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Classamento catastale parchi eolici: la Cassazione

Una società di energie rinnovabili ha impugnato l’avviso dell’Agenzia delle Entrate che riclassificava i suoi aerogeneratori in categoria catastale D/1. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il corretto classamento catastale dei parchi eolici come ‘opifici’ (D/1) e non come immobili a destinazione particolare (categoria E). La Corte ha ribadito che la natura industriale dell’impianto prevale sulla sua finalità di pubblica utilità ai fini catastali, consolidando un orientamento giurisprudenziale costante.

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Pubblicato il 16 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Classamento Catastale Parchi Eolici: la Cassazione Conferma la Categoria D/1

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale per il settore delle energie rinnovabili, stabilendo il corretto classamento catastale dei parchi eolici. La Suprema Corte ha confermato che questi impianti, data la loro natura di centrali di produzione energetica, devono essere censiti nella categoria catastale D/1 (opifici), rigettando la tesi che li vorrebbe inquadrati nella categoria E, riservata agli immobili a destinazione particolare con finalità pubblica.

I Fatti di Causa

Il caso trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate a una società proprietaria di due aerogeneratori. L’Ufficio aveva rettificato la classificazione proposta dal contribuente, passando dalla categoria E/3 alla D/1, con conseguente rideterminazione della rendita catastale.

La società aveva impugnato l’atto, ottenendo un parziale accoglimento in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale, che aveva ricalcolato il capitale fondiario. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello della società, ritenendo l’avviso di accertamento sufficientemente motivato e corretta sia la classificazione in D/1, sia il metodo di stima utilizzato dall’Agenzia.

La controversia è quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, con la società che lamentava, tra le altre cose, l’errata classificazione catastale e la carenza di motivazione dell’atto impositivo.

Il Classamento Catastale dei Parchi Eolici secondo la Cassazione

Il cuore della decisione riguarda il terzo motivo di ricorso, con cui la società sosteneva che gli impianti eolici, in quanto beni di pubblico interesse e utilità, dovessero rientrare nella categoria E. La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza questa argomentazione, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Secondo gli Ermellini, i parchi eolici sono a tutti gli effetti delle ‘centrali elettriche’. Come tali, la loro corretta collocazione è nella categoria D/1 (‘opifici’). La Corte ha chiarito che il sistema normativo non offre elementi per giustificare un trattamento differenziato rispetto ad altre centrali di produzione energetica, come quelle idroelettriche. Le pale eoliche, così come le turbine idrauliche, sono componenti strutturali ed essenziali dell’impianto, senza le quali la centrale perderebbe la sua funzione.

La Prevalenza della Natura Industriale sulla Finalità Pubblica

Un punto cruciale della motivazione è la distinzione tra la ‘finalità di pubblica utilità’ e la natura catastale dell’immobile. La Corte ha sottolineato che, ai fini del classamento, ciò che rileva è la natura industriale e l’autonomia funzionale e reddituale dell’impianto. Se un bene, pur perseguendo un interesse pubblico, svolge un’attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, deve essere accatastato come tale.

La fornitura di energia elettrica, sebbene costituisca un servizio per il pubblico, è un’attività commerciale. Le imprese che la esercitano non possono godere di classificazioni differenziate o esenzioni fiscali basate sulla mera ‘pubblica utilità’ del servizio offerto, che non si identifica con le ‘finalità istituzionali’ proprie degli enti pubblici.

Le Motivazioni

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso presentati dalla società. Per quanto riguarda la presunta carenza di motivazione dell’avviso, i giudici hanno ribadito che, nelle procedure Docfa, l’obbligo motivazionale è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, a meno che l’Ufficio non disattenda gli elementi forniti dal contribuente.

Sul punto centrale del classamento catastale dei parchi eolici, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza costante, secondo cui tali impianti sono accatastabili come D/1 in quanto costituiscono vere e proprie centrali elettriche. Le considerazioni sulla finalità di pubblica utilità sono state ritenute irrilevanti sotto il profilo catastale, poiché l’attività svolta è di tipo industriale e imprenditoriale. La Corte ha inoltre precisato che, per la determinazione della rendita, devono essere incluse tutte le componenti che costituiscono l’aerogeneratore (navicella, rotore, pale, etc.), in quanto non separabili senza pregiudicare la funzione di generazione energetica dell’impianto. Infine, anche il motivo relativo all’erronea quantificazione della rendita è stato giudicato inammissibile, in quanto il ricorso non si confrontava specificamente con la valutazione operata dal giudice di merito, che aveva già tenuto conto del deprezzamento dell’impianto.

Le Conclusioni

In conclusione, l’ordinanza consolida un principio chiave per gli operatori del settore delle energie rinnovabili: i parchi eolici sono considerati a tutti gli effetti degli ‘opifici’ e, come tali, devono essere censiti nella categoria catastale D/1. La destinazione a un servizio di pubblica utilità non è sufficiente a modificarne la natura ai fini fiscali, quando l’attività è condotta con criteri imprenditoriali. Questa decisione fornisce certezza giuridica e conferma le linee guida per la corretta determinazione della rendita catastale di questi importanti asset infrastrutturali.

In quale categoria catastale devono essere classificati i parchi eolici?
Secondo la Corte di Cassazione, i parchi eolici devono essere accatastati nella categoria D/1 (‘opifici’), in quanto costituiscono a tutti gli effetti delle centrali elettriche per la produzione di energia.

La finalità di pubblica utilità di un impianto eolico influisce sulla sua classificazione catastale?
No. La Corte ha chiarito che le considerazioni sulla finalità di pubblica utilità dei manufatti sono irrilevanti ai fini catastali. Ciò che conta è la natura dell’attività svolta, che nel caso della produzione di energia elettrica è di tipo industriale e commerciale, secondo parametri economico-imprenditoriali.

Quali elementi compongono l’impianto eolico ai fini della stima della rendita catastale?
L’oggetto della stima finalizzata all’attribuzione della rendita comprende l’insieme dei beni che costituiscono l’aerogeneratore, includendo non solo le componenti immobiliari infisse al suolo, ma anche quelle fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio per la funzione di generazione energetica (es. navicella, rotore, pale, cabina elettrica).

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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