Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24024 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22528/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3328/7/23, depositata il 22 maggio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME. Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE, ufficio locale, avverso la sentenza n. 4276/26/22 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento IVA 2015. La CTR osservava in particolare che, come puntualmente rilevato dai primi giudici, vi erano plurime ragioni di fatto sulla base RAGIONE_SOCIALE quali ritenere l’effettività RAGIONE_SOCIALE contestate cessioni infracomunitarie e quindi non fondate le pretese creditorie/sanzionatorie agenziali. Avverso la decisione ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi.
Oggetto:
IVA – operazioni
intracomunitarie
Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato una memoria. Considerato che:
Con il primo e con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.l’agenzia RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., poiché la CTR ha affermato che RAGIONE_SOCIALE ha fornito la prova dell’effettività RAGIONE_SOCIALE cessioni infracomunitarie in contestazione e quindi della sussistenza dei presupposti di applicabilità del 41, decreto-legge 331/1993 (non imponibilità RAGIONE_SOCIALE operazioni), che per tale ragione assume violato.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono ammissibili, in quanto pienamente autosufficienti ed altresì osservanti dei parametri di critica evocati, nonchè fondate.
Il Collegio ritiene di condividere e dare seguito al principio di diritto secondo il quale «In tema di cessioni intracomunitarie, il cedente ha l’onere di dimostrare l’effettività dell’esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un’evasione RAGIONE_SOCIALE avendo riguardo alle circostanze del caso concreto: ne deriva che, in caso di vendita con clausola “franco fabbrica”, il cedente ha diritto all’esenzione IVA solo ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell’effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o di “fatti secondari”, dai quali desumere la presenza RAGIONE_SOCIALE merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non sia acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l’obbligo di consegna del documento e, a fronte dell’altrui inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria» (da ultimo, Sez. 5 – , Ordinanza n. 4045 del 12/02/2019, Rv. 652945 – 01; conf. Sez. 5, Sentenza n. 26062 del 30/12/2015, Rv. 638420 – 01).
Nel caso di specie il giudice tributario di appello ha disatteso questo arresto giurisprudenziale, affermando la sussistenza della prova RAGIONE_SOCIALE cessioni infracomunitarie de quibus , sulla base di elementi non idonei a tal fine. Tali infatti non possono considerarsi l’interrogazione del sistema VIES, l’invio tramite spedizioniere affidabile, l’avvenuto pagamento da parte della società greca acquirente, difettando o almeno non essendo evidenziata la prova documentale della ricezione RAGIONE_SOCIALE merci da parte dello stesso, essendo di contro almeno dubbio che le società bulgare acquirenti “intermedie” fossero esistenti. In questo contesto la mancanza dei modelli TARGA_VEICOLO ossia della prova documentale dell’avvenuto effettivo trasferimento RAGIONE_SOCIALE merci in un altro Stato membro dell’Unione doveva indurre la RAGIONE_SOCIALE campana ad una valutazione più prudente
circa l’assolvimento dell’onere probatorio correlativo da parte della RAGIONE_SOCIALE.
In tal modo la CTR campana ha sostanzialmente ribaltato l’onere probatorio sull’agenzia RAGIONE_SOCIALE, in chiaro contrasto con la citata giurisprudenza di questa Corte, così concretizzando la denunciata violazione di legge.
In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma 29 maggio 2024
Il presidente