Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 926 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 926 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11703-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5933/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 04/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
Premesso che:
COGNOME NOME proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento avverso l’avviso di accertamento relativo all variazione del classamento di quattro capannoni edificati su terreni coltivati uliveto, dalla cat. D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle atti agricole), proposta con DOCFA, alla cat.D/1 (Opifici) attribuita da ess ricorrente per ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’art. 9, comma bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito con modificazioni in legge n. 133 d 1994.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, avendo rilevato la emessa produzione da parte dell’Ufficio di idonea documentazione in ordine alla effettiva mancata produzione di reddito riconducibile ad attività agricola.
Sull’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale Sicilia rigettava il gravame.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi.
COGNOME NOME ha depositato controricorso. considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112, 113 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e all’ar comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per aver la CTR, a suo dire, erroneamente ricostruito e valutato i fatti afferenti la legittimità dell’avviso di accer impugnato.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2135 c.c., 9, comma 3 bis, d.l. n. 557/1993, conv. dalla I 133/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e all’art. 62, com 1, d.lgs. n. 546/1992, per aver la CTR fondato la propria decisione su una erronea, a suo dire, lettura di alcuni elementi istruttori (immagini fotograf riprese e rilievi operati durante il sopralluogo; rapporto tra produttività agr e produzione di energia elettrica).
Il primo motivo è inammissibile dato che esso veicola una censura non di errore sulle norme di legge richiamate, bensì di errore nella ricognizione di fa ossia una censura su questione valutativa riservata al giudice di merito. A ben
vedere, la ricorrente sollecita una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istrut preclusa nella presente sede. Né con la detta censura viene prospettata una falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme richiamate sotto il profilo dell’erro sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente l’RAGIONE_SOCIALE nel proporre una propria ricostruzione dei fatti di causa, contrasta con quella del giudice di merito. In altri termini, l’RAGIONE_SOCIALE mira a censu come violazione di leggi un errore in cui la stessa assume che sia incorso i giudice di merito. Tale ricostruzione non attiene all’interpretazione della no di legge, inerendo invece alla attività valutativa del giudice di merito, censura è impossibile, in sede di legittimità, salvo che sotto l’aspetto del di motivazione dovendo tuttavia essere soddisfatti i requisiti minimi previ dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della mot nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le pa (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015). Va, in aggiunta, rilevato che essendosi al cospetto di una cd. “doppia conforme”, la ricorrente non avrebbe potuto comunque, ai sensi del quarto comma dell’art. 348 ter c.p.c., censurare l’impugnata sentenza sul piano motivazionale.
3.1. Si osserva ancora che, da un lato, non vi è alcuna omissione di pronuncia cosicché il riferimento all’art. 112 c.p.c. è incomprensibile e, dall’altr parimenti incomprensibile è il riferimento all’art. 113 c.p.c.. Quanto dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., esse sono prive di consisten in quanto quella dell’art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base d prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei p ufficiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le pro proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che ad altre, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cass solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della li valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
Il secondo motivo è, nei limiti che seguono, fondato.
4.1. La CTR, traendo spunto dalla relazione tecnica prodotta dal contribuente, ha sostenuto che dalla stessa si ricaverebbe che, per quanto fino al 2016 (e, quindi, in epoca successiva al sopralluogo effettuato nel 2012) il volum d’affari della produzione di energia sarebbe stato superiore a quello derivant dall’attività agricola, “Per quel (che) riguarda la produttività agricola ris dalla relazione tecnica prodotta occorre considerare che i dati ivi esposti sono risultato di un periodo di avviamento della produzione di energia elettrica integrarsi con la produzione agricola, fino a raggiungere i risultati document che giustificano il classamento dichiarato dal contribuente”. E’ evidente l’errore in cui sono incorsi i giudici di secondo grado nell’aver annullato accertamento fiscale (svolto in una determinata data e finalizzato, co riferimento all’anno 2012, a verificare la sussistenza, a quella data, presupposti per beneficiare di un trattamento agevolato) sulla base di condizioni che, per loro stessa ammissione, si sarebbero verificate solo in u momento successivo all’accertamento.
Per completezza si richiamano, in termini, su fattispecie analoghe a quella che occupa, i precedenti di questa Corte n.23104/2022, n.23102/22 e n. 23103/22;
La sentenza impugnata va, pertanto, in accoglimento del secondo motivo, cassata con rinvio della causa, anche per le spese, alla corte territoriale, diversa composizione, affinché sia accertato se i quattro capannoni oggetto di rettifica catastale fossero effettivamente, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze istrut destinati ad attività agricola.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazi dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2022, mediante modalità da remoto.