Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31366 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31366 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3066/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
–
contro
ricorrente- nonchè contro
COMUNE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 736/2019 depositata il 12/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza n. 736/03/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in controversia riguardante l’impugnazione di un avviso di accertamento per ICI, rel ativo all’ anno di imposta 2011 emesso dal Comune di Genova nei confronti della RAGIONE_SOCIALE quale concessionaria di una area demaniale, dalla stessa impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova;
la Commissione Tributaria Regionale, con la menzionata sentenza aveva accolto l’appello della società contribuente e rigettato l’ appello incidentale proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE, ritenendo fondata l’ eccezione della società relativa al giudicat o formatosi in ordine alla classificazione dell’ area in questione in categoria E/1; 3. la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) resiste con controricorso riproponendo tutte le ulteriori eccezioni e difese ritenute assorbite dai giudici di appello;
3.1. la RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza ex art. 115 cod. proc. civ. nonché ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod., civ. e 69 d.lgs. 546/1992;
1.1. viene rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale non sussisteva agli atti alcuna prova idonea a suffragare la sussistenza di un giudicato, a nulla rilevando l’ annotazione operata dall’ RAGIONE_SOCIALE, adempimento imposto dalla normativa vigente e che per contro
risultava che la sentenza richiamata (la n. 381/1/2015) era stata impugnata dal Comune di Genova dinanzi alla Corte di Cassazione (proc. R.G. n. 18425/2015) la quale, con ordinanza interlocutoria n. 24326/2019 aveva disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE); 2. con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ, nullità della sentenza ex art. 132, comma secondo n. 4 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 546/1992;
2.1. si osserva che la motivazione era da ritenere meramente apparente non comprendendosi le ragioni dell’ iter logico posto a base della decisione e risultando che i giudici di appello sembravano avere fatte proprie le ragioni della contribuente senza in alcun modo esaminare le eccezioni formulate dall’ amministrazione finanziaria; 3. valutata l’ istanza della RAGIONE_SOCIALE finalizzata alla trattazione in pubblica udienza del presente giudizio nonché di quelli aventi R.G. nn. 18425/2015, 1148/2018, 21207/2019, 4221/2020 e 3480/2023 ed attesa la rilevanza della questione di diritto afferente al giudizio in discorso riguardante il corretto classamento dei beni in questione ed il rapporto intercorrente fra il procedimento di classamento catastale -da una parte -e l’attività di liquidazione della correlata ICI/IMU, si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data