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Cessioni intracomunitarie: la prova prima del 2020

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21606/2025, ha stabilito che la prova per le cessioni intracomunitarie effettuate prima del 1° gennaio 2020 deve seguire le norme vigenti all’epoca dei fatti (art. 41 del D.L. 331/93). Non è possibile applicare retroattivamente le presunzioni probatorie introdotte dall’art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011. La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, annullando la decisione di merito che aveva erroneamente applicato la normativa successiva, e ha rinviato la causa per una nuova valutazione basata sui principi corretti.

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Pubblicato il 30 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Cessioni Intracomunitarie: la Cassazione fissa i paletti sulla prova per le operazioni ante-2020

Le cessioni intracomunitarie rappresentano un pilastro del mercato unico europeo, ma l’accesso al regime di non imponibilità IVA è subordinato a una prova rigorosa. Con la recente ordinanza n. 21606 del 2025, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale: le regole probatorie introdotte nel 2020 non possono essere applicate retroattivamente. Questa decisione sottolinea l’importanza per le imprese di conservare una documentazione adeguata e conforme alle norme vigenti all’epoca dell’operazione.

I Fatti di Causa: Un Contenzioso sull’IVA non versata

Una società operante nel settore delle forniture navali si è vista recapitare avvisi di accertamento dall’Agenzia delle Entrate per gli anni fiscali 2011 e 2012. L’amministrazione finanziaria contestava l’applicazione del regime di non imponibilità IVA su diverse vendite di provviste di bordo, qualificate dalla società come cessioni intracomunitarie. Secondo il Fisco, l’impresa non aveva fornito prove sufficienti a dimostrare l’effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro dell’UE, né la qualifica di soggetto passivo IVA degli acquirenti.

Il contenzioso, giunto dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, si era risolto in favore del contribuente. I giudici di secondo grado avevano ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dalla società, facendo riferimento a un interpello dell’Agenzia delle Entrate che illustrava le nuove regole probatorie dell’art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011, in vigore dal 1° gennaio 2020. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

La Prova delle Cessioni Intracomunitarie: la Disciplina Applicabile

Il cuore della controversia risiede nell’individuazione della normativa applicabile ratione temporis. Per le operazioni effettuate negli anni 2011-2012, la norma di riferimento era l’art. 41 del D.L. 331/1993. Questa disposizione pone a carico del cedente l’onere di provare due elementi essenziali per beneficiare della non imponibilità:

1. L’effettivo trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio nazionale e nel territorio di un altro Stato membro.
2. La qualifica di soggetto passivo IVA del cessionario in detto Stato membro.

Dal 1° gennaio 2020, l’art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011 ha introdotto una presunzione legale relativa, specificando i documenti (es. CMR, polizza di carico, fattura del trasportatore) che, se prodotti, sono sufficienti a provare l’avvenuto trasporto. La Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente applicato questa nuova disciplina, più favorevole, a fatti avvenuti quasi un decennio prima.

La Decisione della Cassazione: No alla Retroattività delle Nuove Norme

La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata. I giudici hanno affermato un principio cardine: le norme processuali e sostanziali si applicano secondo il principio tempus regit actum, ovvero in base a quando si sono verificati i fatti.

La Corte ha chiarito che la CTR ha errato nel fondare la propria decisione su una normativa (l’art. 45-bis) non ancora in vigore all’epoca dei fatti. Avrebbe invece dovuto valutare la documentazione prodotta dal contribuente alla luce dei principi consolidati dalla giurisprudenza nazionale ed europea in applicazione dell’art. 41 del D.L. 331/93. Questo significa verificare in concreto se la documentazione (come dichiarazioni di consegna prive di data certa o firme non qualificate) fosse idonea a dimostrare, senza incertezze, l’uscita della merce dall’Italia e il suo arrivo a destinazione.

Inoltre, la Cassazione ha ribadito che il cedente deve anche provare lo status di soggetto passivo IVA dell’acquirente, non essendo sufficiente la mera indicazione di una partita IVA comunitaria in fattura.

Le Motivazioni

Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di irretroattività delle norme tributarie e sull’onere della prova in capo a chi intende beneficiare di un regime fiscale agevolativo. La sentenza impugnata è stata cassata perché il giudice di merito, richiamando una normativa successiva, non ha di fatto compiuto la necessaria verifica probatoria richiesta dalla legge applicabile agli anni 2011-2012. In pratica, la CTR ha omesso di valutare se, in base all’art. 41 del D.L. 331/93, la società avesse effettivamente dimostrato l’uscita dei beni dal territorio nazionale e la loro consegna a un soggetto passivo IVA in un altro Stato membro. La Cassazione ha sottolineato che la prova deve essere rigorosa e basata su un insieme di documenti coerenti (documenti di trasporto, documentazione bancaria, contratti), non potendosi basare su presunzioni introdotte da norme successive.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione riafferma che la certezza del diritto impone di applicare le norme vigenti al momento della transazione. Per le cessioni intracomunitarie antecedenti al 2020, le imprese non possono fare affidamento sulle semplificazioni probatorie dell’art. 45-bis. Devono invece essere in grado di fornire un corredo documentale completo e robusto, idoneo a superare qualsiasi contestazione circa l’effettiva movimentazione transfrontaliera dei beni e la soggettività passiva dell’acquirente. La decisione funge da monito per una gestione documentale diligente e attenta, essenziale per difendere la legittimità delle proprie operazioni fiscali.

Qual è l’onere della prova per le cessioni intracomunitarie effettuate prima del 1° gennaio 2020?
Per le operazioni antecedenti al 2020, il contribuente (cedente) ha l’onere di provare l’effettività del trasporto della merce nel territorio dello Stato membro del cessionario e lo status di soggetto passivo IVA di quest’ultimo. La prova deve basarsi sulla normativa nazionale vigente all’epoca (art. 41 del D.L. n. 331/93) e sui principi elaborati dalla giurisprudenza, senza poter beneficiare delle presunzioni introdotte successivamente.

La normativa europea successiva (art. 45-bis Reg. UE 282/2011) può essere applicata retroattivamente?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito chiaramente che l’art. 45-bis, che introduce una presunzione legale relativa sulla prova del trasporto e si applica dal 1° gennaio 2020, non può essere applicato retroattivamente a operazioni avvenute in periodi d’imposta precedenti.

Una sentenza favorevole su un’annualità d’imposta crea automaticamente un “giudicato” per le annualità precedenti?
No. La Corte ha precisato che, in materia tributaria, ogni periodo d’imposta costituisce un rapporto giuridico autonomo. L’efficacia di giudicato di una sentenza si estende ad altre annualità solo per fatti che hanno durata pluriennale e carattere permanente, non per singole e distinte prestazioni come le cessioni di beni.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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