Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14647 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24515/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n. 309/2023 depositata il 27/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
In data 23 febbraio 2015, l’RAGIONE_SOCIALE – territorio notificava al RAGIONE_SOCIALE gli avvisi di accertamento catastale nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO con cui aveva rettificato la categoria dei mappali 67 e 68 in D/8.
Con la Docfa del 15.1.2014, la società aveva indicato la categoria E per le aree scoperte e soppresso i mappali di cui ai progressivi 56, 57, 58 e 63, censendo i mappali 437 sub 2 e 493, corrispondenti ai progressivi 67 e 68 dell’avviso impugnato. L’RAGIONE_SOCIALE recepiva la rappresentazione RAGIONE_SOCIALE aree demaniali come indicato dalla società RAGIONE_SOCIALE nella Docfa presentata il 15 gennaio 2014, ma al contempo attribuiva al mappale 437 sub 2 (corrispondente al progressivo 67) e al mappale 493 (corrispondente al progressivo 68) una diversa categoria catastale, vale a dire la categoria D/8, differente da quella indicata (E) dalla società.
Avverso gli avvisi di accertamento notificati dal Comune, la società proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Genova, chiedendo la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio avverso gli avvisi di accertamento catastale; censurava l’atto opposto per deficit motivazionale rispetto ai mappali 56, 57, 58 e 63, assumendo che gli avvisi concernevano solo i mappali 67 e 68 inquadrati in categoria D/8; denunciava l’omessa notifica della rendita attribuita dall’RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai mappali 56, 57 e 58, nonchè l’erronea quantificazione dell’imponibile per i progressivi 56, 57, 58 e 63, mancando il presupposto oggettivo dell’imposta; deduceva la duplicazione dell’imposta in quanto applicata, anche se per un solo mese, la maggiore IMU
relativamente ai progressivi 56, 57, 58 e 63, nonché per dodici mesi del 2014 per i progressivi 67 e 68.
La società deduceva che il giudizio relativo agli avvisi di accertamento per l’annualità 2014 doveva conformarsi alle risultanze della sentenza immediatamente esecutiva n. 54 del 20.11.2020, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova, che aveva confermato la Docfa del 15.1.2014 presentata dalla Società ed aveva attribuito la categoria E/1 a tutte le aree portuali in concessione alla RAGIONE_SOCIALE (ad eccezione del locale bar).
Il Comune di Genova sosteneva che per i progressivi 56, 57, 58 e 63 non fosse necessaria alcuna notifica della rendita, avendo l’autorità portuale presentato nell’anno 2008 la Docfa con attribuzione della categoria D) alle aree portuali.
La CTP accoglieva il ricorso affermando che . Con riferimento ai progressivi 56, 57, 58 e 63, i giudici di prime cure affermavano che, trattandosi RAGIONE_SOCIALE medesime aree oggetto degli accertamenti catastali, esse non potessero avere una qualificazione differente rispetto a quella -categoria E/1 -accertata dalla sentenza della CTR n.54/2020.
Il Comune interponeva gravame chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio relativo all’accatastamento e, in subordine, chiedeva di riformare la sentenza della CTP n. 512/2021 limitatamente alla definizione della rendita e dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE unità di cui ai progressivi 56, 57, 58 e 63, rilevando, l’erronea attribuzione della categoria E/1 ai beni dati in concessione alla società RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto della decisione della Corte di Cassazione n.13136/2019 emessa tra le medesime parti e concernente identica questione.
Il Comune assumeva come non vi fosse alcuna duplicazione d’imposta , giacché l’accertamento IMU per i ‘progressivi 56, 57, 58 e 63’, corrispondenti a mappali poi eliminati attraverso la proposta di revisione catastale di cui alla DOCFA presentata dalla stessa Società in data 15/1/2014, fosse limitato al periodo 1/1/2014 -15/1/2014, vale a dire al solo periodo antecedente la data di presentazione della DOCFA da parte di RAGIONE_SOCIALE, mentre l’accertamento per i progressivi 67 e 68 riguardava solo il successivo periodo dell’anno.
La concessionaria sosteneva che, per quanto riguarda le aree di cui ai progressivi 56, 57 e 58, l’accatastamento era avvenuto ad opera di RAGIONE_SOCIALE, senza suo coinvolgimento e che la conseguente attribuzione di rendita non le era mai stata notificata in violazione dell’art. 74 della legge 21/11/2000 n 342.
Con sentenza n. 309/2023, depositata il 27 aprile 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Liguria accoglieva l’appello proposto dal Comune di Genova avverso la sentenza n. 512/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova.
Il giudice di appello rilevava che, in tema di classamento, ai sensi dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Il Comune di Genova ha depositato controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma n. 4), cod.proc.civ. per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. ; per avere il decidente affermato che non possono essere classificati in categoria E, e, quindi, essere esenti da ICI/IMU, gli immobili destinati ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Si obietta che con la motivazione in esame i giudici territoriali avrebbero affrontato una questione mai proposta né dal Contribuente né dal Comune RAGIONE_SOCIALE Genova in sede di primo grado e/o di appello.
Deduce la società che, in data 1.3.2021, aveva depositato una memoria con la quale comunicava che era stato definito con sentenza n. 54 del 20.11.2020 il giudizio pendente presso la Commissione Tributaria Regionale di Genova R.G.A. 128 e 129/2017- ricorsi riuniti , avente ad oggetto l’attribuzione della categoria catastale e della conseguente rendita RAGIONE_SOCIALE aree demaniali di cui ai mappali 437 sub 2 e 493 (corrispondenti ai progressivi 67 e 68 dell’avviso di accertamento qui impugnato).
In particolare, si assume che, sebbene la Commissione Tributaria Provinciale di Genova con sentenza n. 512/2021 avesse accolto il ricorso ritenendo che l’atto impugnato ,la sentenza veniva appellata dal Comune al solo fine di richiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata n. 512/2021 e censurando la motivazione della Commissione di primo grado limitatamente ai progressivi 56, 57, 58 e 63.
2.Il secondo mezzo denuncia la nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell’art. 67 -bis e 69 del d. lgs. 546/1992 con riferimento agli effetti provvisoriamente esecutivi della sentenza di secondo grado; il Giudice di appello avrebbe deciso una questione su cui si era già espressa altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria con una sentenza favorevole alla RAGIONE_SOCIALE e che, ai sensi dell’art. 67 -bis e dell’art. 69 d. lgs. 546/1992, era immediatamente esecutiva anche con riferimento agli accertamenti catastali ed alla categoria catastale applicabile alle aree in concessione.
Aggiunge che l’art. 69 del d.lgs. 546/92, così come modificato dal d. lgs. 24.9.2015 n. 156, stabilisce che le sentenze sulle operazioni catastali ex art. 2 co. 2 del d.lgs. 546/92 sono immediatamente esecutive, abrogando il precedente art. 69bis del d.lgs. 546/92 sull’aggiornamento degli atti catastali a seguito di sentenza del giudice. Pertanto, dal momento della pubblicazione della sentenza ed anche se la stessa non è definitiva, la decisione del giudice tributario è destinata a produrre effetto su tutte le imposte la cui quantificazione dipende dall’atto catastale; con la conseguenza che il contribuente può chiedere sin da subito l’aggiornamento dei dati catastali senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, anche in pendenza di appello o ricorso in Cassazione.
3.Con la terza censura si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 del cod.proc.civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ.; si deduce che la maggiore IMU accertata si riferisce per un mese del 2014 alle aree in concessione demaniale site nel Porto di Genova, identificate con i progressivi 56 (Fg. 46 map 442 sub 100), 57 (Fg. 46 map 23 sub 100), 58 (Fg. 46 map 23 sub 101), 63 (Fg. 46 map 426); per dodici mesi dell’anno 2014, invece, la maggiore imposta
concerne le aree identificate con i progressivi 67 (Fg. 46 map 437 sub 2) e 68 (Fg. 46 map 493).
Si evidenzia che in data 15/1/2014, la società aveva presentato una Docfa indicando tutte le aree e i fabbricati oggetto RAGIONE_SOCIALE concessioni e sopprimendo anche le porzioni che erano state erroneamente censite da RAGIONE_SOCIALE, la quale, a sua volta, nell’anno 2008 aveva presentato una errata rappresentazione RAGIONE_SOCIALE aree, indicando per alcuni cespiti la categoria E/1, sopprimendo i mappali di cui ai progressivi 56, 57, 58 e 63, e creando i mappali 437 sub 2 e 493 che corrispondono ai progressivi 67 e 68 dell’avviso di accertamento impugnato; questione sulla quale il giudicante avrebbe omesso di pronunciarsi.
Con il quarto mezzo si deduce la nullità della sentenza (violazione dell’art. 112 del cod.proc.civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ.; per avere i giudici regionali omesso di pronunciarsi sui motivi proposti in primo grado e rimasti assorbiti.
Afferma la società di aver dedotto < che l a sentenza ex adverso impugnata, di cui si chiede l'integrale conferma, ha accolto in quanto assorbiti anche gli altri motivi di ricorso proposti dall'esponente in merito alla annullabilità e/o nullità dell'avviso impugnato, motivi che nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza si ripropongono tutti e che, per mero scrupolo difensivo, con specifico riferimento alla maggiore IMU accertata ( euro 40.420,00, oltre sanzioni) per un mese del 2014 con riferimento ai progressivi 56, 57, 58 e 63 si riportano in sintesi come segue: mancanza totale di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato in quanto la motivazione si riferisce solo ed esclusivamente ai progressivi 67 e 68 come risulta dalla lettura della scheda 'motivazioni accertamento' allegata all'avviso (all.1 al ricorso).. .'.
5.Il quinto strumento di ricorso lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia (violazione dell'art. 112 del cod.proc.civ.), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ. , in merito alla censura concernente la duplicazione parziale dell'imposta chiesta per 13 mesi, reiterando le difese svolte nei precedenti motivi di ricorso.
6. Il sesto motivo prospetta la nullità della sentenza (violazione dell'art. 112 del cod.proc.civ.), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ. con specifico riferimento alla maggiore IMU accertata (euro 40.420,00, oltre sanzioni) riproponendo la medesima questione di cui al quinto mezzo e denunciando la violazione dell'art. 74 della legge 342/2000 per mancata notifica all'esponente della rendita attribuita ai progressivi 56, 57 e 58 da altro soggetto rispetto alle parti in causa (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), rendita al cui iter di formazione la esponente è rimasta del tutto estranea.
7.Si evidenzia che pende in cassazione il giudizio -iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO -relativo all'accertamento della classificazione catastale e della relativa rendita attribuita dall'RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE agli immobili oggetto della presente controversia, a seguito della Docfa presentata il 13 gennaio 2014 dalla società ricorrente (sentenza impugnata n.54/2020)
Al riguardo, vale chiarire che tra la controversia relativa all'ICI /IMU e quella relativa al classamento costituente il presupposto di un diverso atto impositivo, come l'imposta comunale, anch'esso impugnato, sussiste un rapporto di pregiudizialità, atteso che il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura» (Cass. 3226 del 10/02/2021; Cass. nn. 9203 del
2007; 25278 del 2008; v. anche Cass. nn. 6386 e 26380 del 2006).
Alla luce di ciò, sulla scorta dei surriferiti princìpi di diritto, si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e dell'eventuale riunione del presente ricorso con quello innanzi indicato.
P. Q. M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e dell'eventuale riunione del presente ricorso con quello iscritto n. NUMERO_DOCUMENTO, vertente tra il RAGIONE_SOCIALE e l'RAGIONE_SOCIALE
Così deciso nell'adunanza camerale del 16 maggio 2024 della