Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33604 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33604 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19158/2022 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
-ricorrente-
contro
INTERPORTO RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
e sul ricorso 20326/2022 R.G. proposto da:
INTERPORTO RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato;
-Controricorrente – avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA n. 86/2022 depositata il 20/01/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente impugnava innanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di Livorno numerosi avvisi di rettifica catastale con i quali si attribuiva la categoria D/1 ad immobili siti nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tra i quali, stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei, stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e cabine elettriche), deducendo l’illegittimità dei provvedimenti di nuova determinazione di classamento e attribuzione di rendita catastale per essere gli immobili esenti da ICI/IMU ex art. 7, comma 1, lett. b), del D.lgs. 504/1992 nonché l’illegittimità dei provvedimenti gravati per difetto di motivazione e violazione degli artt. 71 del D.lgs. 507/1993 s.m.i. e 3 RAGIONE_SOCIALEa L. 212/2000 s.m.i.
La CTP di Livorno accoglieva i ricorsi avverso gli avvisi aventi ad oggetto le cabine elettriche, escludendo la loro autonomia reddituale, respingendo per il resto gli accertamenti concernenti aree interportuali.
Sugli appelli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa contribuente, la RAGIONE_SOCIALE, previa riunione di 16 giudizi, dodici in cui era appellante l’RAGIONE_SOCIALE (aventi ad oggetto le cabine elettriche) e quattro in cui era invece appellante l’RAGIONE_SOCIALE (aventi ad oggetto i piazzali per lo stoccaggio RAGIONE_SOCIALE merci nelle aree interportuali che qui ci occupano), con la pronuncia n. 86/2022 del 20.1.2022, rigettava tutte le impugnazioni, compensando le spese del secondo grado di giudizio, così statuendo < Nel dettaglio, la decisione qui gravata limitando l'analisi a quella parte RAGIONE_SOCIALEa pronuncia che ha rigetto i quattro appelli RAGIONE_SOCIALE'odierna ricorrente relativi alle aree interportuali -ha respinto i ricorsi trattandosi di aggiungendo che >. (Cass. n. 14184 del 24.5.2019 e 6705 del 10.3.2020). Con la sentenza n. 20026 del 7.10.2015 la Corte, esaminando il caso di uffici RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che erroneamente la CTR aveva
ritenuto l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘autonomia funzionale in ragione del fatto che l’immobile, adibito a sede istituzionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, fosse strumentale all’esercizio di servizi portuali e marittimi e non fosse destinato ad attività lucrativa, dovendosi invece intendersi il requisito RAGIONE_SOCIALE‘autonomia reddituale nell’attitudine RAGIONE_SOCIALE‘immobile a produrre reddito ed essendo irrilevante che l’immobile abbia o meno una destinazione lucrativa. Con la sentenza n. 10031 del 20.4.2017 la Corte, decidendo in una controversia concernente l’impugnazione di un avviso d’accertamento emesso dal comune di Genova per l’anno 2006 per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI relativamente ad aree demaniali marittime coperte e scoperte, ha cassato la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale che, pur evidenziando la capacità di produrre reddito propria di tali aree, aveva aderito alla tesi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE contribuente, che non si era in presenza di aree autonome, ma di aree assegnate unitamente all’intera concessione rilasciata per il servizio pubblico espletato. La Corte, richiamando altre sentenze, ha ribadito che non possono essere classificati in categoria E e, quindi, esenti da ICI, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘ente titolare. Con la sentenza n. 10674 del 17.4.2019 la Corte, decidendo una controversia relativa ad un magazzino adibito a deposito movimentazione merci di RAGIONE_SOCIALE titolare di concessione demaniale, ha ribadito che “ciò che conta ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposizione è che l’area in considerazione sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito” (Cass. 10031/2017, 1369/2017, 20259/2017, 20026/2015). Infine, con la sentenza n. 34657 del 30.12.2019 la Corte, in una controversia relativa a talune particelle del comprensorio demaniale scalo legnami sito all’interno del porto di RAGIONE_SOCIALE, ed attribuite in concessione a RAGIONE_SOCIALE, ha cassato la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria
Regionale che aveva ritenuto l’insussistenza di autonomia funzionale e reddituale RAGIONE_SOCIALE‘area in questione e la sua necessaria destinazione all’erogazione di un servizio pubblico, nonostante che costituisse elemento non contestato di causa l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa stessa da parte di una spa per un servizio RAGIONE_SOCIALE privato e RAGIONE_SOCIALE, con autonoma produzione di reddito. La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui “(…) ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. in L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologicofunzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso RAGIONE_SOCIALE o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità >.
Avverso detta sentenza (con riguardo al rigetto dei dodici appelli in cui era appellante l’RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto le cabine elettriche) ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
Depositata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio – quando ancora la Cancelleria non aveva segnalato la presenza di un distinto ricorso proposto dalla contribuente comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito nell’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso. Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis 1., terzo comma, cod.proc.civ.
RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la medesima decisione sulla base di un unico motivo, chiedendo la riunione del giudizio n.
20236 a quello recante n. NUMERO_DOCUMENTO proposti avverso la medesima sentenza n. 86/2022.
Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria.
La ricorrente ha depositato nel presente giudizio una istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. in relazione ad una proposta di definizione accelerata che concerne invece il giudizio n. RG 19158/2022.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, in entrambi i giudizi.
MOTIVI DI DIRITTO
1.In via preliminare, si osserva che l’ente finanziario ha proposto ricorso per cassazione notificato il 15 luglio 2022, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha notificato il ricorso all’amministrazione in data 29 luglio 2022.
1.2.Alla luce del principio RAGIONE_SOCIALE‘unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, una volta avvenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALEa prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; quest’ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass. n 448/2020; n. 2516/2016; n. 5695/2015).
1.3. Il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei termini di cui all’art. 370 c.p.c. impone la riunione RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, che, nella specie, è obbligatoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 c.p.c., in quanto queste investono lo stesso provvedimento (Cass. sez. un. n. 1521 del 2013; conf. Cass. n. 27550 del 2018).
Ricorso Rg n. 19158/2022
1.Il primo motivo di ricorso deduce, ex art. 360, primo comma, n.4), c.p.c., . Si contesta il difetto assoluto di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, poiché la CTR RAGIONE_SOCIALE, a parte elencare le pronunce di legittimità a sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria decisione, nulla direbbe in relazione agli elementi in concreto rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa classificazione, avendo il giudice di appello asseritamente limitato la descrizione dei suoi comportamenti cognitivi ad una mera astratta indicazione dei fatti di causa e dei fati di prova dei fatti di causa.
2.Con la seconda censura, introdotta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 e degli artt. 61 ss. del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 40 e 41, decreto -legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Nel premettere che, quanto al classamento RAGIONE_SOCIALE unità rientranti nel gruppo ‘E’, l’art. 2, comma 40, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha stabilito che: «nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso RAGIONE_SOCIALE, industriale, ad ufficio privato ovvero
ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale», occorre individuare quali attività siano strettamente funzionali alle destinazioni catastali menzionate, al fine di ricomprendere nella stessa categoria E/1 solo quegli immobili o loro porzioni ospitanti tali attività. Assume, quindi, che non tutti i beni facenti parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sono classificabili, per ciò solo, in categoria E/1 e che poichè nel caso di specie, l’immobile è un manufatto -cabina elettrica – ospitante quadri elettrici, per il quale, non si può escludere in astratto una autonomia funzionale e reddituale, il giudice di merito avrebbe dovuto condurre un accertamento in concreto circa l’asservimento RAGIONE_SOCIALEa cabina elettrica ad un immobile, compreso nell’RAGIONE_SOCIALE, che sia senz’altro rientrante nella categoria E/1, in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità
Lamenta che la Corte regionale, invece, violando la normativa di riferimento aveva ‘direttamente’ dedotto il difetto di autonomia redditività dall’inserimento nel contesto interRAGIONE_SOCIALE. Nel caso in esame, l’immobile è una cabina elettrica, per la quale, viste le caratteristiche, l’ubicazione e l’uso fatto nella struttura interRAGIONE_SOCIALE, non si può escludere una autonomia funzionale e reddituale, da valutarsi caso per caso e in concreto da parte del giudice di merito.
Il consigliere delegato ha rilevato la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione.
4.Con l’istanza ex art. 380 -bis cod.proc.civ., parte ricorrente ha proposto opposizione assumendo di aver tempestivamente proposto ricorso in primo grado.
5.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione
accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 cod.proc.civ.
6.La proposta di definizione accelerata di cui al giudizio n. RG 19158/2022 deve essere confermata.
La prima censura del ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria non ha pregio.
7.1.Per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (articolo 111, sesto comma, Cost.), ossia RAGIONE_SOCIALE‘articolo 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) RAGIONE_SOCIALE‘articolo 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.
7.2.Nel caso di specie, il giudice di secondo grado, con il rinvio a precedenti sentenze RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, ha motivato affermando che le cabine elettriche sono prive di autonomia funzionale e reddituale rispetto agli altri immobili che costituiscono l’RAGIONE_SOCIALE, ritenendole inidonee a costituire una fonte di guadagno propria. Come tali, pertanto, riconducibili alla categoria E/1, perché strettamente connesse alle funzioni RAGIONE_SOCIALEstiche. L’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta è chiaro, tanto che la difesa erariale con la seconda censura critica proprio la mancanza di autonomia funzionale e reddituale riconosciuta alle cabine elettriche in relazione all’RAGIONE_SOCIALE. Per cui la motivazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata non può considerarsi al di sotto RAGIONE_SOCIALEa soglia
del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111, comma 6, Costituzione.
7.3.Le argomentazioni per cui la cabina elettrica risulta riconducibile alla categoria E/1 sono state espresse dai giudici regionali e sono idonee a rendere comprensibile la formazione del convincimento RAGIONE_SOCIALEa commissione toscana.
La seconda censura si rivela infondata.
8.1.In tema di classamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, «nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso RAGIONE_SOCIALE, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale», e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento catastale di un immobile nella categoria E/1, occorre non solo che lo stesso sia privo RAGIONE_SOCIALE‘autonomia funzionale e reddituale, ma anche che sia strumentale al servizio pubblico.
8.2.La disciplina di riferimento non soltanto non è stata violata o falsamente applicata dalla Corte toscana, bensì correttamente richiamata, dal momento che essa ha escluso che la cabina elettrica possa essere compresa tra gli immobili o porzioni di immobili destinati ad uso RAGIONE_SOCIALE, industriale ovvero ad usi diversi, in quanto la cabina elettrica non presenta autonomia funzionale e reddituale, trattandosi di un bene non singolarmente valorizzabile, nè sul piano tecnico-operativo né su quello economico.
8.3.I giudici di appello hanno, dunque accertato, con congruo ragionamento in fatto, trattarsi di cabine elettriche di un RAGIONE_SOCIALE destinate alla fornitura di energia elettrica per servizi di trasporto non aventi alcun tipo di autonomia funzionale rispetto alla funzione RAGIONE_SOCIALEstica che è propria RAGIONE_SOCIALEa intera struttura interRAGIONE_SOCIALE nel cui ambito sono inserite.
8.4.Tale affermazione trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte che ha più volte affermato, in fattispecie sostanzialmente collimante, che la cabina di trasformazione, installata presso l’autostrada, per la somministrazione RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica occorrente all’illuminazione e al funzionamento degli apparati RAGIONE_SOCIALE‘infrastruttura, costituisce “unità immobiliare a destinazione particolare” compresa nel gruppo E RAGIONE_SOCIALE categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all’immobile principale’ (Cass.n. n. 6705/20, n. 6147/21, n. 23342/22; Cass. n. 21768/2025).
8.5.Non è, dunque, condivisibile il ragionamento logico giuridico RAGIONE_SOCIALEa difesa erariale secondo cui la cabina elettrica non possa ritenersi un bene strettamente funzionale rispetto al complesso interRAGIONE_SOCIALE soltanto perché non avrebbe una utilizzabilità (anche parziale) come mezzo di trasporto o una «stretta funzionalità» rispetto alle esigenze di pubblico trasporto (cfr. pag. 17 ricorso).
8.6.Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 240/1990, per RAGIONE_SOCIALE ;proprio in quanto l’RAGIONE_SOCIALE è un complesso organico di strutture non frazionabili, anche il manufatto in cui si trovano i quadri elettrici non può che essere
considerato un’opera finalizzata strumentalmente a garantire la piena funzionalità RAGIONE_SOCIALE‘intero sistema che sarebbe pregiudicata qualora mancasse una struttura deputata a garantire il comando RAGIONE_SOCIALE‘elettricità, ossia di una fonte energetica senza cui l’RAGIONE_SOCIALE non potrebbe operare.
8.7.Risulta davvero inconcepibile che un RAGIONE_SOCIALE allacciato alla rete logistica RAGIONE_SOCIALE e chiamato a gestire sistemi di incontro domanda-offerta, di controllo e monitoraggio RAGIONE_SOCIALE flotte e dei carichi, di interscambio dati, di teleprenotazione, di informazione, non sia dotato di un’infrastruttura di comando RAGIONE_SOCIALEa fonte energetica che consenta l’erogazione dei servizi che per legge è deputato a fornire.
8.8.L’ufficio, con il proposto motivo, cerca di contrastare l’accertamento fattuale del giudice di merito muovendo da considerazioni del tutto ipotetiche assumendo che il giudice di merito ‘avrebbe dovuto’ condurre un accertamento in concreto circa l’asservimento RAGIONE_SOCIALEa cabina elettrica ad un immobile, compreso nell’RAGIONE_SOCIALE, che sia senz’altro rientrante nella categoria E/1, in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità. Orbene il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato da parte ricorrente) può rivestire la forma RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e RAGIONE_SOCIALEa falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione; Cfr. Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del
2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018).
8.9.Questa Corte (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta in funzione RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ambito interpretativo ed applicativo RAGIONE_SOCIALEa norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE‘astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge (in ragione RAGIONE_SOCIALEa carente o contraddittoria ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta alla luce RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). In realtà l’RAGIONE_SOCIALE, – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta portata dalla norma di legge richiamata – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, operazione che non attiene all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv.
638171), neppure coinvolgendo, secondo la prospettazione critica RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme richiamate sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice di appello ( Cass. n. 21768/2025)
9.Appare, dunque, evidente che nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam RAGIONE_SOCIALE censure sollevate dalle ricorrenti deve, piuttosto, individuarsi nella negata congruità RAGIONE_SOCIALEa lettura fornita dai giudici territoriali del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o RAGIONE_SOCIALE circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta necessariamente mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie di causa e, pertanto, di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione.
Ricorso incidentale Rg 20236/2022
1.Con l’unico motivo, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, in ordine al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘autonomia funzionale e reddituale RAGIONE_SOCIALE stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. Si censura la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui ritiene che gli immobili de quibus (area interRAGIONE_SOCIALE F.0014, part. 344. Sub 6019 rappresentano ‘aree idonee a produrre reddito ed essendo irrilevante la circostanza che
l’RAGIONE_SOCIALE sia una RAGIONE_SOCIALE a partecipazione pubblica svolgente un servizio di pubblico interesse’ (pag. 12 ultimo paragrafo decisione gravata).
Si osserva che il riconoscimento di autonomia funzionale e reddituale RAGIONE_SOCIALE aree di stoccaggio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si pone in contrasto con la stessa definizione normativa di RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. 240/1990 definisce l’RAGIONE_SOCIALE come ‘un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferrovia-rio idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione’. Si assume che gli interporti – costituendo nel loro insieme una RAGIONE_SOCIALE infrastrutture fondamentali per il sistema RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE – soddisfano bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o RAGIONE_SOCIALE; le infrastrutture collocate all’interno di un RAGIONE_SOCIALE e funzionalmente collegate al trasporto RAGIONE_SOCIALE merci (quindi, sedime, binari, magazzini dotati al loro interno di raccordo ferroviario, banchine fluviali, ecc.) costituiscono un tutt’uno inscindibile e come tale rientrante nella definizione normativa di RAGIONE_SOCIALE quale ‘complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto’. Tali immobili, infatti, sono strumentali al trasporto ed all’RAGIONE_SOCIALE, così come definito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 240/1990, perché le merci ivi giunte non possono essere abbandonate all’aperto, in attesa RAGIONE_SOCIALEa loro successiva rispedizione a destino con un diverso mezzo di trasporto, e ciò per ovvie ragioni di sicurezza, igiene e, comunque, di ordine pubblico.
Si argomenta che le infrastrutture pubbliche quali quella di cui si tratta nel presente giudizio rivestono un’importanza strategica essenziale nel perseguimento RAGIONE_SOCIALE politiche RAGIONE_SOCIALEstiche
nazionali e comunitarie, tant’è che la ricostruzione sinora operata si pone in linea con la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato sez. II, 12/03/2020 n.1776, dove si legge: ‘ Quanto al requisito oggettivo, emerge ad avviso del Collegio la rilevanza pubblicistica RAGIONE_SOCIALE opere in esame, che sono costituite da interventi di completamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Dunque, l’RAGIONE_SOCIALE è costituito dall’insieme RAGIONE_SOCIALE strutture organicamente avvinto alla realizzazione di piattaforme territoriali logistiche diretta a favorire la concentrazione dei flussi di trasporto RAGIONE_SOCIALE merci, razionalizzando il territorio e riducendone l’impatto ambientale. Ai sensi RAGIONE_SOCIALEa definizione legislativa, gli interporti costituiscono le infrastrutture di trasporto terrestre più importanti e sono parte integrante del RAGIONE_SOCIALE.’. Ad ulteriore conforto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di autonomia funzionale di ciascuna unità immobiliare e RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un collegamento funzionale con la finalità di pubblico trasporto perseguita si cita la deliberazione del 7 aprile 1993 ‘piano quinquennale degli interporti’ (in G.U. n. 111 del 14-5-1993) del RAGIONE_SOCIALE nel trasporto, dove si fa riferimento al fatto che negli interporti medesimi è previsto un insieme organico di servizi tra loro integrati e uniformati secondo un concetto di rete logistica e alla necessità che siano previsti impianti base per l’esercizio del trasporto combinato e la movimentazione dei containers, nonché’ le sedi degli operatori del trasporto e RAGIONE_SOCIALEa logisti-ca, e che siano individuate tutte le aree necessarie alla sosta e alla mobilità dei veicoli stradali e ferroviari .
2.Il ricorso non ha pregio. Il motivo è infondato, alla luce del recente intervento di questa Sezione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27544 del 23/10/2024; Cass. n. 21790/2025) su una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, che il Collegio intende condividere.
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 40, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali ‘E/1’, ‘E/2’, ‘E/3’, ‘E/4’, ‘E/5’, ‘E/6’ ed ‘E/9’ non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso RAGIONE_SOCIALE, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e 40 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘ente titolare (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2015, n. 20026; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn. 7390, 7391 e 7392; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34657, 34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664 e 34697; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13354; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21806; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2020, n. 24230; Cass., Sez. 6^-5, 20 agosto 2021, n. 23272; Cass., Sez. 6^5, 15 marzo 2022, n. 8326).
2.2.Gli immobili rientranti nel gruppo E) sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» RAGIONE_SOCIALEa destinazione RAGIONE_SOCIALE‘unità immobiliare, e non menziona affatto il requisito RAGIONE_SOCIALE‘interesse generale sotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde , ex plurimis , Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); e che, ai
sensi del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286 (secondo il cui disposto «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso RAGIONE_SOCIALE, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.»), sussiste «una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile ad uso RAGIONE_SOCIALE o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass. 20 febbraio 2023, n. 5262).Si è, quindi, rimarcato che le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E sono connotate da una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderle sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica RAGIONE_SOCIALE e produttiva; e che rimane irrilevante la destinazione RAGIONE_SOCIALE‘unità immobiliare ad un fine di pubblico interesse che non esclude lo svolgimento di un’attività secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l’applicazione di tariffe (v.: in tema di servizio idrico RAGIONE_SOCIALE, Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427; v., con riferimento ad aree portuali, Cass., 11 maggio 2022, n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., 17 aprile 2019, n. 10674).
2.3. Il provvedimento di attribuzione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale RAGIONE_SOCIALEa c.d. “destinazione ordinaria”, sicché l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga
fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2015, n. 8773; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12025; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 34002; Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., Sez. 6^-5, 16 novembre 2020, n. 25992; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868).
2.4.Pertanto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa classificazione di un immobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali RAGIONE_SOCIALE‘immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166), non rilevando, quindi, né il carattere pubblico o privato RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALE‘immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali RAGIONE_SOCIALE‘immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento (Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, n. 34002 analogamente: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Casn. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868).
2.5.Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e
RAGIONE_SOCIALE, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori; per l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa corretta categoria cui ascrivere le unità immobiliari speciali o particolari, la circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE del Territorio il 16 maggio 2006, n. 4/T (che è stata successivamente confermata dalla circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE Territorio il 13 aprile 2007, n. 4/T), ha precisato (par. 3) che occorre procedere a «un corretto esame preliminare RAGIONE_SOCIALE caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l’assenza dei requisiti per l’attribuzione di una RAGIONE_SOCIALE categorie dei gruppi ordinari e, dall’altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare pi ù rispondente alle caratteristiche oggettive RAGIONE_SOCIALE‘immobile (…)>.
2.6.Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa categoria catastale, il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare RAGIONE_SOCIALEo stesso che, diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa disciplina del catasto, fondata sulla potenzialità di produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla loro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842).
2.7.Può soggiungersi che lo stesso fine di pubblico interesse – che, come detto, non esclude l’autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad uso RAGIONE_SOCIALE, secondo lo specifico
ordinamento catastale, -nemmeno rileva nell’ordinamento eurounitario, in tema di aiuti di Stato e di concorrenza, laddove dal classamento catastale dipenda la stessa applicazione di tributi e, inversamente, la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘àmbito di applicazione di agevolazioni ed esenzioni, posto che l’identificazione di un’impresa si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimento di un’attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, Scuola RAGIONE_SOCIALE, punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C74/16, RAGIONE_SOCIALE, punto 50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007, COGNOME e COGNOME, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, RAGIONE_SOCIALE, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, COGNOME e altri, punti 74 e 75).
3.Nel caso di specie, per stessa ammissione RAGIONE_SOCIALEa contribuente si tratta di aree scoperte pacificamente utilizzate per lo stoccaggio di merci in transito ed, in particolare, per un traffico di autovetture nuove in importazione. Del resto, in tema di classamento di immobili, ciò che rileva è che nell’unità immobiliare urbana soggetta ad accatastamento venga svolta attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l’eventuale destinazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile anche ad attività di pubblico interesse (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12741 del 23/05/2018; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2004 del 2019, secondo cui è proprio la destinazione del cespite ad una attività che sia svolta rispettando parametri economico-imprenditoriali ad essere decisiva in ordine alla classificazione in questione; Cass. n. 6555 del 09/03/2020; Cass. n. 27544/2024).
3.1. La circostanza che il servizio di trasporto degli utenti o RAGIONE_SOCIALE merci RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sia oggetto di concessione di pubblico servizio non rileva ai fini RAGIONE_SOCIALEa classificazione catastale, atteso che gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche la categoria residuale E/9 non menziona il requisito RAGIONE_SOCIALEa pubblicità, ma fa riferimento alla sola particolarità RAGIONE_SOCIALEa destinazione. La destinazione costituisce il fondamento stesso RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa categoria catastale e risulta illegittimo l’inquadramento nella categoria E/1 di impianti e immobili RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nel contesto RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di un’attività tipicamente caratterizzata da fine di lucro.
3.2.In questi termini va valorizzata Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5070 del 21/02/2019, secondo cui <>. Invero, nel caso di specie, l’attività di stoccaggio di merci nel piazzale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in attesa di rispedirle alle destinazioni finali (venendo caricate su mezzi di trasporto), non è funzionale ad esigenze di mobilità generale RAGIONE_SOCIALEa collettività.
3.3 Pertanto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa classificazione di un immobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali RAGIONE_SOCIALE‘immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166), non rilevando, quindi, né il carattere pubblico o privato RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALE‘immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in
considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali RAGIONE_SOCIALE‘immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento (Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, n. 34002 analogamente: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass. n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868).
3.4.Nella fattispecie, è stato accertato che si tratta di componenti ed aree certamente produttive di un reddito, trattandosi di attività di stoccaggio e trasporto merci nell’RAGIONE_SOCIALE, la quale non è funzionale ad esigenze di mobilità generale RAGIONE_SOCIALEa collettività.
3.5.Sia pure in tema di ICI, si è affermato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10674 del 17/04/2019) che, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologicofunzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso RAGIONE_SOCIALE o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità. Senza tralasciare che l’imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio RAGIONE_SOCIALEa funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale RAGIONE_SOCIALE stesse impone l’accertamento non già RAGIONE_SOCIALEa loro localizzazione, bensì RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al
suo svolgimento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23067 del 17/09/2019; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12741 del 23/05/2018). Ne consegue che sono assoggettate ad ICI, in quanto non classificabili nella categoria E, le aree scoperte di un terminal RAGIONE_SOCIALE utilizzate per svolgere l’attività pubblica RAGIONE_SOCIALE e le relative necessarie operazioni, in quanto indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa sua attività, atteso che il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10287 del 12/04/2019; Cass. n.6555/2020).
3.6.Non sussiste, in conclusione, il presupposto del classamento come ‘mezzo pubblico di trasporto’, che presuppone una pur parziale utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, atteso che gli immobili rientranti nel gruppo “E” sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche la categoria residuale E/9 non menziona affatto il requisito RAGIONE_SOCIALEa pubblicità, ma fa riferimento alla sola particolarità RAGIONE_SOCIALEa destinazione, atteso che i fabbricati inclusi nella categoria catastale E/1 « Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei » sono soltanto quelli adibiti al pubblico servizio del trasporto universale.
4.Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, anche il ricorso incidentale merita di essere respinto.
5.In considerazione RAGIONE_SOCIALEa reciproca soccombenza le spese vanno compensate.
5.1. C on riferimento al ricorso proposto dall’amministrazione, va applicato il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ.(cfr. Cass. S.U., 13.10.2023, n 28540).
5.2.Va ricordato che, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Condanna l’amministrazione finanziaria al versamento di euro 1.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa Ammende, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, quarto comma, c.p.c.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale proposto, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14.10.2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO