Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4255 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4255 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2075/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Toscana n. 772/2024 depositata il 13/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia concerne il classamento catastale di una porzione di area urbana, di mq 18.980, pavimentata con conglomerato di cemento e adibita
a piazzale per lo stoccaggio merci, ubicata al confine con la strada di grande comunicazione INDIRIZZO-LI, in posizione centrale rispetto al complesso di attività logistica denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nel Comune di Collesalvetti. Con dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO del 13 giugno 2016 la società ha proposto l’attribuzione della categoria E/1 (‘Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei’), assumendo che, per la collocazione nel compendio interportuale e la correlazione alle attività di trasporto e logistica, il piazzale fosse privo di autonomia funzionale e reddituale e dovesse, pertanto, essere censito nel gruppo E, con rendita di euro 15.184,00. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate con avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO, ha rettificava la proposta, attribuendo alla porzione di area la categoria D/8 e confermando la rendita di euro 15.184,00, sulla base della relazione di stima da cui risultano la natura di piazzale di stoccaggio merci, la suscettibilità dell’area ad uno sfruttame nto economico autonomo e la sua locazione a terzi a fini commerciali.
La CTP di Livorno, con sentenza n. 83/2/2021, rigettava la impugnazione avverso il predetto avviso proposta dalla società contribuente, ritenendo che il piazzale, per caratteristiche e modalità di utilizzazione, presentava un proprio valore economico e era, quindi, potenzialmente produttivo di reddito. La CGT di secondo grado della Toscana, Sez. 5, con sentenza n. 772/2024 confermava la sentenza di primo grado evidenziando che il piazzale di stoccaggio, locato a fini commerciali, era dotato di autonomia funzionale e reddituale e va pertanto censito in categoria D/8, non potendo rientrare nella categoria E/1 riservata a immobili strettamente strumentali al servizio di pubblico trasporto.
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso, illustrato con successiva memoria.
In seguito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. parte contribuente formulava istanza di decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dato atto che la società ricorrente ha depositato in data 16 dicembre 2025 rinunzia al ricorso, ritualmente accettata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate (come da nota di deposito in atti), con richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Ne consegue per va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 17 dicembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)