Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2535 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2535 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37604/2019 R.G. proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO BACINO SALINE, PESCARA, ALENTO, FORO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO SEZ.DIST. PESCARA n. 448/2019 depositata il 21/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il 6 luglio 2015 il Comune di Loreto Aprutino (PE) attivò un procedimento di riclassificazione catastale ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004. Oggetto del riclassamento era una centrale
idroelettrica realizzata in località Passo Cordone e di proprietà del RAGIONE_SOCIALE. Riteneva infatti il Comune che la DOCFA presentata in proposito non risultasse correttamente redatta poiché l’unità era erroneamente inserita in Categoria E/3 nonché dichiarata senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche, poste a monte e a valle del fabbricato principale, necessarie per il suo funzionamento. Contestava altresì la rendita dichiarata di € 25.806,00 atteso che non teneva conto RAGIONE_SOCIALE suindicate opere. Il RAGIONE_SOCIALE presentò una dichiarazione di variazione DOCFA il 7/1/2016 proponendo un unico accatastamento di centrale e opere idrauliche connesse sia al funzionamento della prima che dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività consortili di RAGIONE_SOCIALE e irrigazione. Su richiesta dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito del procedimento surrogatorio attivato dal Comune e che riteneva nuovamente non conformi le suddette dichiarazioni, erano presentate ulteriori dichiarazioni che però, secondo l’Ufficio, riproponevano gli stessi problemi di conformità.
1.1 Il 9 febbraio 2016 l’Ufficio procedette a rettificare le DOCFA dividendo l’immobile nelle due unità e attribuendo (v. pag. 3 controricorso):
alle opere idrauliche consortili di RAGIONE_SOCIALE e irrigazione, accatastate al foglio 46, particella 426, sub 2, la Cat. E/9 e la rendita di € 116.490,00;
alla centrale idroelettrica di Passo Cordone, accatastata al foglio 36, particella 222, sub 4, la Cat. D/1 e la rendita di € 42.485,00.
La rettifica, effettuata ai sensi del citato art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004, fu notificata con avviso d’accertamento sia al RAGIONE_SOCIALE che al Comune.
1.2 Avverso tali avvisi entrambi gli enti proposero ricorso, benché per motivazioni opposte, lamentando il RAGIONE_SOCIALE che la centrale fosse stata erroneamente attribuita alla Categoria D/1 e il Comune che le opere idrauliche non lo fossero state.
1.3 La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, nel presente procedimento, sull’impugnazione del RAGIONE_SOCIALE e con sentenza n. 790/2017, respinse il gravame confermando la categoria D/1 alla centrale.
1.4 Nel parallelo procedimento attivato dal Comune, con sentenza n. 794/17 il ricorso dell’ente locale fu accolto , stabilendo che anche le opere idrauliche consortili fossero accatastate nelle categorie del gruppo D.
1.5 Il RAGIONE_SOCIALE propose appello avverso la prima sentenza (n. 790/17), sostenendo che la centrale e le opere in questione fossero tutte destinate a utilità pubblica e finanziate con fondi pubblici, non potendo il RAGIONE_SOCIALE per legge esercitare alcuna attività che non fosse pubblicistica e d’interesse collettivo, ben diversa dall’attività imprenditoriale in cui rientrano gli immobili in categoria D/1.
L’RAGIONE_SOCIALE resistette controdeducendo in ordine alle violazioni di legge e circolari in cui sarebbe incorso il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo RAGIONE_SOCIALE sue dichiarazioni DOCFA, sostenendo come i fabbricati per funzioni pubbliche non rientrino tout court nelle categorie del gruppo E, dovendo nel caso specifico ravvisarsi la categoria D/1 come unica idonea a ricomprendere le centrali idroelettriche, ravvisandosi un’unica opera complessiva comprendente la centrale e le opere idrauliche.
1.5 La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE e mediante la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello compensando tra le parti le spese del giudizio.
Secondo il giudice d’appello l’immobile di cui alla centrale doveva ritenersi intrinsecamente unitario e pertanto da valutarsi come unico bene complesso costituente impianto produttivo. Ai sensi dell’art. 1 -quinques del DL 44/05, conv. in l. 88/05, doveva pertanto ritenersi che tutti i beni, comprese le turbine ‘ imbullonate ‘ al suolo e indispensabili per il processo produttivo, dovesse ro contribuire alla formazione d’un impianto di produzione d’energia elettrica su scala industriale. La Corte territoriale ha
infatti ritenuto che la struttura muraria, in sé, non avrebbe alcuna funzione se non quella di ospitare la centrale, e altrettanto dovrebbe ritenersi quanto alle altre opere, quali dighe, canali, ecc, non rilevando la stabile infissione al suolo ma la necessarietà e insostituibilità al fine della capacità dell’impianto di produrre reddito. Ha altresì osservato la Corte territoriale come le norme sul catasto prevedano normativamente la categoria in cui va inclusa la centrale in oggetto (d.P.R. n. 1142/1949 e art. 10 l. 843/1942), ove si fa espresso riferimento a edifici, dighe, generatori, canali adduttori e di scarico, reti di trasmissione e distribuzione di merci, prodotti o servizi, binari anche se posti su aree pubbliche ovvero nel relativo soprassuolo o sottosuolo, gallerie, ponti e simili.
Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione degli artt. 2, commi 40 e 42 del d.l. n. 262/06, conv. dalla legge n. 286/06, 2, comma 1, del d.m. n. 28/1998, 1, comma 1bis del d.l. n. 125/1989, 8 del d.l. n. 90/1990 conv. dalla l. n. 165/1990, 862 c.c., 59 r.d. n. 215/1933, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Sostiene che il RAGIONE_SOCIALE stesso , ai sensi dell’art. 862, comma 4, c.c., è persona giuridica pubblica, non svolge attività commerciale, ha poteri autoritativi di esazione dei contributi e le sue operazioni sono previste come ‘fuori campo’ ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Ne deriverebbe che gli immobili comunque impiegati dal RAGIONE_SOCIALE per la propria attività non potrebbero mai avere natura commerciale o industriale. Ribadisce che l’energia prodotta nell’impianto idroelettrico è finalizzata unicamente ad alimentare gli impianti del RAGIONE_SOCIALE medesimo.
Richiama le pronunce della Corte Costituzionale n. 66/1992 e 188/2018 in merito alla natura giuridica dei Consorzi di RAGIONE_SOCIALE. Poiché la centrale fu ceduta dalla Regione al RAGIONE_SOCIALE nel 2008 al precipuo fine indicato, sarebbe giustificata la proposta classificazione in categoria E/9 anche in considerazione della circolare dell’Ag. Territorio n. 4/06 che indica la categoria E come residuale. Anche il richiamato art. 2, comma 40 (e 42) del d.l. 262/06 sarebbe violato atteso che l’impianto non presenterebbe autonomia funzionale o reddituale rispetto alle altre opere. L’ulteriore circolare n. 4/2007 ribadisce inoltre che si può riaccatastare solo ciò che è potenzialmente autonomo e destinato a uso commerciale, industriale, ufficio o a usi diversi. Poiché l’impianto in questione non sarebbe autonomo ed essendo finalizzato unicamente al servizio pubblico, mai lo stesso potrebbe essere ritenuto opificio industriale.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 Non è dubbio né contestato che l’impianto in questione sia finalizzato a contribuire all’attività pubblicistica producendo l’energia necessaria per il funzionamento degli impianti consortili. Ciò però non appare sufficiente per escludere il classamento prospettato e riconosciuto altresì dall ‘altra sentenza (n. 794/17), pur qui non richiamata quale giudicato esterno.
Non può infatti affermarsi che ogni immobile produttivo, di proprietà e inserito in un’attività di un ente avente natura pubblicistica quale il RAGIONE_SOCIALE, possa per ciò solo ritenersi escluso dal predetto classamento. Deve a tal fine evidenziarsi come la spesa per l’energia necessaria al funzionamento degli impianti sia ordinariamente sostenuta dai Consorzi e ripartita tra i RAGIONE_SOCIALEati. Il fatto d’autoprodursi la predetta energia conseguendo così il relativo risparmio, dovuta alla disponibilità di una fonte alternativa, non classifica automaticamente la centrale quale impianto accessorio all’attività consortile ma costituisce un insediamento produttivo che, benché non a scopo di lucro, produce comunque vantaggi evidenti al RAGIONE_SOCIALE e ai suoi RAGIONE_SOCIALEati.
2.3 Deve pertanto convenirsi con l’Ufficio controricorrente che l’interpretazione più corretta dell’art. 2, comma 40 del dl 262/06, secondo cui: ‘
è nel senso che, ove tale autonomia sia ravvisata, non può essere accolta la classificazione richiesta dal RAGIONE_SOCIALE medesimo.
La sentenza impugnata ha ritenuto che l’impianto produttivo di energia sia inscindibile dalla struttura muraria dell’immobile medesimo, ma implicitamente che lo stesso sia autonomo nella produzione d’energia, indipendentemente dalla destinazione soggettivamente attribuitagli. Il fatto che oggi sia adibito unicamente ad alimentare gli impianti consortili è una scelta della proprietà, dettata senz’altro dalle normative pubblicistiche che regolano l’attività consortile, ma si tratta pur sempre di una destinazione riconducibile alla volontà della proprietà e non a caratteristiche intrinseche del manufatto, in tal senso qualificanti la categoria catastale, che per le sue caratteristiche potrebbe essere adibito alla produzione anche per altre finalità.
2.4 Deve a tal fine convenirsi con la già citata circolare n. 4/06 nella parte in cui si esclude rilevanza dirimente all’assenza d’un fine di lucro o alla natura giuridica del proprietario, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche specifiche dell’impianto, come affermato anche dalla circolare 2/E della Direzione Centrale Catasto del febbraio 2016, richiamata dalla controricorrente, che associa la destinazione d’immobili in uso a centrali elettriche (cod. 0102) esclusivamente alla Categoria D/1.
2.5 Va a tal fine applicato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di classamento di immobili e con riferimento all’attribuzione della rendita catastale alle centrali idroelettriche, l’art. 1quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge 31 maggio 2005, n. 88, includendo
nella stima gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili caratterizzati da una connessione strutturale con l’edificio, tale da realizzare un unico bene complesso, e prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonché dai mezzi di unione a tal fine utilizzati, impone di tener conto, nel calcolo della rendita, anche del valore RAGIONE_SOCIALE turbine, le quali si configurano come elementi essenziali della centrale, incorporati alla stessa e non separabili senza una sostanziale alterazione del bene complesso. Tale disposizione (che fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 4 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249, riproponendo, limitatamente alle centrali elettriche, il contenuto dell’art. 1, comma 540, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avente anch’esso natura interpretativa ed abrogato con efficacia retroattiva dall’art. 4 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto volta a dirimere un contrasto ermeneutico insorto relativamente alla situazione specifica RAGIONE_SOCIALE centrali elettriche, non appare irragionevole né introduce un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri beni classificabili nel gruppo catastale D, tenuto conto della disomogeneità degli immobili inclusi in tale categoria, né infine contrasta con il principio della capacità contributiva, la cui violazione non è prospettabile in riferimento alla determinazione della rendita catastale, che non costituisce un’imposta né un presupposto d’imposta. (Cass. Sez. 5, 07/06/2006, n. 13319, Rv. 590378 -01, Sez. 6 – 5, Sentenza n. 3500 del 20/02/2015, Rv. 634478 -01, Sez. 5, Ordinanza n. 3277 del 05/02/2019, Rv. 652782 – 02 e Sez. 5, Ordinanza n. 29972 del 30/10/2023, Rv. 669259 -01).
2.6 Va infatti riaffermato il principio per cui, ai fini della classificazione catastale, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE attività dei RAGIONE_SOCIALE occorre distinguere fra gli impianti il cui utilizzo è strettamente funzionale alla finalità pubblicistica di RAGIONE_SOCIALE, che discende direttamente dalle previsioni di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e gli impianti che, invece,
ineriscono ad attività prettamente commerciali e industriali svolte dal RAGIONE_SOCIALEo, non giustificando di per sé le generali finalità istituzionali dell’ente il classamento dei beni di cui è titolare nella categoria E. (Cass. Sez. 5, 25/07/2025, n. 21403, Rv. 675514 – 02). Se è vero che, nel caso specifico, il RAGIONE_SOCIALE non utilizza l’impianto per finalità commerciali o industriali, la sua classificazione non consente per ciò solo l’attribuzione della categoria E. Deve infatti ritenersi, conformemente alla sentenza che ha riguardato gli impianti a monte e a valle applicando il costante orientamento di questa Corte, che, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento RAGIONE_SOCIALE reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico RAGIONE_SOCIALE costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica. (Cass. Sez. 5, 02/02/2021, n. 2247, Rv. 660306 – 01).
Con il secondo motivo il RAGIONE_SOCIALE prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 ( rectius 5) c.p.c. ove la Commissione Regionale ha ritenuto che l’immobile in questione sia opificio ‘ su scala industriale ‘. Sostiene che la pronuncia abbia mancato di considerare la natura giuridica del RAGIONE_SOCIALE e la conseguente insuscettibilità, per gli immobili relativi, d ‘ essere ritenuti a scopi commerciali al fine del classamento, avendo per contro l’esclusiva finalità di contribuire al servizio pubblico oggetto dell’attività consortile. Sostiene altresì il RAGIONE_SOCIALE
medesimo che i predetti immobili non potrebbero essere utilizzati autonomamente dalle altre opere consortili.
3.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
3.2 È inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 4 c.p.c., atteso che entrambe le Corti di merito hanno deciso conformemente in ordine all’attribuzione del classamento, né il ricorso evidenzia se le ragioni poste a base della decisione siano diverse tra la pronuncia del primo giudice e quella d’appello.
3.3 È altresì infondato atteso che con esso si fa riferimento a questioni che sono state oggetto del giudizio e della decisione, avendo la Commissione Regionale implicitamente accolto le tesi dell’appellata, indicate specificamente nella pronuncia impugnata, in ordine all’irrilevanza della natura pubblicistica del soggetto che utilizzi l’impianto.
Va comunque evidenziato come il provvedimento d’attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicché il fine di lucro perseguito dal proprietario merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell’immobile, senza arrestarsi all’attività che in un determinato momento viene svolta, potendo quest’ultimo costituire un criterio meramente complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento (Cass. Sez. 5, 14/10/2020, n. 22166, Rv. 659299 -01).
Il ricorso va pertanto respinto e il RAGIONE_SOCIALE ricorrente condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese della presente fase a favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla rifusione, a favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese della fase di legittimità che liquida in € 4.305,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME