Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31496 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31496 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4221/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 736/2019 depositata il 12/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
il Comune di Genova ricorre, svolgendo sei motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 736/03/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Liguria, in controversia riguardante l’impugnazione di un avviso di accertamento per ICI, relativ o all’ anno di imposta 2011, emesso dal Comune di Genova nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE quale concessionaria di una area demaniale, dalla stessa impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova;
la Commissione Tributaria Regionale, con la menzionata sentenza, aveva accolto l’appello RAGIONE_SOCIALEa società contribuente e rigettato l’ appello incidentale proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE, ritenendo fondata l’ eccezione RAGIONE_SOCIALEa società relativa al giudica to formatosi in ordine alla classificazione RAGIONE_SOCIALE‘ area in questione in categoria E/1; 3. la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) resiste con controricorso, riproponendo tutte le ulteriori eccezioni e
difese ritenute assorbite dai giudici di appello;
3.1. la RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 74 legge
342/2000 recante misure in materia fiscale nonché RAGIONE_SOCIALE‘ art. 11 d.lgs. n. 504/1992;
1.1. viene rilevato che, secondo quanto era dato desumere dal tenore RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata i giudici di appello avevano ritenuto fondata l’ eccezione RAGIONE_SOCIALEa società contribuente secondo cui la rendita catastale RAGIONE_SOCIALE‘ immobile per essere efficace deve ess ere notificata al contribuente, non considerando che trattavasi di variazione catastale promossa con procedura DOCFA senza alcuna modifica da parte RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE;
con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 132, secondo comma, n. 4 e 156, secondo comma, cod. proc. civ.;
2.1. viene osservato che, a prescindere dal fatto che mancava la esatta indicazione pronunzia costituente res iudicata – cui i giudici intendevano riferirsi – contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale non sussisteva agli atti alcuna prova idonea a suffragare la sussistenza di un giudicato, a nulla rilevando l’ annotazione operata dall’ RAGIONE_SOCIALE, adempimento imposto dalla normativa vigente e che, per contro, risultava che la sentenza n. 381/1/2015 era stata impugnata dal Comune di Genova dinanzi alla Corte di Cassazione (proc. R.G. n. 18425/2015) la quale, con ordinanza interlocutoria n. 24326/2019, aveva disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, violazione a falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2967 cod. civ. e 124 disp. att. cod. proc. civ.;
3.1. l’ ente impositore assume che agli atti difettava la prova del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza in questione e che, per altro verso, alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità non poteva parlarsi di efficacia di giudicato, vertendosi in ipotesi di diversa annualità;
con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti rappresentato dalla corretta classificazione ai fini catastali RAGIONE_SOCIALE‘ area in questione;
4.1. il comune osserva che i giudici di appello, dando rilievo esclusivo al supposto giudicato, avevano omesso ogni considerazione in ordine alla corretta classificazione RAGIONE_SOCIALE‘ area, per come dedotta;
con il quinto motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, violazione a falsa applicazione degli artt. 1 e 7, lett. b), d.lgs. 504/1992 e 5 R.D.L. 652/1939;
5.1. viene rilevato che la decisione dei giudici territoriali si poneva in contrasto con la normativa di riferimento e con la giurisprudenza di legittimità in relazione all’ impossibilità di classificare le aree in questione, indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa sua attività, nella categoria E;
con il sesto motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ, nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 132 secondo comma n. 5 e 156, secondo comma, cod. proc. civ.;
6.1. viene dedotto che la Commissione Tributaria Regionale, senza valutare adeguatamente l’ oggetto del giudizio, aveva annullato tout court l’ atto impugnato alla luce di un presunto giudicato e senza alcun concreto riferimento alla realtà oggettiva dei diversi beni ivi contemplati e da assoggettare a imposta, risultando impossibile l’ esatta individuazione del comando giudiziale cui dare esecuzione;
valutata l’ istanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE finalizzata alla trattazione in pubblica udienza del presente giudizio nonché di quelli aventi R.G. nn. 18425/2015, 1148/2018, 21207/2019, 3066/2020 e 3480/2023 ed attesa la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto afferente al giudizio in discorso riguardante il corretto classamento dei beni in questione ed il rapporto intercorrente fra il procedimento di classamento catastale -da una parte -e l’attività di liquidazione
RAGIONE_SOCIALEa correlata ICI/IMU, si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria, in data