Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29084 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29084 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
Oggetto: IVA – disco- noscimento natura in- fracomunitaria ces- sione di beni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8636/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, indirizzo PEC:
;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.4849/19/2014 depositata il 23 settembre 2014, e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 giugno 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.4849/19/2014 veniva rigettava l’appello e confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 319/16/2012 la quale aveva rigettato il ricorso introduttivo notificato alla società RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Amministrazione finanziaria richiedeva alla società il pagamento di Euro 1.260.567,00 a titolo di maggiore IVA e sanzione, oltre accessori.
La ripresa ad imposizione traeva origine dal disconoscimento della natura intracomunitaria RAGIONE_SOCIALE cessioni di beni effettuate nel corso del 2005 dalla società RAGIONE_SOCIALE (poi fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE) alla società di diritto slovacco RAGIONE_SOCIALE–
RAGIONE_SOCIALE Il p.v.c. alla base RAGIONE_SOCIALE riprese accertava che i beni oggetto RAGIONE_SOCIALE cessioni contestate non erano stati consegnati alla società cessionaria.
Il giudice di prime cure condivideva le ragioni dell’RAGIONE_SOCIALE e teneva anche conto del fatto che per la medesima contestazione avanzata nei confronti della contribuente per l’anno di imposta 2006 era stata raggiunta una composizione. La CTR, disattese le questioni preliminari, nel merito rigettava l’appello ritenendo che in una fattispecie di agevolazione, costituita dalla mancata fatturazione IVA in caso di esportazione dei beni, era onere della contribuente dimostrare l’esistenza dei presupposti, ossia accertarsi che i beni avessero lasciato il territorio nazionale raggiungendo la cessionaria, onere non assolto nel caso di specie.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi, illustrati con memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ., cui ha replicato l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, articolato senza esplicitazione del pertinente paradigma dell’art.360 primo comma cod. proc. civ., comunque individuabile nel n.3, viene dedotta la violazione degli artt. 41 e 50 del d.l. 30 agosto 1993 n.331, 28 quater parte A, lett. a) della sesta Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 77/388/ CEE come modificato dall’art. 138 della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, dei principi comunitari di neutralità fiscale, di proporzionalità, di certezza del diritto e di legittimo affidamento e 2697 cod. civ. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver posto a carico
del contribuente-cedente la prova della effettiva materiale esportazione della merce in caso di trasferimento intracomunitario di beni, al fine di ottenere il beneficio del regime di esenzione dall’IVA.
5.1. Con il secondo motivo, a sua volta dedotto senza esplicitazione del pertinente paradigma dell’art.360 primo comma cod. proc. civ., ricavabile dal contenuto della censura e identificabile nel n.3, si censura la violazione degli artt. 41 e 50 del d.l. 30 agosto 1993 n. 331, quater parte A, lett. a) della sesta Direttiva del Consiglio n.77/388/ CEE come modificato dall’art. 138 della Direttiva n. 2006/112/CE e dei principi comunitari di proporzionalità e di legittimo affidamento, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la rilevanza della buona fede del cedente ai fini dell’esenzione dall’IVA.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.
6.1. In tema di IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti l’imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE, grava sul cedente l’onere di provare l’effettività del trasporto nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in cui risiede il cessionario (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 29498 del 24/12/2020, Rv. 660038 – 01).
6.2. Orbene, la CTR ha accertato alle pagg.3 e 4 della sentenza l’assenza di prova dell’esportazione della merce fatturata evidenziando: « non vi è alcun tipo di prova circa la avvenuta effettiva esportazione, né si comprende come mai i beni che erano destinati ad essere esportati in Slovacchia, venissero trasportati al deposito RAGIONE_SOCIALE al centro RAGIONE_SOCIALE per poi essere trasportati a Vipiteno dove, di fatto, non risulta che siano esportati, mancando la prova di uscita dal territorio italiano »
« Non viene dimostrato dal contribuente come le copie del CMR di fatto recano la firma di NOME residente in RAGIONE_SOCIALE che a far data
2/12/2005 non riveste alcuna carica in seno alla società Slovacca e in tale periodo la stessa risultava residente in RAGIONE_SOCIALE a Folignano ove, peraltro, svolgeva una propria attività imprenditoriale, anziché la firma di soggetto titolato a ricevere i beni nel presunto luogo di destinazione » 6.3. E’ al proposito costante la giurisprudenza della Corte secondo la quale, in tema di cessioni intracomunitarie, il cedente ha l’onere di dimostrare l’effettività dell’esportazione della merce nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel quale risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un’evasione fiscale avendo riguardo alle circostanze del caso concreto (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 4045 del 12/02/2019).
6.4. Né vale evidenziare l’errore di diritto che avrebbe compiuto la CTR nel non considerare i CMR come validi elementi probatori ai fini della dimostrazione dell’uscita della merce dal territorio nazionale.
Le lettere di vettura, infatti, così come i documenti equipollenti, possono essere considerate come elemento idoneo a dimostrare che i beni cui si riferiscono sono destinati a essere trasportati o spediti verso un altro RAGIONE_SOCIALE membro, ma solo se debitamente compilate con l’indicazione di tutti gli elementi necessari, nella specie assenti attesa la sottoscrizione da parte di soggetto privo di legittimazione e titolarità (v. Cass. n. 29498 del 24/12/2020).
Congruamente, pertanto, la CTR ha ritenuto inattendibile la richiamata documentazione.
6.5. Quanto, infine, all’asserita buona fede, la CTR ne ha espressamente escluso la sussistenza posto che, anche con riguardo ai pagamenti, non vi era dimostrazione della ragione per cui il pagamento sia avvenuto presso un istituto bancario (Banca Commerciale Sammarinese), anziché a quello esplicitamente indicato presso una banca slovacca, da cui, attesa anche la concreta vicenda e la ‘consegna di beni
di rilevante entità ‘ , l’esigenza di una condotta diligente da parte del contribuente e l’attivazione di adeguati controlli, invece del tutto mancati, non essendo idonea, come precisato dalla CTR, una semplice ricerca su internet circa l’esistenza ‘virtuale’ del destinatario della merce, prassi che in alcun modo può essere ritenuta conforme a quanto richiesto dalla legge secondo lo stesso insegnamento della Corte di giustizia.
Dunque, il giudice del merito, con una puntuale valutazione in fatto, ha accertato che con l’esercizio di una ‘normale diligenza’ la mancata uscita dei beni dal territorio nazionale non avrebbe potuto essere ignorata.
6.6. Del resto, a differenza di quanto ritiene la contribuente, da ultimo nella memoria illustrativa, la giurisprudenza della Corte sopra richiamata è pienamente conforme a quella della Corte di Giustizia, secondo la quale il cedente ha l’onere di dimostrare l’effettività del trasporto della merce nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in cui risiede il cessionario; in mancanza, deve emergere la sua buona fede, cioè che egli non sapesse o non avrebbe dovuto sapere che l’operazione effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e, ciò nonostante, non avesse adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di parteciparvi, così come stabilito da CGUE nelle sentenze 6 settembre 2012, nella causa C-273/11, Mecsek-Gabona e 17 ottobre 2019, nella causa C653/18, Unitel Sp. z o.o. ).
Deve quindi ribadirsi anche nel caso in esame che « In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di
causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione » ( ex multis, Cass. n. 26110 del 2015). Inoltre, « Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione » (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).
Alla luce di quanto esposto le due censure proposte dalla ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, impingono negli accertamenti fattuali della CTR sopra succintamente riportati, i quali sono in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione e con quella sovranazionale e, dunque, i motivi si rivelano in ultima analisi inammissibili.
In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato per inammissibilità dei motivi e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in Euro 13.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2023