Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22685 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
CATASTO -IMPIANTO FOTOVOLTAICO – sul ricorso iscritto al n. 8535/2016 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore, dr. NOME COGNOME, nonché da RAGIONE_SOCIALE -già RAGIONE_SOCIALE – (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Bergamo, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentati e difesi, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME del Foro di Milano (codice fiscale CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE), NOME COGNOME del Foro di Bergamo (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), quest’ultimo con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTI –
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2234/6/2015 della Commissione tributaria regionale della Puglia (RAGIONE_SOCIALE), depositata il 23 ottobre 2015;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 25 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è il classamento di cinque impianti mini fotovoltaici realizzati da RAGIONE_SOCIALE, in relazione ai quali venne presentata dichiarazione d.o.c.f.a., con richiesta di classamento in categoria D/1 (opificio), rispetto alla quale l’Ufficio rideterminò le rendite catastali proposte dalla contribuente (36.020,00 €, 36.414,00 €, 10.736,00 €, 25.704,00 € e 36.238,00 €), incrementandone i valori in 123.889,70 €, 128.329,80 €, 40.828,10 €, 82.876,80 € e 246.130,00 €;
la Commissione tributaria regionale della Puglia (RAGIONE_SOCIALE) respingeva l’appello proposto dai suindicati ricorrenti contro la sentenza n. 286/10/2014 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva accolto parzialmente accolto i ricorsi (poi riuniti) proposti dalle contribuenti, ritenendo corretta la classificazione dei beni in categoria D/1, ma riducendo le rendite in base ai contenuti della proposta conciliativa presentata dall’Ufficio;
2.1. nello specifico, il Giudice regionale ribadiva che l’inosservanza del termine di costituzione della controricorrente previsto dall’art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non determina preclusioni a suo carico, negando, altresì, la violazione della disposizione di cui all’art. 32 del medesimo d.lgs.;
2.2. nel merito, poi, la Commissione, dopo aver premesso, sulla base di quanto rappresentato dalle ricorrenti (secondo cui i predetti cinque
impianti fotovoltaici formavano distinti opifici finalizzati alla produzione di energia elettrica), che i citati beni costituivano « specifiche aziende » (così nella sentenza impugnata priva di numerazione), nei termini previsti dall’art. 2555 cod. civ., riteneva che, come tali, dovessero « essere oggetto di valutazione complessiva in diretta e specifica relazione con il terreno che li incorpora stabilmente, configurandosi, indubbiamente, ai fini del classamento e dell’attribuzione della relativa rendita catastale, (ndr. la sussistenza di un) opificio» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE proponevano ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 1°/5 aprile 2016, sulla base di cinque motivi;
l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 28/30 giugno 2016;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione, le ricorrenti hanno dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 23 e 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, segnalando di aver proposto con il primo motivo di appello l’eccezione della tardiva costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE e del relativo deposito dei documenti nel corso del giudizio di primo grado, siccome avvenuti tredici giorni prima dell’udienza di trattazione, reputando erronea la decisione della Commissione, in quanto lesiva del principio del contraddittorio;
con il secondo motivo di impugnazione le contribuenti hanno eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1 -quinques d.l. 31 marzo 2005, n. 44, secondo cui « articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
l’art. 1 -quinques d.l. 31 marzo 2005, n. 44
con la terza doglianza, le società hanno lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè se gli impianti mini fotovoltaici realizzati dalla società potessero essere considerati o meno RAGIONE_SOCIALE centrali elettriche, come previsto dall’art. 1 -quinques d.l. 31 marzo 2005, n. 44, ponendo in evidenza di aver segnalato nei motivi di appello che i citati impianti non erano infissi al suolo, ma solo adagiati sul terreno ed erano amovibili, non costituendo, pertanto, parti strutturali di un bene immobile;
con la quarta ragione di impugnazione le società hanno denunciato, ai sensi degli artt. 112 e 360 cod. proc. civ. (senza indicazione del relativo parametro), l’omesso esame di una censura relativa alla correttezza della sentenza di primo grado formulata sia nel ricorso di primo grado che nel ricorso in appello circa il totale difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, siccome elaborato tramite un generico modulo a stampa;
con il quinto motivo, gli istanti si son doluti, con riferimento al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc, civ., della violazione dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, omettendo di procedere ad una diretta valutazione dei beni, facendo propria quella rappresentata dall’Ufficio con la proposta conciliativa, assumendo che in tal modo la Commissione avrebbe finito con l’accettare una proposta evidentemente diretta alla controparte;
il ricorso va respinto per le seguenti ragioni;
il primo motivo risulta infondato;
7.1. la censura attiene alla tardiva costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonchè alla tardiva produzione della documentazione che si indica in ricorso essere stata depositata dall’RAGIONE_SOCIALE, nel corso del giudizio di primo grado, in data 13 ottobre 2013, quando la Commissione aveva fissato l’udienza per il 14 novembre 2013;
7.2. questa Corte ha chiarito che nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall’art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicchè permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (cfr., tra le tante, Cass., Sez. V, 4 dicembre 2020, n. 27795, che richiama Cass., Sez. T., 30 gennaio 2019, n. 2585 e Cass., Sez. T., 2 aprile 2015, n. 6734; nello stesso senso Cass., Sez. T. 29 maggio 2019,n. 14638);
7.3. quanto alla violazione dell’art. 32 del citato decreto, già dalla deduzione di parte emerge la sua infondatezza, giacchè dal 13 ottobre 2013 (asserita data di costituzione della resistente) al 14 novembre 2013 (data udienza di trattazione) decorrevano trentadue giorni, per cui correttamente la produzione documentale è stata considerata tempestiva;
7.4. in ogni caso, detta documentazione ben poteva essere prodotta in sede di appello, ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr., ex multis , anche da ultimo, Cass. Sez. T., 10 aprile 2024, n. 9635);
il secondo motivo risulta inammissibile;
8.1. la doglianza risulta costruita sotto il profilo della violazione di legge nella parte in cui l’art. 1 -quinquies d.l. 31 marzo 2005 n. 44 considera, limitatamente alle centrali elettriche, le parti mobili, che accedono alle costruzioni stabili e finalizzate a realizzare un unico bene complesso, quali elementi concorrenti alla determinazione della rendita catastale;
8.2. tuttavia, le ragioni essenziali della critica riposano sul rilievo che nella specie « una centrale elettrica non esiste» e che « la sentenza qui impugnata tale problema non se lo pone », non avendo esaminato « la problematica relativa all’esistenza o meno di una ‘centrale elettrica’» (v. pagina n. 11 del ricorso);
8.3. risulta, allora, evidente l’uso improprio del canone censorio prescelto (art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.), giacchè, nella delineata prospettiva della violazione di legge, la doglianza poggia, a monte, sulla dedotta inesistenza nella fattispecie in rassegna di una centrale elettrica, così coinvolgendo un accertamento di chiara natura fattuale, cioè a dire un apprezzamento di merito, che non è esigibile nella sede che occupa;
8.4. va aggiunto sul punto che la difesa degli istanti ha inteso valorizzare oltremisura l’inciso «limitatamente alle centrali elettriche» contenuto nell’art. 1 -quinquies d.l. 31 marzo 2005 n. 44, trascurando di considerare che la Corte costituzionale ha chiarito che tutte quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l’unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale, mentre con la citata disposizione il legislatore ha inteso risolvere il contrasto interpretativo con riferimento alle centrali elettriche, senza innovare il concetto di immobile per incorporazione, quale emergente dalla normativa esistente ed evidenziato dalla giurisprudenza, per cui l’unico effetto dell’art. 1quinquies è quello di considerare immobili le centrali elettriche, senza alcuna possibilità per il giudice di fornire una diversa interpretazione, ma non anche quello di escludere dal novero
degli immobili per incorporazione le altre costruzioni pure se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (cfr. Corte cost., 20 maggio 2008, n. 162);.
8.5. per tale via, correttamente la Commissione ha incluso, nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nella stima dell’opificio gli elementi costitutivi caratterizzati da una connessione strutturale con l’edificio, tale da realizzare un unico bene complesso, e prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonché dai mezzi di unione a tal fine utilizzati;
è inammissibile anche il terzo motivo di impugnazione, con cui s’è lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per aver la Commissione, come i primi Giudici, « omesso di valutare se gli impianti mini voltaici potessero essere considerati RAGIONE_SOCIALE centrali elettriche » (v. pagina n. 12 del ricorso);
9.1. secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, per «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i ) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii ) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez. U. n. 5745 del 2015); iii ) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014). Non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ.: a ) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b ) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi
rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); c ) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della «domanda» in sede di gravame (v. Cass. n. 22786 del 2018)» (cfr. tra le tante, Cass., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 18318);
9.2. non è, in particolare, inquadrabile nel paradigma censorio in esame la doglianza relativa all’omessa valutazione di deduzioni difensive, come, in definitiva, lamentano i ricorrenti con il motivo in rassegna (cfr. Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426);
anche il quarto motivo di impugnazione va dichiarato, per plurime ragioni, inammissibile;
10.1. l’istante lamenta l’omessa pronuncia da parte del Giudice regionale sul motivo di appello concernente il difetto di motivazione dell’avviso impugnato;
10.2. va premesso che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale (cfr. Cass., Sez. U, 25 luglio 2019, n. 20181), poiché, pur essendo la Corte, in relazione a tale vizio, anche giudice del fatto (così potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito), ciò tuttavia non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata
l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass., Sez. I, 6 settembre 2021, n. 24048, che richiama Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410);
10.3. nella specie il fatto processuale invocato (l’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il difetto di motivazione dell’avviso) è stato dedotto in modo incompiuto, tramite il riferimento al motivo di gravame in termini generici («la violazione RAGIONE_SOCIALE norme che richiedono una motivazione chiara e comprensibile per gli atti amministrativi ed in ogni caso totale omissione dell’esame della censura formulata di totale mancanza di motivazione», v. pagina n. 5 del ricorso), con ciò, quindi, lamentando un omesso esame da parte del primo Giudice, ma anche in modo contraddittorio, giacchè nello sviluppo del motivo gli istanti hanno rappresentato che «la Commissione Tributaria di primo grado, con considerazioni totalmente errate respinse tale censura non tenendo in alcun conto il fatto che la motivazione dell’accertamento fosse formulata con un modulo a stampa uguale in tutti gli accertamenti» (v. pagina n. 18 del ricorso), con ciò quindi lamentando non un mancata pronuncia, ma un’errata valutazione del motivo di ricorso;
10.4. va infine considerato che con il motivo le ricorrenti hanno chiesto la cassazione della sentenza impugnata e non anche la sua nullità; senonchè, questa Corte, anche nella sua più alta composizione, ha più volte chiarito che «nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia, da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una RAGIONE_SOCIALE domande o eccezioni formulate, non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. (con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ.), purchè nel motivo su faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o
si limiti ad argomentare sulla violazione di legge» (così Cass, S.U., 24 luglio 2013, 17931, richiamata da Cass., Sez. T., 8 maggio 2023, n. 12043; nello stesso senso Cass. Sez. T., 4 novembre 2022, n. 3252; Cass., Sez. II, 7 maggio 2018, n. 10862);
non merita accoglimento il quinto motivo di censura; come riferito dalla stessa difesa dei ricorrenti il Giudice di primo grado ridusse le rendite facendo « propria la proposta di riduzione e/o conciliativa dell’Ufficio » (v. pagina n. 21 del ricorso);
11.1. la riduzione operata dalla Commissione non può, infatti, essere intesa come accettazione di una proposta alla quale doveva aderire la contribuente, avendo piuttosto il Giudice regionale ritenuto che il valore della rendita ivi indicato fosse congruo « ed in linea con le documentate valutazioni già definite in via bonaria per impianti fotovoltaici simili realizzati in altri comuni della Provincia» (così nella sentenza impugnata, come pure riportata a pagina n. 19 del ricorso), così provvedendo a rideterminare il valore RAGIONE_SOCIALE rendita nella misura inferiore (rispetto all’accertamento impugnato) indicata dall’Ufficio, in linea coerente con la funzione propria del giudizio tributario, avente il carattere -come suol dirsi -di impugnazione-merito; il tutto, peraltro, in termini che non hanno costituito, quanto alla congruità della rendita stabilita, nemmeno oggetto di impugnazione;
alla stregua RAGIONE_SOCIALE valutazioni sopra svolte il ricorso va rigettato;
le spese di giudizio seguono la soccombenza;
sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido tra di loro al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE della somma di 5.000,00 €
per competenze ed alle somme che risulteranno dai registri di cancelleria prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024.