Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31459 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31459 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3480/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende -controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 31951/2022 depositata il 28/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato alla RAGIONE_SOCIALE in data 27 ottobre 2014, l’RAGIONE_SOCIALE del Territorio di Genova – riclassificava la categoria catastale ‘E/1’ proposta dalla contribuente con procedura DOCFA, in relazione alle aeree demaniali scoperte, detenute dalla società in concessione, funzionali alla movimentazione RAGIONE_SOCIALE merci nel terminal portuale di PràRAGIONE_SOCIALE (in catasto fabbricato di Genova, f. 12, p.lla 1240, sub. 2), attribuendo a tali beni la categoria ‘D/8′;
la adita Commissione tributaria provinciale di Genova accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza 1227/2/2018, accoglieva l’appello proposto dall’ ufficio, premettendo in punto di fatto che sulla menzionata area insistevano dodici gru, nonché l’apparato tecnico necessario allo svolgimento dell’attività di movimentazione merci, così ritenendo che ivi si fosse «realizzato un unico ed inscindibile plesso, composto dalle aree demaniali, strumentalmente preordinato alla pratica commerciale disimpegnata dalla società concessionaria» e che le citate «aree scoperte, lungi dall’aver autonoma destinazione, assolvono alla medesima funzione commerciale dei fabbricati: sono anch’esse necessarie per l’esercizio dell’attività di movimentazione merci» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
2.1. i giudici di appello, nel richiamare l’ art. 2 del D.M. 28/1998 (sulla rilevanza ai fini del classamento della ‘potenzialità reddituale’), l’ art. 5 del R.D.L. n. 652/1939 (che si riferisce alla ‘attitudine a produrre reddito’) e l’ art. 40 d.P.R. n. 1149/1949 (che
estende la funzione reddituale ad ogni parte dell’immobile) e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non possono essere classificati nella categoria ‘E’ e, quindi, essere ritenuti esenti dal pagamento dell’ICI, gli immobili destinati ad uso commerci ale, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, concludevano nel senso che «le aree cd. ‘scoperte’ risultano indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale, reputandole idonee a «costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito»;
proposto ricorso per cassazione da parte della RAGIONE_SOCIALE , cui resisteva l’ ufficio, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31951/2022 in data 28/10/2022 rigettava il ricorso disattendendo tutte le domande, eccezioni e difese formulate da parte contribuente;
3.1, in particolare, per quanto in questa sede rileva, i giudici di legittimità rigettavano (l’ ulteriore) eccezione di giudicato, formulata con la memoria ex art. 380 bis .1. cod. proc. civ. asseritamente derivante dalla sentenza n. 895/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Genova, osservando che: ‘ La sentenza n. 895/2018 non può infatti integrare alcun giudicato sull’accertamento in oggetto, risultando dirimente osservare che detta pronuncia ha avuto ad oggetto l’annullamento dell’avviso di a ccertamento ICI per non aver ricevuto la RAGIONE_SOCIALE la notifica dell’atto rettificativo della rendita catastale a seguito di procedura DOCFA proposta (non dalla società ricorrente, ma) dall’RAGIONE_SOCIALE concedente (che aveva, peraltro, chiesto la variazione di categoria catastale da ‘E/1’ a ‘D/8’), citando sul punto il principio affermato da questa Corte con la pronuncia n. 807/2018, secondo cui «l’intestatario della partita catastale è anche il concessionario che, pertanto, aveva diritto alla not ifica dell’atto attributivo della rendita, in quanto è rimasto estraneo alla procedura DOCFA»(così nella sentenza impugnata).
Quindi, nessuna statuizione di merito è stata resa sulla categoria catastale oggetto di causa, sicchè, a monte (e senza dover ripetere quanto sopra illustrato circa i limiti del giudicato), nessun giudicato può essere sul punto utilmente invocato ‘;
4. contro detta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
5. l’ ufficio è rimasto intimato
CONSIDERATO CHE
1. ad avviso di parte ricorrente la Corte di Cassazione avrebbe fondato detta statuizione di rigetto del ricorso su un evidente errore di fatto, ricadente su una circostanza decisiva e pacifica fra le parti, riguardante il corretto contenuto RAGIONE_SOCIALE statuizioni rese dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova nella sentenza n. 895/1/2018, invocata dalla contribuente quale precedente avente forza di giudicato esterno relativamente al corretto inquadramento catastale RAGIONE_SOCIALE aree scoperte di cui è anche qui causa;
1.1. secondo la società contribuente la Suprema Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto nel ritenere che la predetta Commissione Tributaria Provinciale non avesse reso alcuna ‘statuizione di merito’ in ordine alla classificazione in Catasto RAGIONE_SOCIALE aree scoperte assumendo che in tale sentenza la Commissione Tributaria Regionale si era limitata a rilevare la mancata notificazione preventiva -nei confronti della società contribuente -dell’atto con cui l’ RAGIONE_SOCIALE aveva in precedenza provveduto a rettificare l’inquadramento catastale RAGIONE_SOCIALE citat e aree scoperte, con ciò annullando l’avviso di accertamento IMU che il Comune di Genova, muovendo proprio dalle risultanze di detta rettifica catastale, aveva provveduto ad emettere;
1.2. assume che la Commissione Tributaria Provinciale di Genova -per mezzo della suddetta sentenza n. 895/1/2018 -aveva innanzitutto ravvisato la necessaria riconduzione RAGIONE_SOCIALE aree scoperte entro il gruppo catastale E, come desumibile dal fatto che aveva
richiamato -‘ con evidente intento di adesione ‘ -plurime pronunce di merito che, seppur al tempo non definitive, avevano visto i giudici liguri adottare siffatta consolidata conclusione;
1.3. precisa che solamente a seguito di detto accertamento preliminare, la Commissione Tributaria Provinciale di Genova aveva, quindi, potuto rilevare l’illegittimità dell’avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Genova, in virtù dell’erroneità dell’inquadramento catastale ivi assunto come riferimento per le aree scoperte mentre la circostanza relativa alla mancata notificazione -nei confronti della contribuente -dell’atto con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva postulato la rettifica catastale dei cespiti di cui è causa assumeva, nella ricostruzione operata, valenza di mera argomentazione integrativa, resa quasi ad abundantiam rispetto a quanto già rilevato con riferimento al corretto inquadramento in Catasto RAGIONE_SOCIALE aree scoperte. Tale statuizione, pertanto, si aggiungeva -quale ulteriore riprova dell’illegittimità della liquidazione IMU effettuata dall’ente comunale -al ragionamento che aveva già condotto la CTP a classare le aree scoperte entro la categoria E/1;
1.4. assume che la Suprema Corte, condizionata da un tale errore di fatto ricadente sul corretto oggetto della decisione resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, era giunta a disconoscere la valenza di giudicato esterno della citata sentenza n. 895/1/2018, con conseguente il rigetto del ricorso per cassazione interposto dalla RAGIONE_SOCIALE e, in ultima istanza, la convalida della rettifica catastale operata da l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, evidente apparendo, quindi, la decisività dell’errore fattuale qui rilevato;
1.5. da qui la necessità di procedere alla revocazione della sentenza impugnata, dovendosi, quindi, nella fase rescissoria dichiarare nel merito l’illegittimità dell’avviso NUMERO_DOCUMENTO, in linea con quanto già delibato -con pronuncia
ad oggi costituente res iudicata -dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova attraverso la sentenza n. 895/1/2018.
3. in ragione del l’ istanza della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) finalizzata alla trattazione in pubblica udienza del presente giudizio nonché di quelli aventi R.G. nn. 18425/2015, 1148/2018, 21207/2019, 3066/2020 e 4221/20 ed attesa la rilevanza della questione di diritto afferente al giudizio in discorso riguardante il rapporto intercorrente fra il procedimento di classamento catastale -da una parte -e l’attività di liquidazione della correlata ICI/IMU, si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza anche di tale procedimento, come, peraltro, già disposto per gli altri procedimenti sopra indicati;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data