Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34278 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34278 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 339/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n. 1280/2017 depositata il 15/05/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto l’appello della società contribuente, con la conferma della decisione di primo grado, che aveva rigettato il ricorso introduttivo avverso l’avviso di accertamento, che aveva rideterminato la catego ria catastale, dell’immobile della contribuente, in D/3, con relativo aumento della rendita catastale in euro 282.486,00;
ricorre in cassazione la società RAGIONE_SOCIALE con 7 motivi di ricorso integrati anche da memoria di replica;
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e chiede il rigetto del ricorso;
la Procura generale della Cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, di rigetto del ricorso;
le parti presenti in udienza si sono riportate alle conclusioni dei loro atti, ricorso e controricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado in favore della
contro
ricorrente; nulla per il Ministero non avendo svolto attività di difesa; raddoppio del contributo unificato, come per legge.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 e 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ. (omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato). Con il settimo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 69, d. lgs. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in considerazione della omessa valutazione della decisione della CTR (n. 174/13/2010) che aveva at tribuito all’imm obile la categoria E/9, esecutiva. I due motivi per evidente connessione logica si trattano congiuntamente.
Per la ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe valutato la sentenza della CTR n. 174/13/2010, omettendo di pronunciarsi sul motivo di gravame.
Inoltre, il merito della censura sarebbe fondato proprio in considerazione della decisione della CTR citata, esecutiva al momento della decisione della sentenza oggi impugnata.
La controricorrente ha evidenziato come la sentenza della CTR n. 174/13/2010 è stata cassata dalla decisione della Cassazione n. 8773 del 2015.
Inoltre, deve rilevarsi che l’art. 69, d. lgs. 546 del 1992 solo dalla modifica introdotta con il d. lgs. n. 156 del 2015 prevede la provvisoria esecutività RAGIONE_SOCIALE decisioni in materia catastale, limitatamente alle sentenze depositate dal 1° giugno 2016 (art. 12 primo comma, d. lgs. n. 156 del 2015). Nel caso in giudizio, quindi, la sentenza (174/13/2010, della CTR) non era esecutiva.
Neanche può sostenersi un’omessa pronuncia in quanto la sentenza oggi impugnata ha implicitamente deciso per l’irrilevanza della questione al fine della sua decisione di rigetto dell’appello.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta (nella sintesi dei motivi, che poi non ripete nella esplicitazione dei motivi) il vizio
di motivazione, sotto il profilo della motivazione apparente della sentenza impugnata che si è limitata a richiamare la decisione della Cassazione, di annullamento n. 8773 del 2015, senza da conto della logica del ragionamento decisionale.
Il motivo è infondato, in quanto in tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di pro cesso civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 – 01); in tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, statuendo sui motivi di appello hanno si richiamata la decisione della Cassazione ma hanno anche motivato sulle modifiche intervenute sull’immobile dopo la citata pronuncia.
Non sussiste, quindi, nessun vizio radicale della motivazione della sentenza, impugnata.
Con gli ulteriori motivi la ricorrente prospetta una violazione o falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. (art. 6, 61, 62, 63, d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., art. 3, 24 e 111 della costituzione; del d.P.R. n. 138 del 1998).
I motivi si analizzano unitariamente per la loro connessione logica. La ricorrente prospetta la illegittimità della classificazione catastale in quanto l’edificio sarebbe da considerare nella classe E7), come proposto con la richiesta. Si discute di un padiglione fieristico a finalità pubblica, in quanto tutti i lavori di ampliamento e ammodernamento sono stati finanziati con contributi pubblici dagli enti territoriali (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE); infine sussiste un vincolo di destinazione pubblica degli immobili (come dalla convenzione urbanistica con il RAGIONE_SOCIALE, depositata).
La prospettazione della ricorrente non risulta corretta, in quanto i complessi fieristici sono da considerare immobili di carattere commerciale, essendo destinati allo svolgimento di manifestazioni di promozione economica, culturale o sportiva (o, anche, di spettacoli) e la categoria catastale E (richiesta dalla ricorrente) risulta solo per gli immobili sostanzialmente da considerare fuori RAGIONE_SOCIALE, improduttivi di reddito e non tassabili. Solo per le aree scoperte (in prevalenza) da adibire ad esposizioni dopo averle attrezzate con semplici costruzioni provvisorie (anche removibili) potrebbe attribuirsi la categoria catastale E (su questo aspetto deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, che si condivide): «In tema di classamento catastale, l’immobile “fieristico” – che ha carattere commerciale, essendo destinato allo svolgimento di manifestazioni di promozione economica, culturale o sportiva, ovvero di spettacoli in genere – non rientra nella categoria catastale
E (prevista solo per gli immobili sostanzialmente considerati “extra commercium” e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili), ma va inquadrato nella categoria D/8, nella quale rientrano gli immobili (quali centri commerciali, mercati, RAGIONE_SOCIALE, spazi espositivi) costruiti per speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni; fa eccezione il caso in cui l’unità immobiliare destinata a fiera – da censire, quindi, nel gruppo E) e, in particolare, nella categoria E/4 – sia costituita soprattutto da aree scoperte, di volta in volta appositamente attrezzate con strutture e stand amovibili per le esigenze espositive o unicamente con semplici costruzioni destinate a soddisfare le esigenze primarie (ad esempio: biglietteria, servizi igienici, accoglienza), in quanto trattasi della naturale evoluzione del concetto di “recinto”» (Cass. Sez. 5, 18/04/2023, n. 10242, Rv. 667435 -01; vedi, anche, nello stesso senso, Cass. Sez. 5, 13/11/2019, n. 29381, Rv. 655914 -01, Cass. Sez. 5, 25/01/2022, n. 2038, Rv. 663743 -01 e Cass. Sez. 5, 30/04/2015, n. 8773, Rv. 635217 -01; n. 29798/2024 non massimata).
Non ci sono validi motivi per discostarsi da questa giurisprudenza, costante, della Corte.
1. La destinazione urbanistica della zona (vincolata) dove si trova l’immobile risulta irrilevante per l’attribuzione della categoria e della classe catastale, in quanto la disciplina del territorio a livello urbanistico non può influenzare la tassazione degli immobili, in relazione alle loro caratteristiche di uso e di idoneità alla produzione di reddito.
Anche i finanziamenti pubblici per la ristrutturazione non spostano il problema come ritenuto dalla sentenza impugnata.
Quello che rileva per la categoria (e la classe) è la destinazione dell’immobile e la sua potenzialità di reddito.
Con accertamento in fatto la CTR ha evidenziato come l’immobile in oggetto è destinato ad attività fieristica ‘anche
comprensivo di eventi culturali o sportivi ecc., ha carattere commerciale’.
È questo quello che rileva, neanche contestato in fatto, con il ricorso in cassazione.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 10/06/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME