Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21301 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21301 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18822/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende ope legis ;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA n. 732/2019 depositata il 30/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, società gestrice del RAGIONE_SOCIALE idrico integrato e proprietaria di due unità immobiliari, identificate a foglio 13, particelle 1614 e 1615 categoria D/1, destinate ad ospitare comandi ed impianti per la regolamentazione del deflusso RAGIONE_SOCIALE acque, proponeva, ai sensi del d.m. n. 701/1994, procedura DOCFA chiedendo l’attribuzione catastale E/3.
A fronte RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE rettificava il classamento in D/1 la contribuente proponeva impugnazione davanti alla CTP Salerno che rigettava il ricorso.
La sentenza veniva impugnata dalla società e l’adita CTR Campania, con la sentenza n. 732/09/2019, accoglieva l’appello sul presupposto che l’RAGIONE_SOCIALE era una società non lucrativa che rendeva un RAGIONE_SOCIALE pubblico e che i fabbricati non erano inquadrabili nella categoria D bensì in quella E.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo.
La società contribuente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso a mezzo EMAIL in data 10 giugno 2019, è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo l’ufficio denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 4, 5 e 10 R.D.L. 652/1939 convertito in legge 1249/1939, 8 e 40 del Regolamento per la formazione del Catasto Edilizio Urbano approvato con d.P.R. 1142/1949, 2 Decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Finanze n. 28/1998, 2, comma 40, d.l. n. 262/2006 convertito in legge 286/2006, 2195, primo comma, c.c. e 5 d.P.R. 633/72.
Assume l’ufficio che erroneamente la CTR aveva riconosciuto ai locali oggetto di giudizio la categoria catastale E anziché quella D non tenendo conto né RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria, regolamentare ed interna di settore né RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza formatasi in materia; in particolare non rilevavano, secondo l’assunto RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, le
circostanze valorizzate dalla impugnata sentenza circa l’assenza di lucro e le finalità pubbliche perseguite dalla società gestrice del RAGIONE_SOCIALE di acquedotto, essendo decisivo per il corretto classamento l’autonomia funzionale e reddituale degli immobili.
2. Il motivo è fondato.
Invero la CTR si è limitata a rilevare: ‘ L’RAGIONE_SOCIALE, contrariamente a quanto sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE, è una società non lucrativa che rende un RAGIONE_SOCIALE pubblico: la riscossione ai canoni non costituisce utile d’impresa ma ha la funzione di copertura dei costi di gestione e produzione RAGIONE_SOCIALE‘acqua e dei servizi connessi. Evidentemente il fabbricato di cui all’avviso è un partitore, dunque, non è assolutamente inquadrabile nella categoria D, bensì nella categoria 9 ‘.
La questione del classamento catastale dei depuratori idrici comunali è già stata affrontata e risolta da questa Corte di legittimità la quale – nel richiamare e fare propria la giurisprudenza formatasi con riguardo a fattispecie analoghe: tra le altre, v. Cass. 12741/18 sul classamento RAGIONE_SOCIALE‘impianto di discarica per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas; Cass. n. 17022/20 sugli impianti di compostaggio dei rifiuti; Cass. 9427/19 sugli impianti del RAGIONE_SOCIALE idrico integrato – ha stabilito che: “in tema di classificazione catastale, poiché l’attività di gestione del RAGIONE_SOCIALE idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento RAGIONE_SOCIALE reflue non rientrano tra le unità immobiliari catasta/mente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico RAGIONE_SOCIALE costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a RAGIONE_SOCIALE pubblico possa ritenersi
incompatibile con la natura imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica”(Cass. ord. 2247/21).
I passaggi fondamentali di questo indirizzo, dai quali non vi è ragione di discostarsi, possono così sintetizzarsi: come si evince dall’art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella L 24 novembre 2006 n. 286, a tenore del quale ‘nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale’, la qualificazione nel gruppo “E” è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli radicalmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di scambio e di produzione industriale; siccome la norma citata instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria “E”, da un lato, e destinazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro, diventa dirimente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione del corretto censimento RAGIONE_SOCIALE‘ immobile, accertare se la gestione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di depurazione presenti gli obiettivi caratteri RAGIONE_SOCIALEa economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto ‘lucro oggettivo’, ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi, nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori RAGIONE_SOCIALEa produzione; a questo scopo è irrilevante che l’impianto di depurazione sia destinato ad una attività di pubblico interesse, poiché l’interesse generale allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali, intesi appunto come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l’applicazione di tariffe predeterminate; anche il sistema tariffario che connota il RAGIONE_SOCIALE idrico integrato (art.9 co.1^ I. 36/94; art.141
d.lgs. 152/06; art.154 co. 1 d.lgs. cit. mod. dal d.P.R. 116/2011) richiama i principi, oltre che di corrispettività, di efficienza, efficacia ed economicità, e la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto come la tariffa del RAGIONE_SOCIALE idrico integrato configuri appunto il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l’ispirazione RAGIONE_SOCIALEa relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa qualifica imprenditoriale.
L’inquadramento del RAGIONE_SOCIALE idrico integrato in tale schema trova conferma nelle sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 325 del 3 novembre 2010 e n. 187 RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2011, affermandosene la riconducibilità alle materie RAGIONE_SOCIALEa “tutela RAGIONE_SOCIALEa concorrenza” e RAGIONE_SOCIALEa “tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente”; – in linea con questa ricostruzione si pone, a superamento dei pregressi indirizzi di prassi, la circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE il 16 maggio 2006 n. 4 la quale ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c), che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento RAGIONE_SOCIALE acque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo “D”.
La natura economica RAGIONE_SOCIALE‘attività non viene, dunque, meno per la circostanza che a gestire il RAGIONE_SOCIALE pubblico sia direttamente l’ente territoriale piuttosto che una azienda municipalizzata o una società partecipata in toto dal Comune (o da un consorzio di Comuni), in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘immobile e la sua destinazione funzionale.
Ciò premesso, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, è irrilevante la destinazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di depurazione ad una attività di pubblico interesse e la astratta affermazione che la
società non avrebbe fini di lucro: l’interesse generale allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l’applicazione di tariffe come sopra precisato.
La CTR ha, pertanto, fatto malgoverno dei principi enunciati affermando la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘inserimento RAGIONE_SOCIALE‘impianto fra gli ‘Immobili a destinazione particolare” in categoria “E/9” ‘Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E’), anziché in categoria “D/1 sull’erroneo presupposto che la destinazione a RAGIONE_SOCIALE pubblico fosse incompatibile con la natura imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta da una società a rilevante partecipazione pubblica, peraltro parlando in un ‘partitore’ a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertamento dei giudici di primo grado i quali avevano fatto riferimento a ‘due unità = depositi di strumentazioni necessarie alla regolamentazione dei flussi idrici in correlazione alle relative necessità di rifornimento’ e fac endo riferimento, generico, alla assenza di un ‘utile’.
Pervero l’interesse pubblico cui allude la gravata sentenza non esclude né l’autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad uso commerciale – secondo lo specifico ordinamento catastale né la loro stessa rilevanza nell’ordinamento euro unitario – in tema di aiuti di Stato e di concorrenza sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘identificazione di un’impresa la cui nozione si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimento di un’attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, RAGIONE_SOCIALE, punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, RAGIONE_SOCIALE, punto 50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007, COGNOME e COGNOME, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALE Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, COGNOME e altri, punti 74 e 75).
In accoglimento del ricorso la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla CGT-2 Campania la quale dovrà rivalutare la vicenda attenendosi ai principi di diritto sopra esposti, e procedere, anche, alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria, in data