Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4259 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4259 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 448/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Toscana n. 661/2024 depositata il 21/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia concerne il classamento catastale di un capannone prefabbricato, adibito a stoccaggio di merci (attività logistica) e ubicato nel
compendio dell’RAGIONE_SOCIALE nel Comune di Collesalvetti. Con dichiarazione DOCFA la società ha proposto l’attribuzione della categoria E/1, con rendita di euro 110.080,00, deducendo la mancanza di autonomia funzionale e reddituale del bene in quanto inscindibile dal complesso interportuale. L’Ufficio -con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO -ha, invece, attribuito la categoria D/7, confermando la rendita e ritenendo il capannone autonomamente utilizzabile e locabile a terzi, nonché non strettamente strumentale al servizio pubblico di trasporto.
La CTP di Livorno, con sentenza n. 50/2021, rigettava l’impugnazione proposta avverso il predetto avviso dalla società contribuente, ritenendo corretto il classamento in D/7. La CGT di secondo grado della Toscana, con sentenza n. 661/2024, confermava la decisione, evidenziando che la categoria E/1 è riservata esclusivamente ad immobili strettamente funzionali al servizio di trasporto, che il capannone presenta autonomia funzionale e reddituale e che, pur insistendo in un interporto volto al perseguimento di interessi pubblici, esso era potenzialmente produttivo di reddito ed andava, quindi, censito nel gruppo D.
La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso, illustrato con successiva memoria.
In seguito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. parte contribuente formulava istanza di decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dato atto che la società ricorrente ha depositato in data 16 dicembre 2025 rinunzia al ricorso, ritualmente accettata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate (come da nota di deposito in atti), con richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Ne consegue per va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 17 dicembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)