Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13528 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13528 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6852/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende ex lege
-ricorrente-
CONTRO
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché sul controricorso incidentale proposto da
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende ex lege
-controricorrente incidentale- avverso SENTENZA della C.T.R. depositata il 11/12/2018
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ dal Consigliere NOME COGNOME
della LIGURIA n. 1611/2018 11/03/2025
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della C.T.R. della Liguria di accoglimento dell’appello, formulato da NOME COGNOME avverso la sentenza della C.T.P. di Genova di rigetto del ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento per la rettifica del classamento dell’immobile di proprietà della contribuente in categoria A1.
La C.T.R., ritenuto l’avviso di accertamento sufficientemente motivato, e non previsto per la fattispecie concreta l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, osservato che la qualificazione dell’abitazione come ‘signorile’, ‘civile’ o ‘popolare’ non è definita dalla legge, ma costituisce un
apprezzamento da riferire a nozioni presenti nell’opinione generale -cui corrispondono specifiche caratteristiche che sono, peraltro, mutevoli nel tempo, sia nella percezione dei consociati, sia sul piano oggettivo, per il deperimento dell’immobile o per degradazione dell’area -ha precisato che le caratteristiche dell’immobile ‘ signorile ‘ non vanno mutuate dal d.m. 2 agosto 1969. Il d.m., infatti, individua i parametri della caratteristica ‘lusso’, irrilevante sotto il profilo della classificazione catastale. Ciò premesso, ha escluso l’attribuibilità della categoria A1, rilevando che l’immobile, pur prossimo al mare, è sito in una zona residenziale decentrata, che esso è stato costruito negli anni 1959-1960, che non riveste caratteristiche di particolare pregio architettonico -come dimostrato dalle fotografie in atti- e che l’abitazione è pari a mq. 233, cioè inferiore a quella di mq. 240, prevista quale indice di ‘lusso’, che ha superficie coperta effettiva pari a mq. 170. Richiamata la documentazione fotografica, ha escluso la presenza di finiture di pregio, concludendo per la correttezza dell’attribuzione della categoria A2, ferma la classe 6.
NOME COGNOME resiste con controricorso, formulando ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate formula due motivi di ricorso principale.
Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 20 del R.d.l. 652 del 1939, dell’art. 1 del d.m. 701 del 1994 e dell’art. 38, comma 1 del d.P.R. 917 del 1986. Ricorda che la ricorrente, nel richiedere la rideterminazione della rendita catastale, ha fatto ricorso al
procedimento DOCFA, come disciplinato dal d.m. 701 del 1994, benché in assenza di variazioni dello stato dell’immobile, non avendo questo subito sostanziali modifiche, se non relative all’ambiente circostante e ad una struttura impiantistica, considerata, con il decorrere del tempo, non di pregio. Ne deriva che il giudice di appello, entrando nel merito del classamento, è andato oltre le ipotesi previste dall’ordinamento.
Con il secondo fa valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del d.m. 2 agosto 1969. Rappresenta che le locuzioni ‘abitazioni signorili’ e ‘abitazione di lusso’ (i cui i parametri distintivi di queste ultime, previsti dalla l. 408/1999) non si equivalgono, posto che la seconda categoria non è individuata ai fini del classamento, ma solo a fini fiscali, per l’esclusione di alcune agevolazioni tributarie in materia edilizia, o relative all’acquisto della prima casa. Sicché è errato il riferimento del giudice di merito a siffatta normativa, dovendosi, invece fare riferimento alle altre disposizioni relative al classamento catastale e, in particolare, alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 5 del 1992, secondo cui sono ‘abitazioni signorili le ‘unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo civile’.
NOME COGNOME formula un motivo di ricorso incidentale condizionato con il quale denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 212 del 2000, nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto soddisfatto l’obbligo motivazion ale dell’avviso di accertamento, in quanto, essendo il classamento conseguente a procedura DOCFA, sarebbe sufficiente l’indicazione dei dati oggettivi dell’immobile e della classe attribuita, ove l’Ufficio non disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente, ma li
valuti tecnicamente in modo diverso. Osserva che, nel caso di specie, l’avviso di accertamento riporta meri dati catastali e numerici, non corredati da alcuna spiegazione, e che la deroga all’onere di motivazione come individuato dalla giurisprudenza di legittimità incontra, secondo la Suprema Corte, un preciso controlimite (ai sensi dell’art. 7 l. 212 del 2000) per il caso in cui la discrasia fra la rendita proposta dal contribuente e quella attribuita dall’Ufficio non dipenda da una diversa valutazione tecnica, in questo caso dovendo la motivazione essere più approfondita, e specificare le differenze riscontrate per consentire il pieno esercizio della difesa. Sostiene che l’indicazione dei soli dati catastali o numerici dell’immobile, in assenza delle fonti in applicazione delle quali l’Agenzia ha provveduto alla rideterminazione nella categoria in A1, non assolve l’obbligo motivazionale imposto dalla legge.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.
Al di là del fatto che esso non è rubricato, non essendo il vizio denunciato sussunto in alcuno dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., vi è che, in assenza di riferimenti nella sentenza impugnata alla questione posta con la doglianza, la parte ricorrente avrebbe dovuto far valere il vizio di omessa pronuncia, indicando con quale atto la questione era stata sottoposta al giudice di merito, altrimenti risultando la stessa un novum non consentito. Risulta peraltro dagli atti, sul piano fattuale riscontrato dai giudici di merito, che la RAGIONE_SOCIALE traeva origine e fondamento da lavori di manutenzione straordinaria e diversa distribuzione spazi interni.
Il secondo motivo non merita accoglimento.
La censura si fonda, infatti, su un’erronea interpretazione della sentenza gravata, la quale rileva che le caratteristiche su cui effettuare l’inquadramento nella categoria A1 ‘non vanno mutuate dal d.m. 2 agosto 1969 (ovvero
4.12.61), tenuto conto che tale decreto indica, invece, i diversi parametri in base ai quali stabilire la caratteristica di ‘lusso’, ciò rilevando ai fini del riconoscimento di agevolazioni fiscali’ , e tiene, invece, in considerazione proprio i parametri relativi alle caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura dell’immobile, nonché la sua ubicazione. Si tratta, invero, dei parametri di cui alla predetta Circolare, che qualifica come abitazioni da inquadrare in A1 quelle ‘Unita’ immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale’.
Ed invero, la sentenza, esaminate le produzioni documentali e fotografiche, precisa non solo che l’immobile è situato in zona decentrata (benché prossima al mare), ma anche che le tecniche costruttive, all’avanguardia all’epoca di edificazione (1959 -1960), sono ormai superate e che dalle fotografie prodotte si evince l’assenza di finiture di pregio. Siffatte caratteristiche sono ritenute dalla C.T.R. incompatibili con l’attribuzione della categoria A1, avuto riguardo alla nozione presente nell’opinione generale sottesa alla qualificazione di un’abitazione come signorile.
La pronuncia, che adeguatamente motiva sulle conclusioni raggiunte, non sembra né dare erroneamente applicazione alle disposizioni di cui alla Circolare del 2 agosto 1969- meramente richiamata per sottolineare che, in ogni caso, l’abitazione essendo inferiore a mq. 240 non rientra fra quelle di lusso, ma sostanzialmente ritenuta irrilevante- né pretermettere i criteri di individuazione della categoria signorile, come indicati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 5 del 1992, evocata dalla stessa ricorrente.
La censura formulata, dunque, non coglie la ratio decidendi ed è pertanto inammissibile.
Il ricorso incidentale è assorbito in quanto dichiaratamente condizionato o subordinato ad un evento, l’accoglimento di quello principale, che non si verifica .
Al rigetto del ricorso principale consegue la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi come in dispositivo.
Si dà atto che non sussistono, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e, assorbito il ricorso incidentale condizionato, condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, che liquida in 3.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2025 .