Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33800 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33800 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 300/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL) e presso la stessa per legge domiciliato a Roma in INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P.IVA: P_IVA), in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dal Prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
(C.F.: CODICE_FISCALE; pec:
Avviso accertamento catastale -Cabina elettrica operante nell’interporto
EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) entrambi dello RAGIONE_SOCIALE, e dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 533/2023 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in data 12/06/2023 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 57/2/21 del 21.3.2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno accoglieva il ricorso della RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di accertamento catastale notificato il 28.4.2017, con il quale era stato modificato il classamento, da E1, proposto con DOCFA dalla contribuente, in D1, in relazione ad un immobile di proprietà della società; con le conseguenti implicazioni in termini di recupero a tassazione. Sosteneva il primo giudice che l’immobile in oggetto, e segnat amente un manufatto con quadri elettrici (rectius: una cabina elettrica operante nell’interporto), dovesse essere correttamente classato, ex art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, in E1, come proposto dal contribuente, in quanto bene privo di un proprio valore economico e, quindi, di qualsivoglia potenzialità reddituale.
Sull’impugnazione dell’Ufficio, la CTR della Toscana rigettava il gravame, affermando che l’immobile che presidia il servizio di energia elettrica dell’interporto non poteva avere una sua autonomia reddituale e funzionale e che, in particolare, all’immo bile nel quale erano allocati gli impianti elettrici dell’intera struttura, o comunque anche solo di una parte di essa, e che assolveva, rispetto a quest’ultima, ad un servizio indispensabile, esclusivo e di strettissima inerenza, non poteva non competere quella qualità di stretta strumentalità che, nelle stesse considerazioni dell’Ufficio, ne esclude la possibilità di un’autonoma considerazione, sul piano reddituale e funzionale, rendendolo pertanto censibile in E1, come proposto
dal contribuente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto decidersi la causa.
In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 61 e ss. del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, e 2, commi 40 e 41, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che soltanto le unità immobiliari ‘strettamente’ strumentali possono essere considerate prive di autonomia funzionale e reddituale perché indissolubilmente strumentali e che vanno esclusi dalla categoria E tutti quegli immobili non strettamente strumentali al servizio di pubblico trasporto e di per sé utili o atti a produrre un reddito proprio.
L’Ufficio sostiene che le cabine elettriche costituiscono parte dei complessi immobiliari (capannoni, uffici ecc.) utilizzati ad uso esclusivo da soggetti economici per trarne profitto, che l’immobile di cui si discute non è fruibile dal pubblico e non è utilizzabile come mezzo di trasporto, laddove, per essere inserito in categoria E/1, il bene deve effettivamente essere collegato alle esigenze di pubblico trasporto in via esclusiva, senza possibili utilizzi commerciali o industriali.
1.1. Il motivo è infondato.
E’ noto che, in tema di classamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero
ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli articoli 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, siano immobili per sè stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare (Cass., Sez. 5, n. 20026 del 7 ottobre 2015).
Orbene, anche di recente questa Sezione ha ribadito che la cabina di trasformazione, per la somministrazione dell’energia elettrica occorrente all’illuminazione e al funzionamento degli apparati dell’infrastruttura costituisce “unità immobiliare a destinazione particolare” compresa nel gruppo E RAGIONE_SOCIALE categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all’immobile principale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6705 del 10/03/2020; conf. Cass. n. 23342/2022).
Tale impostazione è in linea con l’orientamento secondo cui, in tema di classamento, ai sensi dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20026 del 07/10/2015).
Del resto, l’RAGIONE_SOCIALE non ha neppure dedotto che l’attività svolta per il tramite della cabina venga esercitata secondo parametri imprenditoriali. Non potrebbe, pertanto, trovare applicazione il principio, peraltro enunciato in tema di ICI, secondo cui l’im posizione sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale RAGIONE_SOCIALE stesse impone l’accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell’esercizio
dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23067 del 17/09/2019).
Peraltro, gli interporti – costituendo nel loro insieme una RAGIONE_SOCIALE infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti – soddisfano bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9940 del 12/05/2005).
Del resto, l’autonomia funzionale e reddituale della cabina elettrica è stata dedotta in termini ipotetici (v. Cass. 29 luglio 2025, n. 21768), laddove la stessa dovrebbe essere specificamente accertata con riferimento alla destinazione d’uso di unità immo biliari rispetto alle quali sussiste detta autonomia funzionale e reddituale (la cabina a servizio di un impianto di lavorazione industriale, o di una attività commerciale).
Senza tralasciare che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, e che, nel caso di specie, si è in presenza di una cd. doppia conforme, né la ricorrente ha dedotto che le decisioni di merito si fondassero su differenti ragioni inerenti ai fatti.
Né può condurre a differenti conclusioni il precedente di questa Corte invocato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi. Invero, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27544 del 2024 ha escluso la riconoscibilità dell’inquadramento nella cat. E/1 in un caso, d el tutto difforme da quello in esame, di magazzini ed aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere che, per stessa ammissione della contribuente, erano pacificamente utilizzate per lo stoccaggio di merci in transito e, in particolare, per un traffico di autovetture nuove in importazione. In quel
caso l’attività di stoccaggio RAGIONE_SOCIALE auto nel piazzale dell’interporto, in attesa di rispedirle alle destinazioni finali (venendo caricate su mezzi di trasporto), non è stato considerato funzionale ad esigenze di mobilità generale della collettività.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma del AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione RAGIONE_SOCIALE tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.
Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della di euro 1.500,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge; condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore della resistente dell’ulteriore somma di euro 5.500,00; condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.10.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIONOME COGNOME