circolare n. 1/1992 del RAGIONE_SOCIALE e le collegate linee guida del 1996 per la classificazione RAGIONE_SOCIALE categorie catastali, senza limitarsi a valutare le sole caratteristiche in trinseche dell’immobile, costruttive e di rifinitura, ma dando rilievo all ‘ubicazione dell’immobile in una zona non di pregio.
1.2. C on il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 6, 7, 61 e 62 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano n. 1142/1949, art. 8, commi 1 e 2, D.P.R. n. 138/1998, art. 9, comma 3, lett. e DL n. 557/1992 conv.) per avere la Commissione
tributaria regionale errato nell’accertamento della sussistenza degli elementi intrinseci determinanti ai fini dell’inquadramento dell’immobile de quo nella categoria A/1.
1.3. C on il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto non provate le caratteristiche dell’immobile connesse all’automazione di cancello d’ingresso e del portone garage, ancorché abbia ritenuto che neppure queste caratteristiche, ove esistenti, sarebbero state indicative dell’appartenenza dell’immobile alla categoria A/1, ritenendo necessaria la prova anche di fatti che non erano stati contestati dal contribuente.
1.4. Le prime tre doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese.
1.5. Occorre premettere che ai sensi dell’art. 8, comma primo, del Regio DecretoLegge 13 aprile 1939 n.652, nel testo sostituito dall’art. 2 della legge 30 dicembre 1989, n. 427, e degli art. 6, comma 1 e 61, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949, la categoria e la classe catastali debbono essere attribuite in ragione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari.
1.6. In base al l’art. 9 del d.P.R. 1142/1949 per ciascuna zona censuaria è definito un «quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero RAGIONE_SOCIALE classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe».
1.7. Le caratteristiche sono non necessariamente dati oggettivi (come, per esempio, la superficie o l’ubicazione), suscettivi, come tali, di essere solo confermati o negati dall’ Ufficio, in quanto le caratteristiche possono essere dati suscettivi di valutazione tecnica (come per esempio la qualità edilizia della costruzione, il pregio RAGIONE_SOCIALE rifiniture o la qualità urbana e ambientale della zona in cui l’unità immobiliare è collocata) .
1.8. N el caso di specie si controverte del classamento dell’immobile de quo in categoria A/1 o in categoria A/7.
1.9. Questa Corte, proprio in riferimento ad una controversia incentrata sul medesimo tema, ha affermato quanto segue: «Il classamento non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi: la legge si limita, infatti, a prevedere l ‘ elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali e demanda la elaborazione di tali gruppi, categorie e classi all’Ufficio tecnico erariale (d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 9). L’ufficio tecnico erariale procede sulla base di istruzioni ministeriali anche piuttosto risalenti nel tempo (è tuttora utile in proposito la circolare n. 134 del 6 luglio 1941, integrata dalla istruzione 2 del 24 maggio 1942). Di fatto, mentre è pressoché uniforme in tutto il territorio nazionale la suddivisione in cinque gruppi (A, B, C, D, E) articolati in numerose categorie (A1, A2, A3, …), sono assai incerti i criteri in forza dei quali un immobile rientri nelle diverse categorie: vada ad esempio classificato come A2 (abitazione di tipo civile) piuttosto che come A3 (abitazione di tipo economico). Nel suo “quadro generale RAGIONE_SOCIALE categorie con annesso massimario” contenuto nella citata circolare 134 del 1941 il RAGIONE_SOCIALE avvertiva in riferimento alle prime otto classi della categoria A, che “trattandosi di qualificazione relativa e variabile da luogo a luogo, deve corrispondere al significato che ha localmente”. qualche maggiore precisazione è oggi contenuta nella circolare ministeriale 14 marzo 1992, n. 5/3/1100, ma siamo sempre a livello di mere istruzioni amministrative, di cui si tiene conto in quanto possibile espressione di un “comune sentire”. Proprio in considerazione di queste difficoltà, ai fini della applicazione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali “prima casa”, il legislatore ha creato un’apposita categoria di “abitazioni di lusso” che non ha preciso riscontro nelle classi catastali (tanto che si nega che essa coincida con la categoria catastale A1). Queste difficoltà si riflettono sulla distinzione fra “A/7 – abitazioni in villini” e “A/8 – abitazioni in ville”. Sembra di dover affermare che ciò che caratterizza la “villa” non sono soltanto le dimensioni, quanto le attrezzature di cui dispone, le caratteristiche interne, il pregio degli infissi e degli ornamenti, la collocazione, il rapporto con il territorio, le vie di accesso. Nel linguaggio comune (ripreso dal legislatore) edifici simili vengono chiamati “villa” se collocati in località di lusso e “villini” se collocati in aree di minor pregio. 6
Altro è poi se le vie di comunicazione sono difficoltose in quanto l’edificio è collocato in una pregiata località montuosa o panoramica, altro è se l’isolamento non è espressione di un lusso bensì, più banalmente, determina una scomodità. La circolare ministeriale 5/1992 afferma, in proposito, come per “ville ‘ debbano intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario. Consistenza e dotazione di impianti corrispondenti a quanto indicato dall’Ufficio in sede di classamento automatico per l’attribuzione della categoria (punti 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 dei prospetti 9)”. Mentre “per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari, di aree coltivate o no a giardino. Le unità immobiliari dovranno avere consistenza e dotazioni corrispondenti a quanto indicato dall’Ufficio in sede di classamento automatico per l’attribuzione della categoria (punti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14 e 15 dei prospetti 9)”. … E si deve altresì valutare se l’immobile abbia “caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario» (cfr. Cass. n. 2709/2014. conf. Cass. n. 24797/2021).
1.10. I termini di abitazione «signorile», «civile», «popolare» (di cui alla nota C-l/1022 del 4.5.1994 del RAGIONE_SOCIALE) esplicativa RAGIONE_SOCIALE varie categorie catastali costituiscono, dunque, il portato di un apprezzamento di fatto, da riferire a nozioni presenti nell’opinione generale, alle quali corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati, sia sul piano oggettivo per il naturale deperimento RAGIONE_SOCIALE cose, o per le mutate condizioni dell’area ove l’immobile si trovi (in tal senso Cass. nn. 23235/2014, 2250/2021, 22557 del 2008, in motivazione), mentre l’attribuzione della categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile: Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo
residenziale) non implica, necessariamente, che l’immobile costituisca un’abitazione di lusso (cfr. Cass. n. 7329 del 2014, ed anche, in riferimento al beneficio cd. prima casa, Cass. n. 8502 del 26.9.1996; n. 8600 del 2000; n. 17604 del 2004, che, nell’ipotesi speculare in cui viene in rilievo la qualificazione «di lusso» di un immobile, affermano, appunto, l’irrilevanza della classificazione catastale).
1.11. È opportuno inoltre evidenziare che con la circolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE finanze del 14 marzo 1992, n. 5 è stata disposta la Revisione generale della qualificazione della classificazione e del classamento del N.C.E.U.
1.12. Il provvedimento, riportando il quadro generale RAGIONE_SOCIALE categorie I, immobili a destinazione ordinaria, riconduce al gruppo A, in particolare A1, le abitazioni di tipo signorile e, a tale proposito, precisa che vi appartengono «le unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. Detti immobili devono, inoltre rispondere ai requisiti indicati dall’Ufficio in sede di classamento automatico (punti 1,3 e 9 dei prospetti 9) e per quanto riguarda la consistenza e la dotazione di servizi RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari, ai requisiti indicati ai punti 10, 11 e 14 dei citati prospetti».
1.13. La Risoluzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE finanze 17 marzo 1994, prot. 257 (Prospetto principali caratteristiche tipologiche e costruttive RAGIONE_SOCIALE più significative categorie catastali ad uso abitativo), precisa che appartengono alla categoria A1 le «unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche, e di rifiniture e dotazione di impianti e servizi di livello superiore a quello standard dei fabbricati di tipo residenziale. Elevata superficie».
1.14. Ne consegue che è del tutto condivisibile il logico corollario, per il quale, in caso di impugnazione l’apprezzamento del giudice circa la correttezza del classamento o della modifica catastale, ove riguardi il rispetto dei criteri di valutazione offerti dagli atti della P.A. deve essere ricondotto ad una valutazione in fatto, che può essere censurata, in sede di legittimità, solo nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., oppure per omessa motivazione, nell’accezione oramai maturata
nell’interpretazione di questa Corte -motivazione assolutamente mancante o apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile -(Cass. n. 16479 del 2020).
1.15. Ciò posto, nella sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale ha evidenziato quanto segue: «I dati di fatto acquisiti con la procedura DOCFA consentono di escludere la classificabilità nella categoria A1 del fabbricato anzitutto in quanto pacificamente non ubicato in zona di pregio né tantomeno in centro storico. … la zona nella quale era stato eretto il fabbricato era zona agricola poi oggetto, per consentirne l’edificazione, di convenzione nel 1989 tra i proprietari RAGIONE_SOCIALE aree ed il Comune di Porcia, per l’attuazione di piano di lottizzazione … Il fabbricato è caratterizzato da ampia dotazione di spazi, servizi ed impianti, per i quali giustificata l’attribuzione della carica categoria A7, ma non vi sono evidenze per poter accertare che presenti caratteristiche tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale tali da giustificare l’attribuzione della categoria A1. In particolare la presenza di ascensore interno può essere significativa di lungimiranza del proprietario che destinando il fabbricato a propria abitazione avente un 1° piano ed un 2° secondo piano, intenda prevenire le problematiche e difficoltà di utilizzo che possono derivare da difficoltà di deambulazione (per qualunque causa) propria o di ospiti e familiari non è di per sé significativa di tecnologia o rifinitura di livello superiore … Analogamente gli impianti fotovoltaici sono ormai un elemento tecnologico che ben può, e dovrebbe, trovarsi su qualsiasi tipo di fabbricato. Di normale diffusione l’impianto di condizionamento dell’aria in qualsiasi tipologia residenziale mentre il videocitofono (ed anche l’impianto di videosorveglianza se ritenuto esistente) costituisce una dotazione di ‘ sicurezza ‘ per un’abitazione singola ubicata in una zona periferica rispetto a quelle centrali del Comune di Porcia. Per quanto attiene infine alle automazioni di cancello d’ingresso e portone garage … si tratterebbe (se esistenti) di normali accessori tecnologici diffusi nelle cause unifamiliari plurifamiliari classificabili in categoria A7. Analoghe considerazioni per le automazioni RAGIONE_SOCIALE ‘ tapparelle ‘ RAGIONE_SOCIALE finestre che non implicano l’esistenza di sofisticati
impianti di domotica e/o di controllo da tenutasi in modalità da remoto, così come non risultano esistenti tra le dotazioni tecnologiche dell ‘ abitazione predisposizioni o sistemi per il controllo da remoto degli impianti. In definitiva le caratteristiche evidenziate con la dichiarazione DOCFA non consentono di accertare positivamente la presenza dei requisiti per l’attribuzione della categoria A1, ma della categoria A7 o, meglio, compatibili con la categoria A 8 che però non è oggetto del presente giudizio».
1.16. Nel caso in esame, pertanto, deve ritenersi che l’accertamento effettuato nella sentenza impugnata circa l’attribuzione all’unità immobiliare in oggetto della categoria A7 attenga ad una valutazione in fatto che avrebbe potuto essere censurata solo nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e che si presenta corretto sul piano dell’ iter logico-giuridico, avendo il Giudice regionale operato una valutazione complessiva in ordine alle caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura del bene, alla sua ubicazione, il tutto secondo i suindicati criteri forniti dalla giurisprudenza di questa Corte, che il motivo di ricorso non può indurre a rimeditare.
1.17. Non possono trovare dunque ingresso le doglianze di parte ricorrente trattandosi di censure per tale profilo inammissibili, in quanto inducono ad una rielaborazione del percorso logico e giuridico effettuato dal giudice del merito preclusa in questo giudizio.
1.18. Nel caso in esame, anche a volere qualificare il motivo di impugnazione nei termini di una denunciata violazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. la censura è destinata a non essere accolta, in quanto la sentenza ha motivato compiutamente sulle caratteristiche per le quali l’unità immobiliare deve ritenersi riconducibile nella categoria A 7.
3.1. Con il quarto motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ. lamentando motivazione apparente nella sentenza impugnata in merito alle affermazioni circa la natura di «normali accessori tecnologici
diffusi nelle case unifamiliari e plurifamiliari classificabili in categoria A7» dell’automazione di cancello d’ingresso e del portone garage, nonché circa l’automazione RAGIONE_SOCIALE «tapparelle», che sarebbero indicative dell’appartenenza di un immobile alla categoria A1 solo se connessi a sofisticati impianti di domotica e/o di controllo da tenutasi in modalità da remoto, evidenziando inoltre la contraddittorietà della motivazione laddove si affermava che «le caratteristiche evidenziate con la dichiarazione DOCFA non consentono di accertare positivamente la presenza dei requisiti per l’attribuzione della categoria A1, ma della categoria A7 o, meglio, compatibili con la categoria A 8 che però non è oggetto del presente giudizio».
3.2. La censura va parimenti disattesa, in quanto per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883/2017, 9105/2017, Cass. SU n. 22232/2016, Cass. n. 9113/2012, Cass. n. 16736/2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, oppure risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile), mentre nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, in modo del tutto lineare, esplicita in maniera esauriente la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, tant’è che, con i restanti motivi, l’Ufficio ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo l’Amministrazione, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in misura pari ad Euro 5.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da