Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4258 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4258 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 480/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Toscana n. 662/2024 depositata il 21/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La controversia concerne il classamento catastale di una porzione di area non asfaltata, al momento del sopralluogo inutilizzata, di mq. 6350 ubicata nel complesso di attività logistica denominato ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» nel Comune di Collesalvetti. Con dichiarazione DOCFA del 14 giugno 2016 la società proponeva l’attribuzione della categoria E/1 (‘Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei’), assumendo che, per il solo fatto di essere inserita nel compendio interportuale e funzionale al ciclo di carico, scarico e deposito RAGIONE_SOCIALE merci, l’area fosse priva di autonomia funzionale e reddituale rispetto al complesso. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, rettificava la proposta, attribuendo la categoria D/8 ( ‘fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale’) e una rendita pari ad euro 2.200,00, sulla base della relazione di stima da cui risultano la suscettibilità dell’area ad un autonomo sfruttamento economico, il collegamento alla zona OMI D1 e la conseguente valutazione a valori di mercato RAGIONE_SOCIALE aree a destinazione produttiva.
2. La CTP di Livorno, con sentenza n. 81/2021, rigettava l’impugnazione proposta avverso il predetto avviso dalla società contribuente, ritenendo che l’area, per caratteristiche e potenzialità di sfruttamento economico, fosse dotata di autonomia funzionale e reddituale e dovesse, quindi, essere censita in categoria D/8. La CGT di secondo grado della Toscana, Sez. 4, con sentenza n. 662/2024 ha confermato la sentenza di primo grado, evidenziando che la categoria E/1 è riservata ad immobili ed aree strettamente strumentali al servizio di trasporto e non potenzialmente produttivi di reddito e che la porzione oggetto di causa -suscettibile di un proprio valore economico -andava correttamente classata nel gruppo D. 2. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso, illustrato
con successiva memoria.
In seguito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. parte contribuente formulava istanza di decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dato atto che la società ricorrente ha depositato in data 16 dicembre 2025 rinunzia al ricorso, ritualmente accettata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate (come da nota di deposito in atti), con richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Ne consegue per va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 17 dicembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)