Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8731 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8731 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9604/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma Giovanni INDIRIZZO Palestrina INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 50/2023, depositata il 31 ottobre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con avviso di accertamento n. TBA01T200601/2019 notificato a NOME COGNOME in data 28 ottobre 2019, emesso ai sensi degli artt. 51, 52 e 54 del d.P.R. 633/72 per l’anno d’imposta 2014, l’Ufficio ha disconosciuto la non imponibilità delle vendite effettuate dalla parte e considerate dalla medesima cessioni intracomunitarie, assoggettando le stesse operazioni al regime ordinario delle cessioni nazionali, con relativa imponibilità e recuperando la maggiore imposta IVA pari ad euro 64.933,00 e applicando le sanzioni, sempre ai fini IVA, per infedele fatturazione di operazioni imponibili e per dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta, irrogando la sanzione di euro 124.390,69 la quale, tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti, è risultata essere pari ad euro 41.463,56.
Con ricorso presentato in data 3 gennaio 2019, la parte impugnava l’avviso di accertamento, eccepend one la nullità per violazione del principio del contraddittorio e dell’art. 12 legge 212/2000, nonché l’infondatezza nel merito.
Si costituiva in giudizio l’Ufficio replicando alle eccezioni del ricorrente.
La Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con sentenza n. 112/2020, in accoglimento dell’eccezione preliminare relativa alla violazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello l’Amministrazione finanziaria e il gravame veniva respinto.
L ‘Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
Con ordinanza n. 17818/2022, la Corte di cassazione accoglieva l’impugnazione, cassava la sentenza e rinviava la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano.
-Riassunto il giudizio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano ha accolto l’appello del contribuente.
-L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
4. -Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art . 380bis .1 cod. proc. civ.
Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 , c. 1, d.l. 331/93, in materia di prova della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie e dell’art. 115 cod. proc. civ . in relazione all’art. 2697 cod. civ ., sotto il profilo dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ. La pronuncia ha ritenuto dimostrato il carattere intracomunitario delle cessioni realizzatasi tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in quanto, a tal fine, sarebbe stato sufficiente depositare in giudizio ‘gli ordini della merce che avvenivano via mail o informalmente via telefono, le fatture, le dichiarazioni Intrastat, i mastrini di cassa da cui si evincono le somme incassate in contanti’. Parte ricorrente contesta tale conclusione, ritenendo che alla luce era giurisprudenza vigente la parte non sarebbe riuscita a dimostrare il titolo dell’esenzione IVA beneficiata, e, quindi, che si sia trattato di cessione intracomunitarie. Per l’articolo 41 d.l. 331/1993 la territorialità è l’elemento costitutivo della cessione intracomunitaria ; in assenza di questo elemento (o della sua prova), non può essere applicato il trattamento di non imponibilità. Tale disposizione, richiede
per la sua applicazione la contemporanea presenza di determinati presupposti: soggettivo: cedente e cessionario devono rivestire entrambi la qualifica di soggetto passivo d’imposta; oggettivo: l’operazione deve avvenire a titolo oneroso; territoriale: i beni devono essere effettivamente trasportati o spediti da uno Stato membro ad altro. Nel caso in esame, il contribuente non avrebbe dimostrato né la movimentazione della merce e la fuoriuscita dal territorio italiano, né l’onerosità della prestazione e i r apporti commerciali intercorsi con il cessionario.
1.1. -Il motivo è fondato.
In tema di IVA, ed in fattispecie di cessione intracomunitaria ex art. 41 del d.l. 30 agosto 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, grava sul cedente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare, con mezzi adeguati, tali da non lasciare dubbi, i presupposti della deroga al normale regime impositivo e, cioè, non solo la consegna della merce al vettore (Cass., Sez. V, 24 dicembre 2020, n. 29498), ma anche l’effettività dell’esportazione in altro Stato membro e la propria buona fede, potendo, quindi, essere negata, secondo la sentenza della Corte di Giustizia CE del 6 settembre 2012 (C-273/11), l’esenzione al contribuente ove risulti, in base ad elementi oggettivi, che egli, conoscendo o avendo dovuto conoscere che l’operazione effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente, non aveva adottato misure ragionevoli per evitare di parteciparvi (Cass., Sez. V, 26 febbraio 2014, n. 4636).
Ove l’Amministrazione finanziaria contesti l’imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE, grava sul cedente l’onere di provare l’effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario (Cass., Sez. V, 24 dicembre 2020, n. 29498).
Nel caso di specie, la motivazione si sostanzia nella riproduzione di altra pronuncia resa in vicenda analoga dalla medesima Corte di giustizia tributaria di secondo grado, richiamando elementi (ordini della merce via mail o informalmente via telefono, fatture, dichiarazioni Intrastat, mastrini di cassa da cui si evincono le somme incassate in contanti; sul piano del requisito soggettivo dell’acquirente, le risposte telematiche alle richieste di validità della partita IVA) che non appaiono idonei a dimostrare, con mezzi adeguati, tali da non lasciare dubbi, i presupposti della deroga al normale regime impositivo e, cioè, non solo la consegna della merce al vettore, ma anche l’effettività dell’esportazione in altro Stato membro e la propria buona fede.
Come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la prova del ‘passaggio del confine’ (il trasporto nell’altro Paese UE) può essere fornita anche con mezzi diversi dalle lettere di vettura CMR (lettere di spedizione fondate sulla Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo del 5 luglio 1978) purché posseggano requisiti di affidabilità e consistenza, tali da comprovare l’effettività del trasferimento della merce in altro Stato membro (Cass., Sez. V, 24 dicembre 2020, n. 29498; Cass., Sez. V, 8 novembre 2019, n. 28831). Ci pensi al caso dell’esemplare della cosiddetta copia di ritorno per il cedente, documento commerciale che deve essere rinviato allo speditore per appuramento, contenente le stesse informazioni.
A tal fine, va evidenziato che i documenti indicati dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano (gli ordini della merce via mail, le fatture, le dichiarazioni Intrastat, i mastrini di cassa da cui si evincono le somme incassate in contanti) sono inidonei e non si conformano ai principi affermati da questa Corte e dalla Corte di giustizia. Documenti quali lettere di spedizione fondate sulla
Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo del 5 luglio 1978, e documenti amministrativi elettronici che accompagnano la circolazione di beni in s ospensione dall’accisa possono essere presi in considerazione per dimostrare che, al momento dell’importazione in uno Stato membro, i beni in questione sono destinati a essere spediti o trasportati verso un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 143, p aragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112, come modificata, purché detti documenti siano presentati in tale momento e contengano tutte le informazioni necessarie, ivi compresa la data della consegna (Corte giust. UE, 20 giugno 2018, «Enteco Balti» UAB contro Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos , C-108/17)
Riguardo alla condizione di buona fede del contribuente, in tema di cessioni intracomunitarie, nell’ipotesi in cui l’acquirente benefici del potere di disporre del bene e non abbia assolto all’obbligo, previsto dall’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, conv. nella l. n. 427 del 1993, di trasportare lo stesso al di fuori dello Stato membro di cessione, ai fini del riconoscimento della esenzione dall’IVA a favore del fornitore è necessario -in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 21 febbraio 2018, COGNOME ) -che lo stesso abbia agito in buona fede, impiegando la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, valutata secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, rispetto alle circostanze del caso concreto, al fine di assicurarsi di non essere coinvolto in un’operazione finalizzata ad un’evasione delle imposte (Cass., Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22333).
Sul punto, si è precisato che l’onere di diligenza e prudenza che grava sul cedente per prevedere e prevenire possibili illeciti a valle si accentua quando emergono anomalie rispetto a prassi ordinarie -come
traspare nel caso di specie dagli elementi dedotti dall’Agenzia delle entrate -e deve avere riguardo all’effettività, operatività, serietà e solidità del cessionario, al fine di ricavarne un complessivo giudizio di affidabilità, attraverso un’indagine che non sia limitata alle risultanze formali, quali l’esistenza e la validità della partita IVA, ma che si estenda alla reale situazione economico-patrimoniale, scandagliando le strutture, la patrimonializzazione, la clientela e la reputazione (Cass., Sez. V, 6 agosto 2024, n. 22261).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha evidenziato una serie di elementi che sono stati del tutto trascurati dalla pronuncia impugnata ai fini della prova della buona fede e che, al contrario, lasciano emergere un difetto di diligenza (emissione di fatture nelle quali si indica che il trasporto è avvenuto in parte a cura del mittente e in parte a cura dell’acquirente, a mezzo di un generico vettore; assenza di documenti di trasporto agli atti o dai quali potere ricavare le stesse informazioni del DDT; pagamenti non tracciati, avvenuti in contanti, per importi considerevoli; ordini della merce mediante un esiguo scambio di email). Inoltre, come evidenziato nella stessa pronuncia, il codice identificativo IVA della società austriaca era inattivo dal 2009, per cui – contrariamente a quanto indicato in motivazione – non appare di per sé decisiva per provare la buona fede la produzione documentale di risposte telematiche alle richieste di validità della partita IVA effettuate nel corso del rapporto commerciale.
2. -La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente anche per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.