Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23297 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28565/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 3594/2016 depositata il 16/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia che, in accoglimento dell’appello erariale e in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
(CTP) di Pavia, aveva respinto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento per il 2009 recante recupero di IVA su fatture irregolari quanto alle partite IVA dei cessionari (soggetti giuridici spagnoli), ritenute non attive, concernenti tre operazioni di cessioni intracomunitarie.
La CTR ha ritenuto che la contribuente non avesse attivato il prescritto procedimento, come inteso dalla risoluzione ministeriale n. 25/E del 12.12.1997, diretto alla verifica della correttezza del codice di identificazione dei cessionari comunitari.
Il ricorso è fondato su un motivo, illustrato con memoria.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 41 e 50 comma 1 e 2 d.l. n. 331/1993 e dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972 in quanto la CTR aveva errato nel ritenere l’imponibilità RAGIONE_SOCIALE operazioni per ragioni esclusivamente formali, quali la mancata attivazione del subprocedimento indicato dalla risoluzione ministeriale, senza verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali della cessione intracomunitaria.
2. Il motivo è fondato.
In tema d’IVA, le cessioni intracomunitarie, a norma dell’art. 50, commi 1 e 2, del d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, sono effettuate senza applicazione d’imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero d’identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza a condizione che il soggetto attivo dello scambio dia impulso ad una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale del numero d’identificazione attribuito al cessionario; in assenza di tali adempimenti, legittimamente l’Ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell’IVA, restando onere del contribuente
provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo (Cass. n. 3603 del 2009; Cass. n. 15871 del 2016; Cass. n. 10355 del 2022).
4. In questo caso, secondo l’Ufficio, per due RAGIONE_SOCIALE operazioni oggetto di accertamento il codice identificativo del cessionario non era attivo nel periodo in questione e per la terza operazione il codice indicato era intestato ad operatore sconosciuto. La contribuente, peraltro, come risulta per autosufficienza in ricorso, aveva assunto l’onere di dimostrare, producendo documentazione pertinente, che i codici identificativi RAGIONE_SOCIALE due società clienti, asseritamente non attivi, erano in realtà attivi ed operanti secondo una interrogazione successiva; inoltre, era stata prodotta documentazione dell’RAGIONE_SOCIALE attestante la richiesta di iscrizione dell’operatore asseritamente sconosciuto nel registro degli operatori comunitari nonché la corrispondenza intercorsa con il suddetto operatore.
La CTR ha omesso di considerare queste emergenze, decidendo sulla base del dato meramente formale portato dall’Ufficio, che non ha contestato la ricorrenza dei requisiti sostanziali, in violazione quindi del principio sopra indicato, che consente al soggetto passivo di fornire la prova della regolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni, e in contrasto con la giurisprudenza unionale. I nvero, la Corte di giustizia ha dichiarato, in relazione ad una cessione intracomunitaria, che l’obbligo di comunicare il numero di identificazione IVA dell’acquirente del bene costituisce un requisito formale rispetto al diritto all’esenzione dall’IVA (v., in tal senso, Corte giust., 27 settembre 2012, VSTR, C-587/10, punto 51). Lo stesso vale per l’obbligo di comunicare, nell’ambito di un trasferimento intracomunitario, il numero di identificazione IVA del soggetto passivo, attribuito dallo Stato membro di destinazione. A tale riguardo, sebbene l’indicazione di tale numero costituisca la prova che siffatto trasferimento è stato effettuato per le esigenze
dell’impresa di tale soggetto passivo e, di conseguenza, che detto soggetto passivo agisce in quanto tale nello Stato membro di cui trattasi, la prova di tale qualità non può in ogni caso dipendere esclusivamente dall’indicazione di detto numero di identificazione IVA. Infatti, l’articolo 4, paragrafo 1, della sesta direttiva, che definisce la nozione di «soggetto passivo», non subordina tale status al fatto che il soggetto possieda un numero d’identificazione IVA (Corte giust., 27 settembre 2012, VSTR, C-587/10, punto 49). La comunicazione di tale numero non costituisce pertanto una condizione sostanziale ai fini dell’esenzione dall’IVA di un trasferimento intracomunitario (Corte giust., 20 ottobre 2016, Plockl, C -24/15, punto 41). A questa stregua, si è affermato che « L’articolo 22, paragrafo 8, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione RAGIONE_SOCIALE legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari -Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, nella versione risultante dall’articolo 28 nonies di tale sesta direttiva, nonché l’articolo 28 quater, parte A, lettera a), primo comma, e lettera d), di detta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione RAGIONE_SOCIALE dello Stato membro di origine neghi l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di un trasferimento intracomunitario per il motivo che il soggetto passivo non ha comunicato un numero di identificazione attribuito ai fini di tale imposta dallo Stato membro di destinazione, laddove non sussista alcun indizio serio che deponga a favore della sussistenza di una frode, il bene sia stato trasferito a destinazione di un altro Stato membro e risultino soddisfatti anche gli altri requisiti per l’esenzione » (Corte giust., 20 ottobre 2016, Plockl, C -24/15).
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24/04/2024.