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Classamento catastale: depuratore è D, non E/9

La Corte di Cassazione ha stabilito che il classamento catastale corretto per un impianto del servizio idrico integrato è nella categoria D (immobili a uso industriale/commerciale) e non E (immobili di interesse pubblico). La decisione si basa sulla natura economica e imprenditoriale dell’attività di gestione, anche se persegue un fine pubblico. La Corte ha inoltre chiarito che, in una procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso di riclassamento può essere sintetica se basata sui dati forniti dallo stesso contribuente.

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Pubblicato il 22 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Classamento Catastale: la Cassazione stabilisce la Categoria D per gli Impianti Idrici

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale in materia di classamento catastale, specificando la corretta categoria da attribuire agli impianti industriali destinati al servizio idrico integrato, come i depuratori. La decisione chiarisce che la natura economica dell’attività prevale sulla finalità di pubblico interesse, orientando la scelta verso il gruppo D anziché E.

I Fatti di Causa

La vicenda ha origine dalla richiesta di una società, gestrice del servizio idrico, di attribuire al proprio impianto la categoria catastale E/9 (edifici a destinazione particolare per esigenze pubbliche), tramite la procedura DOCFA. L’Agenzia del Territorio, tuttavia, rettificava il classamento, inserendo l’immobile nella categoria D/8 (fabbricati costruiti per speciali esigenze di un’attività commerciale).

La società contribuente impugnava l’atto, e sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale le davano ragione, annullando l’avviso dell’Agenzia principalmente per un presunto difetto di motivazione. L’amministrazione finanziaria, non condividendo le decisioni dei giudici di merito, ha proposto ricorso per Cassazione.

I Motivi del Ricorso e il Classamento Catastale

L’Agenzia delle Entrate ha basato il proprio ricorso su due motivi principali:

1. Violazione delle norme sulla motivazione degli atti: Secondo l’Agenzia, in una procedura “partecipata” come la DOCFA, in cui la rettifica si basa sui dati forniti dallo stesso contribuente, la motivazione può essere soddisfatta con la semplice indicazione dei nuovi dati catastali (categoria, classe, consistenza). Una motivazione più dettagliata sarebbe necessaria solo in caso di contestazione degli elementi di fatto, cosa non avvenuta nel caso di specie.

2. Errata applicazione della normativa catastale: L’Agenzia ha sostenuto che il corretto classamento catastale per un impianto di depurazione, che ospita processi industriali, rientra nel gruppo D e non nel gruppo E. Quest’ultimo è riservato a immobili che sono, per loro natura, non commerciabili e privi di una logica produttiva o di scambio (es. fari, ponti, edifici di culto).

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso, cassando la sentenza impugnata e fornendo principi di diritto fondamentali.

Sull’Obbligo di Motivazione

La Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato: l’obbligo di motivazione di un avviso di classamento è meno stringente quando l’amministrazione si limita a una diversa valutazione tecnica partendo dai dati dichiarati dal contribuente. Poiché la rettifica derivava da una valutazione sulla natura dell’immobile basata sulle “caratteristiche intrinseche dichiarate”, non era necessaria una motivazione analitica e dettagliata. L’indicazione dei nuovi dati era sufficiente a garantire il diritto di difesa del contribuente.

Sulla Corretta Categoria Catastale

Questo è il punto centrale della decisione. La Cassazione ha stabilito che l’attività di gestione del servizio idrico integrato, sebbene di pubblico interesse, ha una natura intrinsecamente economica. È gestita secondo criteri imprenditoriali, con tariffe calcolate per coprire i costi e remunerare il capitale investito (il cosiddetto “lucro oggettivo”).

Questa natura economica rende l’attività incompatibile con la categoria E, che presuppone l’assenza di commercialità e di logiche produttive. La normativa (in particolare l’art. 2, comma 40, del D.L. 262/2006) stabilisce una netta incompatibilità tra la classificazione in categoria E e la destinazione a uso commerciale o industriale.

Di conseguenza, gli impianti industriali come i depuratori, essendo strumentali a un’attività produttiva, devono essere censiti nel gruppo D. La destinazione a servizio pubblico non ne snatura il carattere imprenditoriale ai fini del classamento catastale.

Conclusioni

Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione consolida un principio di grande importanza pratica: per il corretto classamento catastale di un immobile, occorre guardare alla sua funzione economica e produttiva. Gli impianti del servizio idrico, pur svolgendo una funzione pubblica essenziale, sono gestiti come un’impresa e, pertanto, i relativi immobili devono essere classificati nel gruppo catastale D. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà attenersi a questi principi per la decisione finale.

È sufficiente una motivazione sintetica per un avviso di classamento catastale in procedura DOCFA?
Sì, secondo la Corte è sufficiente quando la rettifica dell’amministrazione finanziaria si basa sugli stessi dati ed elementi forniti dal contribuente e rappresenta una diversa valutazione tecnica, senza contestare i fatti dichiarati. Una motivazione più articolata è richiesta solo se l’Ufficio disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente.

Un impianto di depurazione per il servizio idrico integrato può essere classificato in categoria catastale E?
No. La Corte ha stabilito che la categoria E è riservata a immobili radicalmente incommerciabili ed estranei a ogni logica di scambio e produzione industriale. L’attività di gestione del servizio idrico, essendo basata su criteri economici di copertura dei costi con i ricavi (tariffe), ha natura imprenditoriale e quindi è incompatibile con la categoria E.

Qual è la categoria catastale corretta per un impianto industriale del servizio idrico?
La categoria corretta è da individuarsi nel gruppo D. Questo gruppo include i fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività commerciale o industriale, quale è considerata la gestione del servizio idrico integrato, anche se svolta da una società a partecipazione pubblica per finalità di interesse generale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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